lunedì 20/06/2022 • 06:15
È legittimo il licenziamento del dipendente che svolge anche la funzione di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) a seguito di indebita fruizione di permessi sindacali poiché non attinenti all'espletamento dell'attività designata.
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Ruolo dell'RLS e beneficio del permesso sindacale per l'espletamento della mansione Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ricopre un ruolo di primaria importanza all'interno di ogni azienda. Tale figura, disciplinata dal D.Lgs. 81/2008, trae origine dalla Dir. CE 391/89 che ha inteso armonizzare le diverse normative europee preesistenti. Riconosciuta l'obbligatorietà di presenza della stessa nei luoghi di lavoro, occorre precisare che ad oggi esistono diverse tipologie di RLS: Aziendale (nelle aziende con un numero di dipendenti superiore a 15 nominato nell'ambito delle RSA costituite), Territoriale, e di Sito produttivo, detto anche RLSSP, in caso di più unità produttive presenti nello stesso territorio. Più in particolare, la figura del RLS è disciplinata dall'art. 50, c. 2, D.Lgs. 81/2008 che prevede che: “Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli”. In questo contesto, all'RSL è riconosciuto un monte ore di permessi sindacali riconosciuti non dal suindic...
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