venerdì 17/06/2022 • 14:41
Il nuovo Decreto Semplificazioni approvato dal Consiglio dei Ministri è intervenuto in materia IVA stabilendo l'esenzione per le prestazioni sanitarie rese a ricoverati e accompagnatori da soggetti non convenzionati; alle prestazioni non rientranti nell'esenzione si applicherà l'aliquota IVA ridotta.
redazione Memento
La bozza del nuovo Decreto Semplificazioni, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che dispone importanti facilitazioni sia in relazione al rapporto fisco-contribuente che in tema di imposte dirette e indirette, ha disposto la modifica della disciplina IVA con riferimento alle prestazioni rese ai ricoverati e agli accompagnatori dei ricoverati, come di seguito illustrato. Le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza (art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con RD 27 luglio 1934 n. 1265, e successive modificazioni, o individuate con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) sono esenti dall'IVA (art. 10 c. 1 DPR 633/72 nuovo numero 18). L'esenzione si applica anche se la prestazione sanitaria è la componente di una prestazione di ricovero e cura resa alla persona ricoverata da un soggetto diverso da quelli di cui all'art. 10 c. 1 DPR 633/72 numero 19) (enti ospedalieri, cliniche e case di cura convenzionate, società di mutuo soccorso con personalità giuridica, enti del terzo settore di natura non commerciale e stabilimenti termali) quando tale soggetto a sua volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo e per l'acquisto trovi applicazione l'esenzione di cui al presente numero; in tal caso, l'esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo. Il Decreto Semplificazioni è intervenuto anche nella tabella A parte terza numero 120 del Decreto IVA, stabilendo che l'aliquota IVA del 10% si applica a: - prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'art. 6 L. 217/83; - prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, diverse da quelle esenti ai sensi dell'art. 10 c. 1 numero 18 e 19; - prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate dai soggetti di cui al numero 19 e da case di cura non convenzionate; - prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate presso i soggetti di cui al numero 19. Fonte: Art. 18 Bozza Decreto Semplificazioni
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