La bozza del nuovo Decreto Semplificazioni, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che dispone importanti facilitazioni sia in relazione al rapporto fisco-contribuente che in tema di imposte dirette e indirette, ha disposto la modifica della disciplina IVA con riferimento alle prestazioni rese ai ricoverati e agli accompagnatori dei ricoverati, come di seguito illustrato.
Le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza (art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con RD 27 luglio 1934 n. 1265, e successive modificazioni, o individuate con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) sono esenti dall'IVA (art. 10 c. 1 DPR 633/72 nuovo numero 18).
L'esenzione si applica anche se la prestazione sanitaria è la componente di una prestazione di ricovero e cura resa alla persona ricoverata da un soggetto diverso da quelli di cui all'art. 10 c. 1 DPR 633/72 numero 19) (enti ospedalieri, cliniche e case di cura convenzionate, società di mutuo soccorso con personalità giuridica, enti del terzo settore di natura non commerciale e stabilimenti termali) quando tale soggetto a sua volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo e per l'acquisto trovi applicazione l'esenzione di cui al presente numero; in tal caso, l'esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo.
Il Decreto Semplificazioni è intervenuto anche nella tabella A parte terza numero 120 del Decreto IVA, stabilendo che l'aliquota IVA del 10% si applica a:
- prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'art. 6 L. 217/83;
- prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, diverse da quelle esenti ai sensi dell'art. 10 c. 1 numero 18 e 19;
- prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate dai soggetti di cui al numero 19 e da case di cura non convenzionate;
- prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate presso i soggetti di cui al numero 19.
Fonte: Art. 18 Bozza Decreto Semplificazioni