venerdì 17/06/2022 • 11:24
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 2022 il DM MEF 5 maggio 2022 che individua le modalità per l'accesso al credito d'imposta relativo alle spese sostenute per fruire di attività fisica adattata.
redazione Memento
Il credito d'imposta spetta alle persone fisiche che nel 2022 sostengono spese documentate per lo svolgimento di attività fisica adattata, entro il limite complessivo di spesa pari a € 1,5 milioni per il 2022. Per fruire del credito d'imposta le persone fisiche devono inoltrare, in via telematica, un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate, indicando l'importo della spesa sostenuta nel 2022 per fruire di attività fisica adattata (AFA). Il termine entro cui presentare l'istanza sarà previsto con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. Nel dettaglio, l'attività fisica adattata comprende programmi di esercizi fisici, la cui tipologia e intensità sono definite mediante l'integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici specialisti e calibrate in ragione delle condizioni funzionali delle persone cui sono destinati, che hanno patologie croniche clinicamente controllate e stabilizzate o disabilità fisiche e che li eseguono in gruppo sotto la supervisione di un professionista dotato di specifiche competenze, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria, come le c.d. palestre della salute, al fine di migliorare il livello di attività fisica, il benessere e la qualità della vita e favorire la socializzazione (art. 2 c. 1 lett. e D.Lgs. 36/2021). Quanto al riconoscimento del credito d'imposta in oggetto, l'Agenzia delle Entrate, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate e quello delle spese agevolabili indicate nelle istanze, determina la percentuale della spesa sostenuta da ciascun soggetto riconosciuta a titolo di credito d'imposta. Il credito in oggetto: è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili, in diminuzione delle imposte dovute. L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi; non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese. Quanto ai controlli, qualora l'Agenzia delle Entrate accerti che l'agevolazione sia in tutto o in parte non spettante, procede al recupero del relativo importo. Per quanto non espressamente disciplinato dal decreto in oggetto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste per le imposte sui redditi. Fonte: DM MEF 5 maggio 2022
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