venerdì 17/06/2022 • 11:05
L’INPS fornisce le istruzioni operative e contabili per l’istruzione e la liquidazione delle domande di reddito di libertà presentate dalle donne vittime di violenza alle Regioni: tali istanze, inizialmente non accolte per insufficienza della quota di stanziamento statale, saranno liquidate automaticamente, secondo l’ordine cronologico, dall’INPS.
redazione Memento
Le donne vittime di violenza, sole o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, al fine di contribuire a sostenerne l'autonomia, hanno diritto ad un contributo denominato “Reddito di libertà” pari a € 400 mensili per un massimo di 12 mesi (DPCM 17 dicembre 2020). Tale contributo (finanziato direttamente dalle Regioni/Province autonome con stanziamenti propri) è riconosciuto esclusivamente tramite domanda all'INPS ed è finalizzato a sostenere le spese per assicurare l'autonomia abitativa e la riacquisizione dell'autonomia personale nonché il percorso scolastico e formativo dei figli minori ed è compatibile con altri strumenti di sostegno come il Reddito di cittadinanza. Istruttoria delle istanze inizialmente respinte Come già chiarito dall'INPS (Mess. INPS 7 marzo 2022 n. 1053), le risorse economiche stanziate dallo Stato sono utilizzate per la gestione delle domande presentate nella Regione e non accolte per insufficienza della quota di stanziamento statale assegnato alla Regione stessa. Tali domande, infatti, hanno conservato la loro validità ai fini dell'accesso alle risorse e saranno istruite e liquidate automaticamente secondo l'ordine cronologico di acquisizione dei dati da parte dell'INPS mediante l'apposito servizio online (a nulla rilevando, per l'eventuale priorità della domanda, la data di sottoscrizione del modulo cartaceo). L'eventuale accoglimento verrà comunicato all'interessata utilizzando i dati di contatto indicati in domanda (il numero di cellulare o l'indirizzo e-mail). Istruzioni contabili L'onere per l'erogazione degli importi relativi al Reddito di libertà per le donne vittime di violenza è contabilizzato nell'ambito delle partite di giro e viene rilevato nella Gestione per l'erogazione delle prestazioni per conto di altri Enti (gestione contabile GPZ). A tale fine, vengono appositamente istituiti i seguenti conti: GPZ00297; GPZ10297; GPZ11297; GPZ25297; GPZ35297. Per una migliore definizione dei conti si rinvia all'All.1 del Messaggio in commento. L'accreditamento preventivo della provvista finanziaria da parte delle Regioni/Province autonome, che riterranno di incrementare le risorse dello Stato, dovrà essere effettuato sulla contabilità speciale di Tesoreria della Direzione generale, al conto corrente di tesoreria centrale n. 20350, IBAN IT70L0100003245350200020350, intestato a questo Istituto, con campo causale: “Reddito di Libertà Dpcm 17 dicembre 2020 - Regione/Provincia autonoma ______”, previo accoglimento della richiesta della Regione/Provincia autonoma e, mediante scrittura manuale a cura della medesima Direzione generale, sarà imputato in AVERE all'apposito conto di nuova istituzione dedicato alla provvista GPZ10297. Fonte: Mess. INPS 16 giugno 2022 n. 2453 All. 1_Mess. INPS 16 giugno 2022 n. 2453
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