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venerdì 17/06/2022 • 06:57

Fisco Dall'Agenzia delle Entrate

Crediti d’imposta gas: aliquote IVA applicabili

L'Agenzia delle Entrate con circolare n. 20/E/2022 fornisce i chiarimenti in merito all'aliquota IVA applicabile alle forniture di gas metano per combustione e per autotrazione nonché all'ambito applicativo delle agevolazioni fiscali previste a sostegno delle imprese in relazione alle spese sostenute per il gas consumato.

di Paolo Parisi - Avvocato Tributario e Societario in Trento e Bologna

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L'Agenzia delle Entrate emana la circolare n. 20/E/2022 del 16 giugno 2022 per fornire chiarimenti in merito all'aliquota IVA applicabile alle forniture di gas metano per combustione e per autotrazione nonché all'ambito applicativo delle agevolazioni fiscali previste a sostegno delle imprese in relazione alle spese sostenute per il gas consumato.

Per contrastare gli incrementi dei prezzi del gas naturale e gli effetti economici della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, sono stati emanate una serie di disposizioni contenute nei seguenti decreti legge:

  • 1° marzo 2022, n. 17 (c.d. “decreto Energia”)
  • 21 marzo 2022, n. 21 (c.d. “decreto Ucraina”)
  • 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. “decreto Aiuti”)

I temi commentati dall'Agenzia sono le novità su aliquote e agevolazioni nel settore del gas Iva ridotta sulle somministrazioni di gas, taglio dell'imposta sul metano per autotrazione, contributi per le imprese “gasivore” e non introdotte dai citati decreti.

Riduzione dell'IVA al 5% per le forniture di gas metano

Il decreto Energia ha previsto la proroga di un ulteriore trimestre della riduzione dell'aliquota Iva al 5% per le forniture di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali con riferimento ai consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022. Prevista anche una riduzione temporanea, dal 3 maggio all'8 luglio 2022, dell'aliquota Iva applicata al gas naturale usato per autotrazione, che scivola dal 22% al 5%.

Nel dettaglio, viene ridotta temporaneamente al 5 per cento l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano industriali ordinariamente assoggettate all'aliquota del 10 per cento, sia a quelle per usi civili (che superano il limite annuo di 480 metri cubi) e industriali ordinariamente assoggettate all'aliquota del 22 per cento.  L'agevolazione di cui trattasi trova applicazione con riferimento alle somministrazioni di gas metano per combustione contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi relativi ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022, sia che essi siano semplicemente stimati sia che si tratti di consumi effettivi. Qualora le somministrazioni di gas siano, comunque, contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche in relazione ai successivi eventuali conguagli, derivanti dalla rideterminazione degli importi dovuti sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022, a prescindere dal momento di fatturazione degli stessi. L'agevolazione non si applica le somministrazioni di gas metano impiegato per autotrazione nonché quelle di gas metano utilizzato per la produzione di energia elettrica.

L'aliquota del 5 per cento è applicabile anche agli impieghi di gas metano per combustione rientranti nelle destinazioni annoverate tra le esenzioni dal pagamento dell'accisa e a quelli assoggettati ad aliquota ridotta, così come disciplinati dall'articolo 24 del TUA.

Aliquota al 5% per gas naturale usato per autotrazione

È prevista la riduzione temporanea dell'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione al 5 per cento per le operazioni effettuate a decorrere dal 3 maggio 2022 e fino all'8 luglio 2022 (diversamente, l'operazione è assoggettata all'aliquota ordinaria pari al 22 per cento): il momento di effettuazione di un'operazione, agli effetti dell'IVA, con riferimento alle cessioni di gas per autotrazione, coincide con la consegna del bene, ovvero, con la data di emissione della fattura o con quella del pagamento del corrispettivo, se antecedenti alla consegna e, in esecuzione di contratti di somministrazione, l'effettuazione è individuata all'atto del pagamento del corrispettivo, ovvero, con quello di emissione della fattura, se antecedente al primo.

Tax credit per imprese gasivore per i primi due trimestri del 2022

Per il secondo trimestre 2022, viene previsto un contributo straordinario pari al 15% della spesa sostenuta, poi elevato al 20% dal decreto Ucraina e da ultimo al 25% dal decreto Aiuti, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese “gasivore”, per garantire loro una parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti a causa dell'eccezionale innalzamento del prezzo del gas naturale. Il decreto Aiuti ha di recente esteso l'agevolazione anche al primo trimestre 2022 nella misura del 10%.

Per poter fruire del beneficio è necessario che le imprese abbiano subìto un incremento del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato, rispettivamente, per quanto riguarda le spese sostenute nel primo trimestre 2022, come media riferita all'ultimo trimestre del 2021, superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito all'ultimo trimestre del 2019 e, per le spese sostenute nel secondo trimestre 2022, come media del primo trimestre 2022, superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019. Alle imprese che soddisfano questo requisito spetta un credito d'imposta pari al 10% delle spese sostenute per la componente gas acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022 e del 25% delle stesse spese relative al secondo trimestre 2022.

L'utilizzo in compensazione del credito d'imposta si attua con modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, codice tributo “6966”, denominato “credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2022) – art. 15.1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”.   Nella richiamata risoluzione si chiarisce, altresì, che, in sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l'anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

È concessa la cessione del credito d'imposta entro il 31 dicembre 2022, in alternativa alla fruizione diretta, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione. È fatta salva, inoltre, la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni, successive alla prima, solo a favore di:

  • banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
  • società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico;
  • imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

La circostanza che il legislatore abbia precisato che i crediti di cui trattasi sono cedibili “solo per intero” implica che l'utilizzo parziale di ciascun credito in compensazione tramite modello F24 impedisce la cessione della quota non utilizzata.

Come anticipato, l'utilizzo in compensazione deve avvenire entro il 31 dicembre 2022 e il tax credit non soggiace a:

  • il limite annuale di euro 250.000 applicabile ai crediti d'imposta agevolativi
  • il limite generale di compensabilità dei crediti d'imposta e contributi, previsto per ciascun anno solare e pari a 2 milioni di euro.

Si ricorda che l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta di natura agevolativa, come il credito d'imposta in commento, da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, non necessita della preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi da cui emergono i crediti stessi.  Ne deriva che il credito può essere compensato, anche per importi superiori a 5.000 euro annui, senza l'obbligo della preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi, con apposto il visto di conformità. Detto obbligo consente di effettuare la compensazione per importi superiori a 5.000 euro annui solo a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emergono i crediti, purché sia stato apposto il visto di conformità.

Tax credit per le imprese “non gasivore”

A favore delle imprese non gasivore (diverse da quelle a forte consumo di gas naturale), laddove abbiano subìto un incremento del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media del primo trimestre 2022, superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019, è previsto un credito d'imposta pari al 25% della spesa per l'acquisto del gas consumato nel secondo trimestre dell'anno in corso per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subìto un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Il credito d'imposta è utilizzabile, entro il 31 dicembre 2022, esclusivamente in compensazione (codice tributo “6964” denominato “credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21) e non può essere chiesto a rimborso:

  • non è soggetto ai limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della l. n. 244 del 2007, e di cui all'articolo 34 della l. n. 388 del 2000
  • non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (deducibilità interessi passivi) e 109, comma 5 (deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi) del TUIR;
  • è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non determini il superamento del costo sostenuto.

Con riguardo al termine iniziale di fruizione del credito d'imposta lo stesso decorre dal momento di maturazione del credito, ossia dalla data in cui risultano verificati i presupposti soggettivo e oggettivo nonché certificativo previsti dalla disciplina agevolativa in commento

È concessa la cessione del credito d'imposta entro il 31 dicembre 2022, in alternativa alla fruizione diretta, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione. È fatta salva, inoltre, la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni, successive alla prima, solo a favore di:

  • banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
  • società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico;
  • imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

La circostanza che il legislatore abbia precisato che i crediti di cui trattasi sono cedibili “solo per intero” implica che l'utilizzo parziale di ciascun credito in compensazione tramite modello F24 impedisce la cessione della quota non utilizzata.

FONTE: Agenzia delle entrate, circolare 16 giugno 2022, n. 16

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