venerdì 17/06/2022 • 06:33
L’Agenzia delle Entrate, in un incontro con la stampa specializzata, è intervenuta su alcuni temi “caldi”, quali le note di variazione in diminuzione emesse in sede di concordato preventivo e le note in aumento relative invece alle procedure fallimentari (in entrambi i casi il riferimento è alle procedure avviate dopo il 26 maggio 2021), fornendo alcuni chiarimenti su questioni dibattute.
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Concordato preventivo: note di variazione in “diminuzione” per il credito insoddisfatto D: Nelle procedure di concordato preventivo il debitore è considerato assoggettato alla procedura concorsuale alla data del decreto di ammissione alla procedura stessa ove solitamente viene indicata la parte dei corrispettivi fatturati dai creditori, che dovrà essere corrisposta dai debitori assoggettati al concordato. Nel quesito posto all'Agenzia, si è chiesto se fosse possibile per il creditore emettere una nota di variazione per l'intero credito e poi, in un momento successivo, in caso di soddisfazione di parte dello stesso (anche in misura differente rispetto a quanto previsto nel decreto), procedere all'emissione di una nota di variazione in diminuzione per la parte soddisfatta, ai sensi dell'art. 26 c. 5-bis DPR 633/1972. R: L'Agenzia delle entrate ha anzitutto precisato che l'art. 18 DL 73/2021 (Decreto Sostegni-bis) ha introdotto il c. 3-bis all'interno dell'art. 26 DPR 633/1972, consentendo al cedente/prestatore, che non abbia percepito il corrispettivo dal cessionario/committente assoggettato a procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021, di non dover più attendere la conclusion...
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