giovedì 16/06/2022 • 12:30
L'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di bonus edilizi riguardanti il Superbonus e gli errori nella compilazione della comunicazione di opzione per cessione del credito o sconto in fattura.
redazione Memento
In occasione di un incontro con la stampa specializzata, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti di seguito analizzati. Spese per interventi trainati e trainanti sostenute da soggetti diversi Ai fini della fruibilità del Superbonus, non rileva che le spese per gli interventi trainati siano state sostenute da un soggetto diverso da quello che ha sostenuto le spese per gli interventi trainanti. Pertanto, possono fruire del Superbonus per gli interventi trainati realizzati sulla singola unità immobiliare anche i condòmini ai quali, in base alla delibera assembleare, non sono state imputate le spese per gli interventi trainanti realizzati sulle parti comuni dell'edificio in condominio, in quanto un solo condomino si era accollato l'intera spesa. Lo stesso principio vale se un contribuente sostiene le spese per interventi trainanti realizzati sulle parti comuni di un edificio in condominio mentre il coniuge/fratello comproprietario dell'appartamento sostiene le spese per interventi trainati realizzati sulla singola unità immobiliare: entrambi i soggetti possono fruire del Superbonus con riferimento alle spese da ciascuno sostenute. Errori nella comunicazione di opzione per cessione credito/sconto in fattura In caso di errori commessi nella compilazione della comunicazione di opzione, quando sia già trascorso il termine previsto per correggere (di cui al Provv. AE 3 febbraio 2022 n. 35873 par. 4.7) è necessario distinguere a seconda del tipo di errore. Nel caso di errori formali, riguardanti ad esempio l'indicazione dei dati catastali, il numero dei SAL e la tipologia del cessionario, la spettanza della detrazione non viene pregiudicata e, ferma restando la sussistenza dei requisiti, la cessione del credito si conclude correttamente. Ai fini dei successivi controlli, gli errori formali dovranno comunque essere segnalati all'Agenzia delle Entrate per le necessarie correzioni. Nel caso di errori sostanziali, riguardanti ad esempio l'ammontare della spesa e della detrazione, è invece necessario un esame di ciascuna fattispecie, allo scopo di valutare come rimuoverne gli effetti, tenuto conto della cessione o meno del credito e degli altri eventuali effetti prodotti sulla compensazione tramite Modello F24. L'Agenzia delle Entrate ha fatto, infine, presente che è in via di finalizzazione un'apposita circolare nella quale saranno fornite indicazioni per la soluzione dei casi di errori più frequenti finora riscontrati.
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