In caso di CIG in deroga nell'ambito delle crisi aziendali incardinate presso il MISE, introdotta con la Legge di Bilancio 2021, i datori di lavoro sono tenuti al versamento del contributo addizionale (art. 5 D.Lgs. 148/2015), essendo lo stesso dovuto per tutte le tipologie di cassa integrazione: questo quanto chiarito dall'INPS con la Circ. INPS 15 giugno 2022 n. 69.
Cosa prevede la Legge di Bilancio 2021?
Con la Legge di Bilancio 2021 (art. 1, c. 286-288, L.178/2020), il legislatore ha previsto la possibilità, da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, di concedere, nell'anno 2021, ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga, al fine di attuare piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del MISE.
La misura può essere concessa nel limite della durata massima di 12 mesi, anche non continuativi.
Indicazioni sull'applicazione di quanto disposto sono state fornite dall'Istituto con la Circ. INPS 26 novembre 2021 n. 179, la quale ha chiarito che gli ulteriori dodici mesi non possono essere concessi alle aziende che hanno utilizzato i trattamenti di cassa integrazione in deroga con causale “COVID-19” (art. 22 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020).
I chiarimenti del ministero del Lavoro
Inoltre, al fine di determinare l'ambito di applicazione, il ministero del Lavoro ha chiarito che i periodi aggiuntivi di trattamento salariale in deroga possono essere riconosciuti unicamente ai datori di lavoro che abbiano già fruito in precedenza dello stesso tipo di ammortizzatore sociale, escludendo chi accederebbe per la prima volta a tale tipo di misura.
Necessità dell'accordo presso le medesime unità di crisi
I trattamenti di CIG in deroga concessi nell'ambito di crisi aziendali incardinate presso il MISE sono subordinati alla conclusione di specifici accordi sottoscritti dalle parti presso le medesime unità di crisi: la Regione/Provincia autonoma deve dare atto nel decreto di concessione della misura che lo stesso è stato adottato nel rispetto delle disposizioni normative previste.
Quale modalità di pagamento è prevista?
Per la prestazione, è prevista esclusivamente la modalità del pagamento diretto da parte dell'INPS. Il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale alternativamente entro sei mesi:
dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione;
dalla data della notifica del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte dell'INPS, se successivo.
Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e degli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
Contributo addizionale: è dovuto anche in questo caso?
Il contributo addizionale (art. 5 D.Lgs. 148/2015) trova applicazione per tutte le tipologie di cassa integrazione, compresa la cassa integrazione in deroga.
I datori di lavoro che presentano la domanda di integrazione salariale in oggetto sono, pertanto, tenuti al versamento del contributo addizionale.
Come si calcola la contribuzione?
La contribuzione deve essere calcolata sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate (c.d. retribuzione persa) e la misura dell'aliquota varia in funzione dell'intensità di utilizzo delle integrazioni salariali nell'ambito del quinquennio mobile.
Datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria
Per i datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria, l'obbligo contributivo sussiste anche durante il periodo di integrazione salariale, relativamente alle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dell'attività lavorativa.
Istruzioni contabili
La procedura gestionale “RACE”, identificata dal codice “RA” e dal tipo operazione “69”, conferirà il biglietto automatizzato di accertamento contabile del credito nei confronti delle aziende, con numero documento “0000000005”.
A tale biglietto saranno associati i seguenti conti di nuova istituzione:
GAU00381 per la rilevazione del credito vantato nei confronti delle aziende tenute al versamento del contributo addizionale per l'accesso alla cassa integrazione salariale in deroga nell'ambito delle crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del ministero dello Sviluppo economico o delle Regioni e Provincie autonome – art. 1, c. 286-288, L.178/2020;
GAU21281 per la rilevazione del contributo addizionale per la cassa integrazione salariale in deroga nell'ambito delle crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del ministero dello Sviluppo economico o delle Regioni e Provincie autonome – art. 1, c. 286-288, L.178/2020.
Fonte: Circ. INPS 15 giugno 2022 n. 69