giovedì 16/06/2022 • 11:21
La Legge di Bilancio 2022 ha introdotto, all'interno del quadro di riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali e in particolare nelle misure di intervento straordinario, lo strumento della transizione occupazionale con l'intento di arginare eventuali situazioni di esubero permettendo la riqualificazione delle risorse umane.
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Con il Messaggio del 15 giugno 2022 n. 2423, l'INPS fornisce le istruzioni operative e procedurali per poter applicare correttamente il nuovo istituto.
Crisi aziendale e livelli di occupazione
Nell'ambito del riordino degli ammortizzatori a cura della Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021) viene introdotta la misura della transizione occupazione all'interno della disciplina governante gli interventi di integrazione salariale straordinari.
Con tale intervento, in un contesto di conclamata crisi aziendale, il Legislatore tenta così di sostenere quelle situazioni di particolare criticità per il mantenimento occupazionale.
Lo strumento della transizione occupazione viene quindi istituito dal neo introdotto art. 22-ter D.Lgs. 148/2015, rubricato “Accordo di transizione occupazionale”, quale ulteriore strumento correlato alle causali di riorganizzazione, crisi aziendale e contratto di solidarietà della cassa integrazione straordinaria (Circ. Min. Lav. 18 marzo 2022 n. 6).
La misura è applicabile ai datori di lavoro che occupino più di 15 dipendenti garantendo così la concessione di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, per un periodo massimo di dodici mesi complessivi non ulteriormente prorogabili.
Vi è qui da segnalare come il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Circ. Min. Lav. 18 marzo 2022 n. 6), era già intervento sull'argomento fornendo una prima analisi normativa. L'INPS (Mess. INPS 15 giugno 2022 n. 2423) interviene a chiarire gli aspetti pratici e procedurali per la corretta applicazione dell'istituto.
Destinatari dell'intervento
Come già anticipato in premessa il nuovo strumento della transizione occupazionale è rivolto ai datori di lavoro destinatari della disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale (CIGS), che occupano più di 15 dipendenti, quali:
In merito al requisito di “datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti”, ai fini della determinazione dell'organico aziendale, rileva la media dei dipendenti occupati dai datori di lavoro richiedenti la prestazione nel semestre precedente.
Condizioni di accesso e caratteristiche
Come stabilito dall'art. 24 D.Lgs. 148/2015, condizione basilare per poter accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale con l'ausilio dell'accordo di transizione occupazionale è il rispetto della procedura prevista attraverso la quale:
I lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale straordinaria coinvolti da accordi di transizione accederanno al programma “Garanzia di occupabilità dei lavoratori” (GOL: art. 1, c. 324, L. 178/2020; DI 5 novembre 2021).
Come già accennato i datori di lavoro interessati potranno godere di un ulteriore periodo di CIGS:
La contribuzione addizionale
Le imprese che presentano domanda di integrazione salariale con applicazione di accordi di transizioni occupazionale saranno tenute al versamento del contributo addizionale (art. 5 D.Lgs. 148/2015) applicando l'aliquota del 15% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate.
Questo poiché il Ministero del Lavoro (Circ. Min. Lav. 18 marzo 2022 n. 6), a chiarimento della locuzione “all'esito dell'intervento straordinario di integrazione salariale” contenuta nell'art. 22-ter in commento, ha precisato che: “Resta fermo che, stante il carattere successivo dell'intervento di CIGS per accordo di transizione occupazionale rispetto ad un piano di CIGS per crisi o riorganizzazione aziendale, l'azienda richiedente la misura in parola non deve trovarsi nella condizione di poter accedere ad ulteriori periodi di interventi straordinari all'interno del quinquennio mobile non ancora esaurito”.
Le procedure
Vengono riviste le procedure per poter gestire le istanze di intervento salariale e l'esposizione dei dati mensili a cura dei datori di lavoro:
Successivamente all'autorizzazione del conguaglio delle prestazioni anticipate, all'interno dell'elemento <DenunciaAziendale /<ConguagliCIG>/ <CIGAutorizzata>/ <CIGStraord>/ <CongCIGSACredito>/ <CongCIGSAltre>/ <CongCIGSAltCaus>, valorizzeranno il nuovo codice causale “L091”, avente il significato di “Conguaglio CIGS D.Lgs. n. 148/2015 art.22 ter”, relativo ad autorizzazione soggetta o meno al contributo addizionale.
Fonte:Mess. INPS 15 giugno 2022 n. 2423
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Mario Cassaro
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