X

Homepage

  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
  • Info dagli ordini
  • Podcast
  • Video
  • Rassegna stampa
  • Archivio ultime edizioni
  • Il mio archivio

Scopri i nostri servizi esclusivi

Registrati alla Newsletter

Iscriviti al canale WhatsApp

Segui il canale Spotify

  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
Altro
  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
  • ARGOMENTI
  • CIGS
Altro

giovedì 16/06/2022 • 11:21

Lavoro Istruzioni INPS

CIGS: accordi di transizione occupazionale

La Legge di Bilancio 2022 ha introdotto, all'interno del quadro di riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali e in particolare nelle misure di intervento straordinario, lo strumento della transizione occupazionale con l'intento di arginare eventuali situazioni di esubero permettendo la riqualificazione delle risorse umane.

di Francesco Geria - Consulente del lavoro in Vicenza - Studio Labortre

+ -
  • Tempo di lettura 6 min.
  • Ascolta la news 5:03

  • caricamento..

Con il Messaggio del 15 giugno 2022 n. 2423, l'INPS fornisce le istruzioni operative e procedurali per poter applicare correttamente il nuovo istituto.

Crisi aziendale e livelli di occupazione

Nell'ambito del riordino degli ammortizzatori a cura della Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021) viene introdotta la misura della transizione occupazione all'interno della disciplina governante gli interventi di integrazione salariale straordinari.

Con tale intervento, in un contesto di conclamata crisi aziendale, il Legislatore tenta così di sostenere quelle situazioni di particolare criticità per il mantenimento occupazionale.

Lo strumento della transizione occupazione viene quindi istituito dal neo introdotto art. 22-ter D.Lgs. 148/2015, rubricato “Accordo di transizione occupazionale”, quale ulteriore strumento correlato alle causali di riorganizzazione, crisi aziendale e contratto di solidarietà della cassa integrazione straordinaria (Circ. Min. Lav. 18 marzo 2022 n. 6).

La misura è applicabile ai datori di lavoro che occupino più di 15 dipendenti garantendo così la concessione di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, per un periodo massimo di dodici mesi complessivi non ulteriormente prorogabili.

Vi è qui da segnalare come il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Circ. Min. Lav. 18 marzo 2022 n. 6), era già intervento sull'argomento fornendo una prima analisi normativa. L'INPS (Mess. INPS 15 giugno 2022 n. 2423) interviene a chiarire gli aspetti pratici e procedurali per la corretta applicazione dell'istituto.

Destinatari dell'intervento

Come già anticipato in premessa il nuovo strumento della transizione occupazionale è rivolto ai datori di lavoro destinatari della disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale (CIGS), che occupano più di 15 dipendenti, quali:

  • i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti e che operano in settori non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali (artt. 26,27 e 40 D.Lgs. 148/2015;
  • a prescindere dal numero dei dipendenti, le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e le società da queste derivate, le imprese del sistema aeroportuale, nonché i partiti e i movimenti politici e le loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all'art. 4, c. 2, DL 149/2013 conv. in L. 13/2014.

In merito al requisito di “datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti”, ai fini della determinazione dell'organico aziendale, rileva la media dei dipendenti occupati dai datori di lavoro richiedenti la prestazione nel semestre precedente.

Condizioni di accesso e caratteristiche

Come stabilito dall'art. 24 D.Lgs. 148/2015, condizione basilare per poter accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale con l'ausilio dell'accordo di transizione occupazionale è il rispetto della procedura prevista attraverso la quale:

  • dovranno essere individuati i lavoratori che - in seguito alle azioni attuate in relazione a un programma di riorganizzazione o risanamento aziendale già concluso da parte dell'impresa che li occupa - restino, comunque, non riassorbibili e, conseguentemente, a rischio esubero;
  • dovranno essere definite - con la Regione o le Regioni competenti - le azioni finalizzate alla rioccupazione o all'autoimpiego, quali formazione e riqualificazione professionale, anche attraverso il ricorso ai Fondi interprofessionali per la formazione continua (art. 118 L. 388/2000).

I lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale straordinaria coinvolti da accordi di transizione accederanno al programma “Garanzia di occupabilità dei lavoratori” (GOL: art. 1, c. 324, L. 178/2020; DI 5 novembre 2021).

Come già accennato i datori di lavoro interessati potranno godere di un ulteriore periodo di CIGS:

  • di durata massima di 12 mesi non ulteriormente prorogabili concesso in deroga ai limiti di durata di cui agli artt. 4 e 22 D.Lgs. 148/2015 (12 mesi nel biennio mobile);
  • non computabile nell'ambito del periodo massimo di cassa integrazione straordinaria fruibile nel quinquennio mobile di riferimento.

La contribuzione addizionale

Le imprese che presentano domanda di integrazione salariale con applicazione di accordi di transizioni occupazionale saranno tenute al versamento del contributo addizionale (art. 5 D.Lgs. 148/2015) applicando l'aliquota del 15% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate.

Questo poiché il Ministero del Lavoro (Circ. Min. Lav. 18 marzo 2022 n. 6), a chiarimento della locuzione “all'esito dell'intervento straordinario di integrazione salariale” contenuta nell'art. 22-ter in commento, ha precisato che: “Resta fermo che, stante il carattere successivo dell'intervento di CIGS per accordo di transizione occupazionale rispetto ad un piano di CIGS per crisi o riorganizzazione aziendale, l'azienda richiedente la misura in parola non deve trovarsi nella condizione di poter accedere ad ulteriori periodi di interventi straordinari all'interno del quinquennio mobile non ancora esaurito”.

Le procedure

Vengono riviste le procedure per poter gestire le istanze di intervento salariale e l'esposizione dei dati mensili a cura dei datori di lavoro:

  • “Sistema UNICO”: relativamente al codice intervento 333 - CIG Straordinaria [D.Lgs 148/2015], viene stato istituito l'apposito codice evento 146 Ulteriori trattamenti nel 2022-23 - L.234/21 art.22 ter.
  • Pagamento diretto: per i pagamenti delle indennità direttamente a carico dell'Inps la procedura informatica in uso, denominata “Pagamenti C.I.G./FONDI: flussi SR41/Emens”, è stata aggiornata per la liquidazione delle prestazioni, relative al suddetto nuovo codice evento “146”, con emissione dei pagamenti tramite procedura centralizzata.
  • Modalità di esposizione del conguaglio e del contributo addizionale: i datori di lavoro opereranno come segue:
  • Sistema del ticket: i datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno indicare in <CodiceEventoGiorn> di <EventoGiorn> di <Giorno> il codice evento “CSR” (“Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria Richiesta”), sia in caso di cassa integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo avere ricevuto l'autorizzazione; dovrà essere altresì indicato il codice “T” in “TipoEventoCIG” e il relativo ticket in <IdentEventoCig>.

Successivamente all'autorizzazione del conguaglio delle prestazioni anticipate, all'interno dell'elemento <DenunciaAziendale /<ConguagliCIG>/ <CIGAutorizzata>/ <CIGStraord>/ <CongCIGSACredito>/ <CongCIGSAltre>/ <CongCIGSAltCaus>, valorizzeranno il nuovo codice causale “L091”, avente il significato di “Conguaglio CIGS D.Lgs. n. 148/2015 art.22 ter”, relativo ad autorizzazione soggetta o meno al contributo addizionale.

  • Contributo addizionale: i datori di lavoro utilizzeranno il nuovo codice causale “E609”, avente il significato di “Ctr. addizionale CIG straordinaria D.Lgs. n. 148/2015 art.22 ter” presente nell'elemento <CongCIGSCausAdd>.

Fonte:Mess. INPS 15 giugno 2022 n. 2423 

Contenuto riservato agli abbonati.
Vuoi consultarlo integralmente? Abbonati o contatta il tuo agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.
Quotidianopiù è anche su WhatsApp! Clicca qui per iscriverti gratis e seguire tutta l'informazione real time, i video e i podcast sul tuo smartphone.

© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.

Approfondisci con


I vantaggi per le aziende dell'accordo di transizione occupazionale

La Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021) ha previsto un particolare strumento che amplia le forme di integrazione salariale correlate alla causale della riorganizzazione aziendale. Con tale intervento il legislatore si p..

di

Mario Cassaro

Registrati gratis

Per consultare integralmente tutte le news, i podcast e i video in materia di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale, la rassegna stampa del giorno e ricevere quotidianamente la tua newsletter

Iscriviti alla Newsletter

Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

Funzionalità riservata agli abbonati

Per fruire di tutte le funzionalità e consultare integralmente tutti i contenuti abbonati o contatta il tuo agente di fiducia.

Trovi interessante questo video?

Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o contatta il tuo agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.

Ricerca Vocale

Clicca sul microfono per cominciare a registrare il messaggio.

“ ”