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giovedì 16/06/2022 • 07:15

Lavoro Istruzioni INPS

Apprendistato di primo livello: sgravio contributivo integrale

Con la circolare n. 70 del 15 giugno 2022, l'Inps ha fornito le istruzioni operative e contabili relative allo sgravio contributivo previsto per le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello.

di Simone Cagliano - Consulente del Lavoro

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Il legislatore (art. 1, c. 645, L. 234/2021), ha disposto che per i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore stipulati nel 2022 sia riconosciuto, ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100% con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'art. 1, c. 773, quinto periodo, L. 296/2006, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

Natura dello sgravio e requisito dimensionale

Attraverso la disciplina in commento, il legislatore ha rinnovato per l'anno 2022 lo sgravio per le assunzioni in apprendistato di primo livello, disciplinato dall'art. 43 D.Lgs. 81/2015.

Sul tema, si ritiene utile ricordare che lo sgravio in commento comporta per i primi 36 mesi di contratto di apprendistato l'azzeramento dell'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro prevista dall'art. 1, c. 773, quinto periodo, L. 296/2006.

Tale fattispecie è applicabile qualora sussistano due specifiche condizioni:

  • assunzioni con contratto di apprendistato (art. 43 D.Lgs. 81/2015), effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022;
  •  che i datori di lavoro abbiano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9.

Ciò premesso, è altresì rilevante evidenziare che l'Inps ha precisato come il requisito dimensionale debba sussistere al momento dell'assunzione dell'apprendista di primo livello e, pertanto, il beneficio contributivo permane anche se, successivamente all'assunzione, il datore di lavoro supera il predetto limite dimensionale.

Condizioni di fruizione

L'Inps ha ribadito che il datore di lavoro non avrà diritto all'applicazione dello sgravio contributivo in commento qualora si riscontrasse la violazione dei principi generali di fruizione degli incentivi così come disciplinati all'art. 31 D.Lgs. 150/2015 (gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, se l'assunzione viola il diritto di precedenza, ecc.)

Inoltre, si precisa che l'applicazione dello sgravio contributivo soggiace alla disciplina di cui all'art. 1, c. 1175, L. 296/2006. Ne consegue, dunque, che il datore di lavoro deve risultare in possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) ed è tenuto al rispetto delle norme a tutela delle condizioni di lavoro e degli altri obblighi di legge, nonché degli accordi e contratti collettivi nazionali e di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

In proposito, si evidenzia che il datore di lavoro che risulti privo di regolarità contributiva o sia incorso nella violazione delle altre norme sopra richiamate è tenuto al versamento della contribuzione prevista dall'art. 1, c. 773, quinto periodo, L. 296/2006, nonché della contribuzione di finanziamento dell'ASpI e del contributo integrativo (pari complessivamente all'1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali) e, inoltre, è soggetto al contributo previsto dall'art. 2, c. 31 e 32, L. 92/2012 (c.d. ticket di licenziamento).

Da ultimo, l'Inps ha evidenziato come lo sgravio contributivo in commento soggiace alle disposizioni in materia di aiuti de minimis.

Trattamenti di integrazione salariale

L'art. 2 D.Lgs. 148/2015, come modificato dalla Legge di Bilancio 2022, ha disposto che sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale i lavoratori assunti con contratto di apprendistato per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022.

Ne consegue che a decorrere dal 1° gennaio 2022, possono essere beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale di cui al Titolo I e/o al Titolo II del D.Lgs. 148/2015 anche i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica e superiore (art. 43 D.Lgs. 81/2015).

In ragione di tale disposizione, dunque, l'Inps ha precisato che a decorrere dal 1° gennaio 2022, tutti i datori di lavoro, in ragione dell'inquadramento assegnato dallo stesso Istituto previdenziale alla matricola aziendale, sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale di cui sono destinatari i lavoratori assunti con contratto di apprendistato. Tale obbligo contributivo, peraltro, sussiste a decorrere dal 1° gennaio 2022 per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore della novella normativa.

Fonte: Circ. INPS 15 giugno 2022 n. 70

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