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mercoledì 15/06/2022 • 18:07

Fisco Chiarimenti AE

Forfettari: assolvimento dell’imposta di bollo controllato

L’Agenzia delle Entrate, in risposta alla stampa specializzata, ha fornito chiarimenti operativi sulla concreta attuazione dell’obbligo di fatturazione elettronica per i contribuenti forfettari, anche ai fini del controllo relativo all’assolvimento dell’imposta di bollo e alla verifica della soglia dei 65 mila euro.

di Claudia Iozzo - Dottore commercialista

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  • Tempo di lettura 6 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Con l'estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica dal 1° luglio 2022, i contribuenti che applicano il regime forfettario, di cui all'art. 1 c. da 54 a 89 L. 190/2014 e che nel 2021 abbiano conseguito ricavi o percepito compensi per un importo superiore a 25.000 euro, saranno tenuti alla trasmissione dei dati delle operazioni effettuate al Sistema di Interscambio. Diversamente, per coloro che non superano la suindicata soglia, l'obbligo decorre dal 1° gennaio 2024.

Il nuovo adempimento determinerà anche il ricevimento delle fatture passive tramite il Sistema di Interscambio, l'obbligo di adesione alla conservazione e consultazione delle FTE, nonché l'assolvimento dell'imposta di bollo in modalità virtuale.

Assolvimento dell'imposta di bollo

Sull'imminente introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica, prevista dall'art. 18 DL 36/2022 (Decreto PNRR 2), l'Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti in risposta alla stampa specializzata.

Le prime indicazioni riguardano le modalità di compilazione della fattura in formato elettronico. 

Il cedente, infatti, deve segnalare nei dati della fattura il regime fiscale applicato, utilizzando il codice RF19 Forfettario (art. 1 c. 54-89 L. 190/2014), mentre, per quel che riguarda la non applicazione dell'IVA, il codice natura IVA da utilizzare è “N2.2” – Non soggette – altri casi.

Trattandosi di operazioni non soggette, nell'ipotesi in cui il corrispettivo superi l'importo di 77,47 euro, è dovuta l'imposta di bollo di 2 euro. Sul punto, l'Amministrazione Finanziaria ha chiarito che, con l'emissione della fattura in formato elettronico, il contribuente deve inserire l'importo dell'imposta nel file XML inviato al SdI, valorizzando con “SI” il campo “Bollo virtuale” contenuto all'interno del tracciato record della fattura elettronica. Qualora tale indicazione non venga effettuata, viene creato un “elenco B” contenente le fatture per le quali non viene assolta l'imposta di 2 euro così che il contribuente possa provvedere al pagamento trimestrale della stessa.

Sul punto si ricorda che l'Agenzia delle Entrate, per ogni trimestre, in sede di elaborazione delle fatture elettroniche emesse, verifica il corretto assolvimento dell'imposta di bollo. Qualora emergano file aventi i presupposti per l'assoggettamento a bollo ma non includono l'imposta, gli stessi vengono evidenziati al contribuente. Operativamente, vengono predisposti due elenchi:

  • un elenco A (non modificabile) che contiene gli estremi delle fatture correttamente assoggettate all'imposta di bollo (campo valorizzato con “SI” nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica);
  • un elenco B (modificabile) che contiene gli estremi delle fatture che presentano i requisiti per l'assoggettamento a bollo, ma che non riportano l'indicazione prevista (campo non presente nel file contenente la fattura elettronica).

Con specifico riferimento alle fatture emesse dal contribuente forfettario, il sistema verifica le fatture di importo superiore a 77,47 euro (campi “Prezzo totale” del file .xml della fattura ordinaria e “Importo” del file .xml della fattura semplificata), con codice IVA N2.2 e per le quali non sia presente l'indicazione della codifica prevista per i casi di non assoggettamento all'imposta di bollo (campo “Tipo dato” presente nel blocco “Altri dati gestionali”, codici NB1, NB2 e NB3). Nell'ipotesi in cui l'imposta di 2 euro non sia stata assolta, gli elementi identificativi delle relative fatture elettroniche vengono riportati nell'elenco B, che potrà essere modificato dall'utente.

In funzione dei dati riportati negli elenchi A e B, l'Amministrazione Finanziaria procede al calcolo dell'importo dovuto per il trimestre di riferimento. Per quel che riguarda i termini di versamento, l'art. 6 c. 2 DM 17 giugno 2014 prevede che il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo, nel terzo e nel quarto trimestre solare dell'anno di riferimento sia effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, mentre, il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre solare è effettuato entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre.

Scadenza versamento imposta di bollo

I trimestre

31 maggio

II trimestre

30 settembre

III trimestre

30 novembre

IV trimestre

28 febbraio dell'anno successivo

Occorre, altresì, ricordare che, nel caso in cui l'ammontare dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno non superi l'importo di 250 euro, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può procedere al pagamento entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento (30 settembre). Qualora, invece, l'importo dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri solari dell'anno, complessivamente considerato, non superi l'importo di 250 euro, il pagamento dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nei predetti trimestri può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento (30 novembre).

Esportazione dati per la verifica della soglia dei 65 mila euro

Ulteriore indicazione fornita dalle Entrate riguarda le modalità di controllo del superamento della soglia di permanenza nel regime forfettario, sancita dall'art. 1 c. 54 L. 190/2014.

Il Sistema di Interscambio, attualmente, mette a disposizione per i contribuenti “ordinari” i registri IVA precompilati, prelevando i dati dalle fatture elettroniche attive e passive trasmesse. Considerando che i contribuenti forfettari non addebitano l'IVA, né detraggono la stessa, viene meno l'obbligo di tenuta dei registri IVA. Pertanto, considerando che uno dei motivi dell'estensione della fattura elettronica è quello di rafforzare il controllo dei requisiti di permanenza del regime agevolato, per i forfettari la verifica potrà essere comunque effettuata anche senza la predisposizione dei registri IVA.

In merito, l'Amministrazione Finanziaria evidenza che, dall'area riservata del portale “Fatture e corrispettivi”, sezione “consultazioni”, opzione “le tue fatture emesse” sarà possibile esportare per il periodo selezionato e non superiore a tre mesi i dati delle fatture attive. Il sistema genera un file CVS, da visualizzare con Excel.

Ai fini della verifica, occorrerà trasferire i singoli file periodici su un unico file per ottenere i progressivi, rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi, come base del calcolo forfettario.

Tale modalità di controllo potrà essere eseguita anche per i contribuenti non obbligati all'emissione della fattura e che trasmettono i corrispettivi conseguiti tramite registratore telematico.

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