L'Agenzia delle Entrate, secondo le disposizioni previste dall'art. 36-ter DPR 600/1973, procede ad eseguire, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, il controllo formale delle dichiarazioni trasmesse dai contribuenti e dai sostituti d'imposta.
Tale attività di controllo, consente all'Amministrazione Finanziaria di verificare che i dati indicati nelle dichiarazioni dei redditi siano conformi alla documentazione conservata dal contribuente e ai dati rilevabili nelle dichiarazioni presentate da altri soggetti o a quelli forniti da enti esterni. In sede di verifica, può essere richiesto al contribuente di esibire la documentazione comprovante quanto esposto nei modelli dichiarativi, nonché a fornire gli opportuni chiarimenti nell'ipotesi in cui emergano delle difformità tra quanto dichiarato e le informazioni in possesso dell'Agenzia. Qualora la documentazione prodotta non risulti idonea a comprovare la correttezza dei dati dichiarati, o nelle ipotesi di mancata risposta alla predetta richiesta, il contribuente riceverà una comunicazione degli esiti del controllo formale contenente la richiesta delle somme dovute.
A seguito del controllo formale, gli uffici competenti possono:
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