giovedì 16/06/2022 • 10:00
I contribuenti che si avvalgono delle precompilate 2022 beneficiano di alcuni vantaggi in termini di controllo formale. Con la revisione apportata dal “Decreto Fiscale”, la modifica dei dati predisposti limita il potere di controllo dell’Agenzia delle Entrate ai soli documenti che hanno determinato la variazione.
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L'Agenzia delle Entrate, secondo le disposizioni previste dall'art. 36-ter DPR 600/1973, procede ad eseguire, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, il controllo formale delle dichiarazioni trasmesse dai contribuenti e dai sostituti d'imposta.
Tale attività di controllo, consente all'Amministrazione Finanziaria di verificare che i dati indicati nelle dichiarazioni dei redditi siano conformi alla documentazione conservata dal contribuente e ai dati rilevabili nelle dichiarazioni presentate da altri soggetti o a quelli forniti da enti esterni. In sede di verifica, può essere richiesto al contribuente di esibire la documentazione comprovante quanto esposto nei modelli dichiarativi, nonché a fornire gli opportuni chiarimenti nell'ipotesi in cui emergano delle difformità tra quanto dichiarato e le informazioni in possesso dell'Agenzia. Qualora la documentazione prodotta non risulti idonea a comprovare la correttezza dei dati dichiarati, o nelle ipotesi di mancata risposta alla predetta richiesta, il contribuente riceverà una comunicazione degli esiti del controllo formale contenente la richiesta delle somme dovute.
A seguito del controllo formale, gli uffici competenti possono:
L'esito del controllo formale viene comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta con l'indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei contributi e dei premi dichiarati. Entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione, è possibile eseguire la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo formale.
È opportuno precisare, inoltre, che la comunicazione degli esiti del controllo formale non costituisce un atto impositivo, in quanto, per il contribuente, rappresenta un'“opportunità” per regolarizzare la propria posizione, beneficiando della riduzione delle sanzioni ed evitando l'iscrizione a ruolo delle somme dovute.
Limiti al controllo formale
Con le dichiarazioni precompilate 2022, nel caso di presentazione diretta o tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, il contribuente beneficia di alcuni vantaggi in termini di controllo formale, in funzione delle nuove disposizioni introdotte dall'art. 5-ter DL 146/2021, convertito, con modificazioni, in L. 215/2021.
Le disposizioni previgenti prevedevano che, nel caso di presentazione della precompilata, direttamente o tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, non operavano le esclusioni dal controllo previste dall'art. 5 c. 1 lett. a) D.Lgs. 175/2014. Si ricorda, infatti, che la presentazione della dichiarazione precompilata senza variazioni escludeva il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione stessa forniti dai soggetti terzi.
Con la modifica introdotta dall'art. 5-ter, sono stati posti dei limiti al potere di controllo dell'Amministrazione Finanziaria, in quanto, nelle ipotesi di presentazione della dichiarazione precompilata diretta o tramite sostituto, il controllo formale:
Rimane fermo il controllo formale dei dati comunicati dai sostituti d'imposta mediante Certificazione Unica, nonché della sussistenza dei requisiti soggettivi che consentono l'utilizzo di una detrazione, di una deduzione e di un'agevolazione.
Dichiarazione precompilata |
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Disposizioni sul controllo formale previgenti |
Disposizioni sul controllo formale attuale |
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Modifica della precompilata |
Controllo |
Modifica della precompilata |
Controllo |
NO |
Escluso |
NO |
Escluso |
SI |
Eseguibile su tutti i dati forniti da soggetti terzi |
SI |
Escluso sui dati degli oneri forniti da terzi che non risultano modificati Effettuabile unicamente sui dati variati e non anche su tutti gli altri dati che non sono stati modificati. |
Da ultimo, si precisa che, nel caso di presentazione della dichiarazione tramite Caf o professionista abilitato, con o senza modifiche, il controllo formale sui documenti relativi agli oneri deducibili e detraibili sarà effettuato nei confronti del Caf o del professionista che ha apposto il visto di conformità sulla dichiarazione, anche con riferimento agli oneri comunicati all’Agenzia delle Entrate da soggetti terzi.
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