martedì 14/06/2022 • 16:35
Dinanzi al TAR del Lazio, il 21 giugno 2022 si discuterà la richiesta di sospensione cautelare collegata al ricorso presentato da cinque associazioni sindacali dei commercialisti per chiedere l’annullamento del provvedimento con cui l’Agenzia delle Entrate definiva contenuto, modalità e termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Il ricorso presentato da cinque associazioni sindacali dei commercialisti (AIDC, ANC, SIC, UNAGRACO, UNGDCEC) avanti al TAR del Lazio sarà discusso il 21 giugno 2022, oggetto la richiesta di sospensione cautelare collegata al per chiedere l'annullamento del provvedimento 27 aprile 2022 n. 143438, con cui l'Agenzia delle Entrate definiva contenuto, modalità e termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio prevista in attuazione del DM 11 dicembre 2021. Temporary Framework e autodichiarazione Nel “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19”, di cui alla Sezione 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final i soggetti beneficiari sono obbligati a presentare all'Agenzia delle entrate un'autodichiarazione ai sensi dell'articolo 47 D.P.R. n. 445/2000, nella quale deve essere attestato che l'importo complessivo degli aiuti fruiti non è superiore ai massimali previsti, come modificati con la Comunicazione C(2021) 564 del 28.01.2021. Ai fini del rispetto dei diversi massimali vigenti rileva, in conformità con la disciplina europea sugli aiuti di Stato, la data di concessione di ogni singola misura agevolativa tenuto conto che i massimali previsti per “impresa unica” sono: a) nell'ambito della sezione 3.1 “Aiuti di importi limitato”: 800.000 euro per gli aiuti ricevuti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021; 1.800.000 euro per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 alla data del 31 dicembre 2021; b) nell'ambito della sezione 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”: 3.000.000 di euro per gli aiuti ricevuti dal 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021; 10.000.000 di euro per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. Per quanto attiene alla Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, gli operatori economici attestano altresì, nell'autodichiarazione, le ulteriori condizioni richiamate nell'articolo 3, comma 2 del DM 11.12.2021. Il beneficiario delle misure dichiara che, nel periodo di riferimento individuato come rilevante per la spettanza della singola misura (periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, ovvero un periodo ammissibile di almeno un mese comunque compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021), l'ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi registrati è inferiore di almeno il 30 per cento rispetto al corrispondente periodo del 2019 e che l'importo dell'aiuto richiesto non supera il 70 per cento (90 per cento per le micro e piccole imprese) dei costi fissi non coperti sostenuti nel predetto periodo di riferimento. Il periodo di riferimento individuato dal soggetto beneficiario dell'aiuto come rilevante per la spettanza della singola misura non può in ogni caso essere successivo alla data di presentazione dell'autodichiarazione. Nel periodo compreso tra il 28 aprile e il 30 giugno 2022 è possibile inviare telematicamente la comunicazione secondo il modello approvato con il provvedimento dell'Agenzia delle entrate Prot. n. 143438/2022 del 27.04.2022. L'eventuale invio di una nuova dichiarazione, nello stesso periodo, sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. In questa sede, è opportuno ricordare quali sono state le misure agevolative indicate nel quadro A, sezione I: articoli 24, 25, 28, 120, 129-bis e 177 D.L. 34/2020 convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2020; articolo 78, comma 1 e comma 3 (quest'ultimo limitatamente all'imposta municipale propria Imu dovuta per l'anno 2021), D.L. 104/2020 convertito, con modificazioni, dalla L. 126/2020; articoli 1, 1-bis, 1-ter, 8,8-bis e 9-bis, D.L. 137/2020 convertito, con modificazioni, dalla L. 176/2020; articolo 2, D.L. 172/2020 convertito, con modificazioni, dalla L. 6/2021; articolo 1, comma 599 e comma 602, L. 178/2020; articoli 1, commi da 1 a 9, 1-ter, 5, 6, commi 5 e 6, e 6-sexies, D.L. 41/2021; articoli 1 e 4, D.L. 73/2021 convertito, con modificazioni, L. 106/2021. Considerato che i massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 sono cumulabili, il massimale complessivo è pari a 11,8 milioni di euro, non per gli stessi costi ammissibili. Occorre in ogni caso rispettare la tassatività delle misure elencate nell'articolo 1, comma 13, D.L. 41/2021. L'autodichiarazione non è obbligatoria se è stata già resa unitamente al modello di comunicazione/istanza presentato per l'accesso agli aiuti, per i quali il relativo modello includeva la dichiarazione sostitutiva (come, ad esempio, l'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto perequativo di cui all'articolo 1, commi da 16 a 27, DL n. 73/2021), sempre che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti. L'autodichiarazione va, comunque, presentata quando: il beneficiario ha fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C; il beneficiario ha superato i limiti massimi spettanti e deve riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti; il beneficiario si è avvalso della possibilità di “allocare” la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti ivi previsti, e in parte nella Sezione 3.1 del Temporary Framework, qualora residui il massimale stabilito. Per gli aiuti elencati nel quadro A, per i quali sono presenti i campi “Settore” e “Codice attività”, è possibile comunicare con il modello approvato i dati necessari per consentirne la registrazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA). In tal caso, per detti aiuti il dichiarante è esonerato dalla compilazione del prospetto degli aiuti di Stato RS401 presente nel modello REDDITI 2022. Autodichiarazione e prospetto “aiuti di Stato” del quadro RS Si può affermare che fino a questo punto è tutto chiaro……abbastanza. Tuttavia è proprio sulla contrapposizione tra il prospetto contenuto nel quadro RS e l'autodichiarazione che nascono le prime perplessità considerato che la compilazione del prospetto “aiuti di Stato” del quadro RS del modello REDDITI 2022 non esonera i contribuenti dalla presentazione dell'autodichiarazione relativa agli aiuti di Stato. La conferma di quanto poc'anzi affermato è contenuta nella lettera inviata ai Garanti dei contribuenti dal Direttore Ruffini scrive: “Sempre nell'ottica della semplificazione, è stata prevista per alcuni aiuti la possibilità di comunicare con il modello di autodichiarazione i dati necessari per consentirne la registrazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA). In tal caso, per detti aiuti il contribuente è poi esonerato dalla compilazione del prospetto degli aiuti di Stato presente nei modelli Redditi 2022. Non è, invece, possibile il contrario e cioè evitare di presentare l'autodichiarazione e compilare solo il prospetto degli aiuti di Stato nella dichiarazione dei redditi, stante l'obbligatorietà dell'autocertificazione ai sensi della normativa già citata nonché il fatto che l'autodichiarazione è lo strumento predisposto per consentire sia di operare la scelta di dove allocare le agevolazioni tra la Sezione 3.1 e la Sezione 3.12 (finora mai espletata) sia di riversare eventuali importi fruiti in eccedenza mediante il meccanismo dello scomputo dal limite del periodo successivo evitando esborsi di denaro”. Il Direttore prosegue ricordando che l'adempimento “è stato espressamente richiesto dalla Commissione UE” e che, nell'autodichiarazione, “vengono richieste informazioni che non sono in possesso dell'Agenzia”, mentre tutti gli altri dati di cui già dispone il Fisco, “come ad esempio gli importi degli aiuti fruiti”, non vengono richiesti. Da questo punto di vista, dunque, secondo l'Agenzia l'adempimento “non viola” lo Statuto del contribuente e tanto vale anche per la disposizione di cui all'art. 3 comma 2 dello stesso Statuto, secondo cui “le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti”, dato che dal 27 aprile (data di pubblicazione del provvedimento attuativo) al 30 giugno, intercorrono più di 60 giorni. Al termine della lettera, il Direttore Ruffini spiega che, “stante anche l'elevatissimo numero di aiuti da registrare (circa 5-6 milioni), il differimento della data del 30 giugno pregiudicherebbe il rispetto della scadenza del 31 dicembre 2022 per l'assolvimento dell'obbligo di registrazione. Pertanto, qualunque differimento del termine del 30 giugno a favore del contribuente deve accompagnarsi a pari differimento del termine finale per la registrazione nel Registro nazionale aiuti di Stato con opportuno intervento normativo”. AAA cercasi “disperatamente” proroga Dopo quanto affermato dal Direttore sembrerebbe evidente o addirittura improbabile che venga concessa una proroga: tuttavia da più parti, Consiglio nazionale dei commercialisti e Associazioni sindacali dei commercialisti (AIDC, ANC, SIC, UNAGRACO, UNGDCEC) in particolare, è stata chiesta a gran voce una proroga della scadenza dell'adempimento per una più ampia razionalizzazione delle scadenze fiscali. Le citate Associazioni sindacali dei commercialisti hanno fatto molto di più di una semplice richiesta di proroga: hanno impugnato dinanzi al TAR del Lazio il provvedimento 27 aprile 2022 n. 143438 chiedendo l'annullamento dello stesso. L'adempimento richiesto è illegittimo perché vengono chiesti dati già in possesso della Pubblica Amministrazione, in spregio a quanto stabilito dallo Statuto del Contribuente e, sempre per le stesse Associazioni sindacali, vi sarebbe anche un eccesso di potere da parte dell'Agenzia, che avrebbe predisposto un modello di autodichiarazione troppo complesso, contravvenendo alle disposizioni del MEF, che nel suo decreto aveva parlato di “dichiarazione sintetica”. La data per conoscere le sorti dell'adempimento che impone la presentazione, entro il 30 giugno, dell'autodichiarazione relativa agli aiuti di Stato è stata fissata dal TAR del Lazio al 21 giugno prossimo (inizialmente prevista al 5 luglio 2022 ma in questo caso l'udienza si sarebbe tenuta dopo la scadenza del 30 giugno).
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