martedì 14/06/2022 • 16:00
Il MEF ha rilasciato le nuove specifiche tecniche relative alla dichiarazione dell'imposta di soggiorno, disponibili dal 13 giugno nella versione 3/2022. É stato aggiornato anche il modulo di controllo.
redazione Memento
Dal 13 giugno 2022 è disponibile sul sito del MEF, nella sezione “Fiscalità regionale e locale - Dichiarazione telematica imposta di soggiorno”, la versione 3/2022 delle specifiche tecniche relative alla dichiarazione dell'imposta di soggiorno.
È stata inoltre resa disponibile, nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate, la versione 1.1.0 del corrispondente modulo di controllo e sarà adeguata alla versione 3/2022 anche l'applicazione web per l'invio interattivo della medesima dichiarazione.
Si ricorda che l'imposta di soggiorno, disciplinata dall'art. 4 D.Lgs. 23/2011, è facoltativa e interessa solo i seguenti enti locali: comuni capoluogo di provincia, unioni di comuni e comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte.
Per verificare l'istituzione dell'imposta bisogna rivolgersi al comune interessato, anche visitando il sito internet istituzionale.
L'imposta di soggiorno è a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio dell'ente impositore e va applicata secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, fino a € 5 per notte di soggiorno (tranne per Roma che può arrivare fino a € 10).
I gestori delle strutture ricettive che incassano l'imposta devono presentare annualmente ai comuni, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto, una dichiarazione esclusivamente in via telematica tramite l'apposito modello, come stabilito dal DM 29 aprile 2022. La dichiarazione relativa al 2020 va presentata, unitamente alla dichiarazione concernente il 2021, entro il 30 giugno 2022. A tale invio possono procedere anche altri soggetti (es. curatori fallimentari, rappresentante o erede del gestore) o un intermediario abilitato. Nel caso delle locazioni brevi, disciplinate dall'art. 4 DL 50/2017, la dichiarazione deve essere presentata dal mediatore della locazione ossia il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo o che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi (art. 4 c. 5-ter del DL 50/2017).
Il responsabile del mancato pagamento dell'imposta è il turista: il gestore risponde nei confronti del comune solamente se incassa l'imposta e non la riversa all'ente locale.
Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal 100 al 200% dell'importo dovuto; per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 D.Lgs. 471/97.
Se il turista si rifiuta di pagare l'imposta al gestore, solitamente quest'ultimo gli chiede di firmare un modulo specifico; tale modulo viene quindi inviato al comune il quale si attiverà per ottenere il pagamento dell'imposta dovuta dal turista.
Fonte: Avviso MEF 13 giugno 2022
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