mercoledì 15/06/2022 • 06:33
Le imprese che, dal 19 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, hanno sostenuto spese per la costituzione o per la trasformazione in società benefit possono presentare la domanda al MISE fino al 15 giugno 2022.
redazione Memento
Dalle ore 12.00 del 19 maggio alle ore 12.00 del 15 giugno, le imprese che hanno sostenuto spese per la costituzione o per la trasformazione in società benefit dal 19 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 possono presentare le istanze per accedere al credito d’imposta per le società benefit. Il credito, pari al 50% delle spese, nel limite di € 10.000 per ogni beneficiario, è disciplinato dall’art. 38-ter del DL 34/2020 e dal DM 12 novembre 2021. L’ordine temporale di presentazione delle istanze non determina vantaggi né penalizzazione nel trattamento delle stesse. Per fruire dell’agevolazione, i soggetti in possesso dei requisiti presentano al MISE un’apposita istanza, esclusivamente in via telematica, attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del ministero. Ciascun soggetto beneficiario può presentare una sola istanza di accesso, attraverso il proprio rappresentante legale o altro soggetto delegato al quale è stato conferito potere di rappresentanza per la compilazione. I chiarimenti che il MISE ha pubblicato sul sito, con le FAQ del 31 maggio, riguardano: 1) i soggetti beneficiari; 2) le modalità di presentazione delle istanze di accesso all’agevolazione; 3) le spese ammissibili. Per il punto 1), oltre al sostenimento delle spese per la costituzione o per la trasformazione in società benefit dal 19 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, le imprese devono: - essere costituite, regolarmente iscritte e attive al Registro delle imprese; - disporre di una sede principale o secondaria e svolgere un’attività economica in Italia; - essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi in liquidazione volontaria o in procedure concorsuali; - non essere comprese tra i soggetti nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva (di cui all’art. 9 c. 2 lett. d) D.Lgs. 231/2001). Le ditte individuali e i soggetti only REA (es. gli enti pubblici non economici, le associazioni riconosciute e non, le fondazioni, i comitati, gli organismi religiosi) non sono ammessi all’agevolazione. Per il punto 2), all’indirizzo http://agevolazionidgiai.invitalia.it, nella sezione dedicata al bando, è possibile prendere visione del manuale utente per la compilazione dell’istanza di accesso. In sede di presentazione dell’istanza, il soggetto richiedente è tenuto ad allegare i titoli di spesa, esclusivamente in formato elettronico. A tal proposito, per “titoli di spesa in formato elettronico” si intende il file xml o pdf relativo al titolo di spesa firmato digitalmente dal soggetto che compila l’istanza. Per il punto 3), è stato chiarito che rientrano tra le spese ammissibili le spese notarili e di iscrizione nel Registro delle imprese e le spese inerenti all’assistenza professionale e alla consulenza sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in società benefit. Rimangono, invece, escluse le spese relative a imposte e tasse e l’imposta sul valore aggiunto qualora la stessa rappresenti per il beneficiario un costo effettivo recuperabile. Si considerano ammissibili le spese sostenute dal 19 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, la cui data di emissione della fattura è ricompresa nel predetto arco temporale, purché il relativo pagamento sia stato effettuato entro la data di presentazione dell’istanza. La “fattura proforma” o “l’avviso di parcella”, essendo documenti privi di valore fiscale, non possono essere equiparati a una fattura e, pertanto, non sono titoli di spesa ammissibili. Fonte: FAQ MISE 31 maggio 2022
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