martedì 14/06/2022 • 11:46
La Corte Costituzionale con sentenza 13 giugno 2022, n. 145 ha dichiarato illegittima la norma che esclude il riconoscimento dell’indennità di amministrazione nei periodi di servizio all’estero.
redazione Memento
Alcuni dipendenti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione sociale hanno presentato ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte di Appello di Roma che, riformando la sentenza di primo grado, ha negato il riconoscimento dell'indennità di amministrazione nei periodi di servizio all'estero. La Cassazione, quindi, ha presentato questione di legittimità davanti alla Corte Costituzionale, sostenendo l'illegittimità dell'art. 1 bis DL 138/2011 rispetto all'art. 6 CEDU, relativo al diritto a un equo processo. L'art. 1 bis DL 138/2011 prevede che l'art. 170 DPR 18/67 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri), “si interpreta nel senso che: a) il trattamento economico complessivamente spettante al personale dell'Amministrazione degli affari esteri nel periodo di servizio all'estero, anche con riferimento a “stipendio” e “assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno”, non include né l'indennità di amministrazione né l'indennità integrativa speciale; b) durante il periodo di servizio all'estero al suddetto personale possono essere attribuite soltanto le indennità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18”. La Cassazione, a sostegno dell'illegittimità della norma, sottolinea che l'indennità di amministrazione non esisteva ancora al momento dell'entrata in vigore della legge che pretende di fornire un'interpretazione autentica dell'art. 170 DPR 18/67. Inoltre, la norma vieta con effetto retroattivo l'applicazione dell'indennità di amministrazione nei periodi di servizio all'estero. Di fatto quindi, la norma introduce una disciplina innovativa con effetto retroattivo. La retroattività deve essere giustificata da motivi di interesse generale che giustifichino il sacrificio di altri valori costituzionali (quali il legittimo affidamento, la certezza dei rapporti giuridici e del giusto processo). Nel caso di specie, il legislatore è intervenuto per “porre termine al contenzioso seriale” relativo all'indennità di amministrazione “dal quale possono derivare ingenti oneri a carico della finanza pubblica”; motivazione che non giustifica la retroattività della norma. Sulla base di tali premesse, quindi, la Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità dell'art. 1 bis DL 138/2011 nella parte in cui dispone, per le fattispecie intervenute prima della sua entrata in vigore, che il trattamento economico complessivamente spettante al personale dell'Amministrazione degli affari esteri, nel periodo di servizio all'estero, anche con riferimento allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, non include l'indennità di amministrazione. Fonte: C.Cost., sentenza 13 giugno 2022 n. 145
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