Con la Risoluzione del 13 giugno 2022 n. 28, l'Agenzia delle Entrate ha disposto l'istituzione del codice tributo 6966 denominato “credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2022)” – art. 15.1 del decreto Sostegni ter (DL 4/2022).
Il codice tributo in oggetto è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, o, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l'anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
Si ricorda che il credito d'imposta spetta nella misura del 10% della spesa sostenuta per l'acquisto di gas, consumato nel primo trimestre solare del 2022, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.
Il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti (compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari), senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni, successive alla prima, solo a favore di:
- banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dalle leggi in materia bancaria e creditizia (art. 106 D.Lgs. 385/93);
- società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo tenuto dalla Banca d'Italia (di cui all'art. 64 D.Lgs. 385/93);
- imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia (D.Lgs. 209/2005).
In caso di cessione, le imprese beneficiarie devono richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta oggetto di cessione.
Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal cedente e comunque entro il 31 dicembre 2022. Per gli aspetti in comune si applicano le regole previste per la cessione del Superbonus e degli altri bonus edilizi.
Con Provv. AE saranno definite le modalità attuative della cessione e della tracciabilità dei crediti d'imposta.
Da ultimo, si ricorda che per la fruizione dell'analogo credito d'imposta riferito al secondo trimestre 2022 - di cui all'art. 5 del decreto Energia (DL 17/2022) - deve essere utilizzato il codice tributo 6962.
Fonte: Agenzia delle Entrate, Risoluzione 13 giugno 2022 n. 28