lunedì 13/06/2022 • 11:14
L’INPS fornisce le prime istruzioni per accedere all’esonero totale della contribuzione previsto per i datori di lavoro che assumono stagionali o trasformano rapporti a tempo determinato in tempo indeterminato. L’esonero è autorizzato fino al 30 giugno 2022, termine di inoltro delle istanze da parte dei datori di lavoro interessati.
redazione Memento
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Per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, effettuate tra il 1° gennaio 2022 e il 31 marzo 2022, i datori di lavoro privati hanno diritto all'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico (art. 7 DL 104/2020 conv. in L. 126/2020), limitatamente al periodo di durata dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di 3 mesi.
In caso di conversione dei contratti a termine in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l'esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 6 mesi, decorrenti dalla conversione (art. 4 DL 4/2022 conv. in L. 25/2022).
L'INPS interviene fornendo le prime istruzioni operative per accedere all'esonero specificandone misura, condizioni di spettanza e compatibilità e ricordando come l'incentivo sia richiedibile solo fino al 30 giugno 2022.
Misura dell'esonero
L'esonero è concesso per un massimo di € 8.060 annui, (riproporzionata su base mensile: € 8.060/12 = € 671,66), con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL e per la durata del rapporto a termine o stagionale. Per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, la soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di € 21,66 (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo. In caso di rapporto di lavoro part-time al 50%, l'ammontare massimo dell'esonero fruibile per ogni singola mensilità è pari a € 335,83 (€ 671,66/2).
L'esonero non spetta in caso di assunzione con contratto di lavoro intermittente.
Condizioni di spettanza
L'esonero spetta solo in caso di:
- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale (DURC);
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali.
Inoltre, è possibile fruire dell'esonero contributivo in esame a prescindere dalla circostanza che le medesime assunzioni costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o del contratto collettivo di lavoro.
Compatibilità con gli aiuti di Stato
Nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato (c.d. temporary framework) collegati al COVID-19, il beneficio in esame è stato autorizzato dalla Commissione europea fino al 30 giugno 2022.
Compatibilità con altri incentivi
Considerato che l'agevolazione in esame consiste in un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale, la cumulabilità può trovare applicazione solo se sussiste un residuo di contribuzione sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta.
Va precisato che, una volta optato per un incentivo all'assunzione che prevede l'esonero totale della contribuzione datoriale, non è possibile, al termine del periodo di fruizione, accedere ad un altro incentivo all'assunzione che si sostanzia in un esonero totale, essendo le due misure alternative tra loro.
Presentazione della domanda
Per essere autorizzato alla fruizione del beneficio, il datore di lavoro interessato deve presentare domanda telematica all'INPS, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza online “TUR44”, appositamente predisposto dall'Istituto.
Le domande possono essere inoltrate solo fino al 30 giugno 2022, termine di autorizzazione dell'esonero.
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