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Con il provvedimento del 10 giugno 2022 l'Agenzia delle Entrate ritorna sulla regolamentazione inerente le cessioni del credito che derivano da bonus edilizi, aggiornando il provvedimento del 3 febbraio 2022 a seguito delle novità introdotte dal Decreto Sostegni ter e dal Decreto Aiuti.

Le novità che hanno richiesto il successivo intervento dell'Agenzia delle Entrate sul provvedimento 3 febbraio 2022 sono le seguenti.

Decreto Sostegni ter 

  • possibilità di effettuare due ulteriori cessioni dei crediti d'imposta, successivamente alla prima, esclusivamente in favore di banche, intermediari finanziari abilitati, società appartenenti a un gruppo bancario vigilato e imprese di assicurazione autorizzate all'operatività in Italia
  • divieto di cessioni parziali successive per le cessioni a partire dal 1° maggio 2022.

Decreto Aiuti:

  • sempre consentita la cessione dalle banche e dalle società che appartengono ad un gruppo bancario vigilato in favore dei clienti professionali privati.

Cosa cambia

  • il provvedimento del 10 giugno elimina dal provvedimento del 3 febbraio 2022 le parole “senza facoltà di successiva cessione”;
  • il nuovo provvedimento aggiunge che la comunicazione di cessione deve essere inviata entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione
  • possibilità di annullare le comunicazioni in questione entro il 5 aprile successivo alla scadenza
  • per quanto riguarda i cessionari e i fornitori viene stabilito che i soggetti devono confermare l'esercizio dell'opzione, tramite l'apposita piattaforma di cessione dei crediti.

Ulteriori cessioni di crediti di imposta: in alternativa alla compensazione, dal giorno 10 del mese successivo alla ricezione della comunicazione:

  • i fornitori, possono cedere i crediti relativi agli sconti ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. I successivi cessionari possono effettuare una sola ulteriore cessione verso i soggetti qualificati (banche, società appartenenti a un gruppo bancario vigilato). I soggetti qualificati che hanno acquistato i crediti possono effettuare una sola ulteriore cessione esclusivamente a favore di altri soggetti qualificati;
  • se la comunicazione è inviata entro il 16 febbraio 2022, i primi cessionari possono cedere il credito ad altri, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • per i soggetti qualificati la cessione a favore dei clienti professionali privati, con un contratto di conto corrente con la banca stessa o con la banca capogruppo, è sempre permessa.
  • dal 15 luglio 2022 le funzionalità della piattaforma permetteranno di comunicare le cessioni.

Comunicazioni relative a crediti dal 1° maggio 2022: si deve comunicare in anticipo la scelta della fruizione in compensazione. Tale scelta deve essere indicata per ciascuna rata annuale, che può avvenire anche in più soluzioni.

Fonte: Agenzia delle Entrate, provvedimento 10 giugno 2022

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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