lunedì 13/06/2022 • 06:15
Dal 15 luglio 2022 sarà possibile attuare la cessione dei crediti derivanti dai bonus edilizi dalle banche ai clienti professionali. E' quanto prevede il provvedimento 10 giugno 2022 dell'Agenzia delle entrate con cui sono aggiornate le istruzioni sulla comunicazione, a seguito delle novità introdotte dal Decreto Sostegni ter e dal Decreto Aiuti.
redazione Memento
Con il provvedimento del 10 giugno 2022 l'Agenzia delle Entrate ritorna sulla regolamentazione inerente le cessioni del credito che derivano da bonus edilizi, aggiornando il provvedimento del 3 febbraio 2022 a seguito delle novità introdotte dal Decreto Sostegni ter e dal Decreto Aiuti. Le novità che hanno richiesto il successivo intervento dell'Agenzia delle Entrate sul provvedimento 3 febbraio 2022 sono le seguenti. Decreto Sostegni ter possibilità di effettuare due ulteriori cessioni dei crediti d'imposta, successivamente alla prima, esclusivamente in favore di banche, intermediari finanziari abilitati, società appartenenti a un gruppo bancario vigilato e imprese di assicurazione autorizzate all'operatività in Italia divieto di cessioni parziali successive per le cessioni a partire dal 1° maggio 2022. Decreto Aiuti: sempre consentita la cessione dalle banche e dalle società che appartengono ad un gruppo bancario vigilato in favore dei clienti professionali privati. Cosa cambia il provvedimento del 10 giugno elimina dal provvedimento del 3 febbraio 2022 le parole “senza facoltà di successiva cessione”; il nuovo provvedimento aggiunge che la comunicazione di cessione deve essere inviata entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione possibilità di annullare le comunicazioni in questione entro il 5 aprile successivo alla scadenza per quanto riguarda i cessionari e i fornitori viene stabilito che i soggetti devono confermare l'esercizio dell'opzione, tramite l'apposita piattaforma di cessione dei crediti. Ulteriori cessioni di crediti di imposta: in alternativa alla compensazione, dal giorno 10 del mese successivo alla ricezione della comunicazione: i fornitori, possono cedere i crediti relativi agli sconti ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. I successivi cessionari possono effettuare una sola ulteriore cessione verso i soggetti qualificati (banche, società appartenenti a un gruppo bancario vigilato). I soggetti qualificati che hanno acquistato i crediti possono effettuare una sola ulteriore cessione esclusivamente a favore di altri soggetti qualificati; se la comunicazione è inviata entro il 16 febbraio 2022, i primi cessionari possono cedere il credito ad altri, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; per i soggetti qualificati la cessione a favore dei clienti professionali privati, con un contratto di conto corrente con la banca stessa o con la banca capogruppo, è sempre permessa. dal 15 luglio 2022 le funzionalità della piattaforma permetteranno di comunicare le cessioni. Comunicazioni relative a crediti dal 1° maggio 2022: si deve comunicare in anticipo la scelta della fruizione in compensazione. Tale scelta deve essere indicata per ciascuna rata annuale, che può avvenire anche in più soluzioni. Fonte: Agenzia delle Entrate, provvedimento 10 giugno 2022
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