lunedì 13/06/2022 • 06:10
L’Agenzia delle entrate offre la sua interpretazione sulla fornitura di ricariche gratuite per automobili elettriche all’interno di un progetto di welfare aziendale. Vi è l’esclusione dalla retribuzione imponibile per il lavoratore dipendente, per promuovere un utilizzo consapevole delle risorse ed atteggiamenti responsabili dei dipendenti verso l'ambiente.
L'interpello n. 329 del 10 giugno 2022 dell'Agenzia delle entrate fornisce indicazioni in merito al trattamento fiscale di una iniziativa di welfare aziendale inserita all'interno di un progetto di educazione e sostenibilità rivolto al personale dipendente. L'istante, rappresentando la sua iniziativa, specifica che l'azienda, appartenente ad un gruppo societario, “da oltre dieci anni ha fatto della sostenibilità una leva strategica di sviluppo, nella convinzione che solo la promozione di una crescita economicamente, ambientalmente e socialmente responsabile, equa e inclusiva, possa creare valore aggiunto duraturo per tutti i suoi interlocutori (fornitori, dipendenti, comunità locali, partner commerciali, clienti, ecc.) lungo tutta la catena di creazione del valore.” La visione di welfare si amplia quindi ad elementi di ESG e di wellbeing, nell'ambito di realtà che hanno già maturato la propria visione di responsabilità sociale d'impresa sia internamente che esternamente e che quindi possono guardare ad un welfare aziendale maggiormente evoluto. Importante questa valutazione per non generalizzare semplicemente l'indicazione dell'Agenzia delle Entrate ad una mera estensione dei possibili servizi offerti all'interno del paniere del welfare aziendale. In questo quadro si inserisce anche la volontà di sensibilizzazione ed incentivazione verso i lavoratori dipendenti per il ricorso alla mobilità elettrica anche nell'ambito privato. A tal fine, l'Istante intenderebbe riconoscere 6 mesi di ricarica gratuita per i dipendenti che acquisteranno auto elettriche entro un determinato periodo di tempo, utilizzando ove possibile l'energia elettrica prodotta dai propri impianti fotovoltaici o idroelettrici oppure con soggetti terzi convenzionati. Una “premialità” quindi verso un comportamento virtuoso del dipendente nell'ambito personale. Viene quindi richiesto come questo servizio può essere trattato da un punto di vista fiscale per quanto concerne il reddito da lavoro dipendente, visto il noto principio di omnicomprensività nella costituzione dell'imponibile fiscale previsto dal comma 1 dell'art. 51 TUIR (d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). L'Agenzia nella propria risposta riprende, ai fini del trattamento fiscale del beneficio offerto, la possibilità di esclusione prevista dal comma 2, lettera f), dell'articolo 51 TUIR il quale dispone che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente “l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti» per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto” Occorre però specificare che, per l'operatività dell'esclusione dalla base imponibile prevista della citata lettera f), devono essere verificate le condizioni più volte ribadite dall'Agenzia delle Entrate (cfr. risoluzione 10 marzo 2004, n. 34/E, circolare 15 giugno 2016, n. 28/E, paragrafo 2.1, e risoluzione 25 settembre 2020, n. 55/E): le opere e i servizi devono essere messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti; le opere e i servizi devono riguardare esclusivamente erogazioni in natura e non erogazioni sostitutive in denaro; le opere e i servizi devono perseguire specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto di cui all'art. 100, co. 1, TUIR. Come più volte specificato inoltre le opere e i servizi contemplati previsti dalla lettera f) possono essere messi direttamente a disposizione dal datore di lavoro o da parte di strutture esterne all'azienda, a condizione che il dipendente resti estraneo al rapporto economico che intercorre tra l'azienda e il terzo erogatore del servizio, potendo decidere solo il momento del godimento del servizio. Viene inoltre sottolineato come la società stia provvedendo ad una compiuta regolamentazione attraverso accordo aziendale. L'Agenzia delle Entrate richiama la lettera f) poiché rinviene nell'iniziativa, posta in essere da parte della società, un fine formativo su tematiche d'impatto sociale ed ambientale proprie del welfare. Viene quindi indicata come possibile l'esclusione dalla retribuzione imponibile per il lavoratore dipendente, nella ipotesi in cui il datore di lavoro, allo scopo di promuovere un utilizzo consapevole delle risorse ed atteggiamenti responsabili dei dipendenti verso l'ambiente, attraverso il ricorso alla mobilità elettrica, offra ai propri dipendenti il servizio di ricarica dell'auto elettrica. Concordando quindi sul requisito della finalità educativa previsto dall'art. 51, co. 2, lettera f), TUIR, l'Agenzia delle Entrate ritiene che il relativo benefit possa beneficiare del regime di esclusione dal reddito di lavoro dipendente. Viene inoltre sottolineato come l'aspetto connesso alla transizione ecologica verso una mobilità sostenibile costituisca uno specifico obiettivo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). L'Agenzia innova quindi ed attualizza le prestazioni di welfare aziendale, legandole in ogni caso ai fini di utilità sociale collettiva che devono essere propri nelle prestazioni del secondo welfare, ricavando anche le stesse finalità da quello che è l'indirizzo presente all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La finalità formativa viene quindi rinvenuta non direttamente nella prestazione erogata ma nella finalità per la quale tale servizio viene erogato. Fonte: Agenzia delle entrate, risposta interpello 10 giugno 2022 n. 329
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