martedì 14/06/2022 • 06:00
Codificato dall' UIF un nuovo fenomeno per la segnalazione di operazioni sospette denominato “PN1 - Anomalie connesse all’attuazione del PNRR", nell’intento di fornire indicazioni ai segnalanti e di supportarne le valutazioni ai fini dell’individuazione di operazioni sospette, l’UIF pone al centro della propria analisi il ruolo cruciale attribuito alle amministrazioni pubbliche nella gestione dei fondi collegati al PNRR.
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La disponibilità dei fondi provenienti dal PNRR si presta all’innesco di frodi e altri indebiti utilizzi: è questo il presupposto da cui muove l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, che nel Comunicato dello scorso 31 maggio ha codificato un nuovo fenomeno per la segnalazione di operazioni sospette denominato “PN1 - Anomalie connesse all’attuazione del PNRR”.
Tale indicatore, finalizzato ad agevolare la collaborazione attiva da parte dei destinatari della normativa antiriciclaggio, recepisce in toto le avvertenze contenute nella precedente Comunicazione UIF dell’11 aprile 2022, relative ai rischi connessi al PNRR e alle conseguenti esigenze di prevenzione di fenomeni di criminalità organizzata.
Al centro dell’analisi vi è il comparto della pubblica amministrazione, atteso il ruolo cruciale svolto dalla stessa nella gestione dei fondi: l’attuazione delle riforme e degli investimenti previsti dal PNRR è infatti affidata alle amministrazioni centrali che, ai fini della realizzazione concreta degli interventi, possono avvalersi di soggetti attuatori coincidenti con le Regioni, i Comuni, gli altri enti territoriali e altri organismi pubblici o privati. È questa la ragione per cui la UIF ritiene che il livello della collaborazione attiva del comparto pubblico nel contrasto al riciclaggio possa e debba migliorare, attraverso l’adozione di presidi idonei all’individuazione e alla segnalazione di operazioni sospette.
Al riguardo, gioverà ricordare che gli adempimenti antiriciclaggio delle amministrazioni pubbliche sono regolati dall’art. 10 D.Lgs. 231/2007, che in luogo della segnalazione pone in capo alle amministrazioni pubbliche un obbligo di comunicazione alla UIF dei dati e delle informazioni concernenti le operazioni sospette di cui le stesse vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale, demandando alla stessa UIF il compito di predisporre apposite istruzioni (successivamente emanate con Provv. UIF 23 aprile 2018) in merito ai dati e alle informazioni da trasmettere, alle modalità e ai termini della relativa comunicazione nonché agli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette.
Le previsioni contenute nel citato art. 10 sono applicabili agli uffici delle pubbliche amministrazioni con compiti di amministrazione attiva o di controllo nei seguenti ambiti:
Nella Comunicazione UIF dell'11 aprile 2022 l’autorità di vigilanza evidenzia che per ciascuno degli ambiti sopra indicati le pubbliche amministrazioni sono tenute ad individuare la figura del gestore, che ha il compito di vagliare le informazioni relative a ciascun intervento rientrante nel PNRR e di valutare l’eventuale ricorrenza di elementi di sospetto da comunicare alla UIF. Il gestore, che può essere individuato nell’ambito della funzione di controllo prevista ai fini del PNRR, è tenuto a iscriversi al portale Infostat-UIF e a utilizzare tale canale per le interazioni successive.
Nell’ambito dei programmi di formazione continua del personale, anch’essi previsti dall’art. 10 D.Lgs. 231/2007, tra le fattispecie meritevoli di comunicazione alla UIF devono essere inseriti gli indicatori di anomalia e le istruzioni per la comunicazione dei dati e delle informazioni concernenti le operazioni sospette. Per agevolare l’individuazione di tali dati, è consentita l’adozione di procedure di selezione automatica delle operazioni anomale basate su parametri quantitativi e qualitativi, in virtù della complessità dell’attività svolta e della struttura organizzativa dell’ente pubblico. Quanto agli elementi di sospetto, essi devono essere riferiti alle caratteristiche dei soggetti che interfacciano le P.A. nell’ambito dei procedimenti di cui si è detto poc’anzi, tenendo conto degli indicatori di anomalia di cui al Provv. UIF 23 aprile 2018 e, in particolare, della sezione C (Indicatori specifici per settore di attività: appalti e contratti pubblici – finanziamenti pubblici – immobili e commercio).
L’UIF evidenzia inoltre - ai fini della valutazione dei soggetti economici che accedono alle gare di appalto, alle concessioni o agli altri benefici collegati ai fondi del PNRR - l’importanza di controlli tempestivi ed efficaci sulla documentazione antimafia, nonché la necessità di individuare il titolare effettivo in relazione ai destinatari dei fondi e agli appaltatori, avvalendosi a tal fine delle indicazioni contenute nel D.Lgs. 231/2007 e dell’ausilio derivante da banche dati pubbliche o private.
L’indicatore PN1 contiene istruzioni specifiche anche per le attività svolte dagli intermediari bancari/finanziari e dai professionisti a titolo di supporto e consulenza per l’accesso ai fondi pubblici.
Oltre a considerare gli indicatori e gli schemi di anomalia pertinenti rispetto all’operatività svolta, l’UIF suggerisce ai predetti soggetti di valutare attentamente la coerenza tra il profilo del soggetto che intende accedere ai fondi, il settore economico di appartenenza e gli interventi da realizzare in attuazione del PNRR. Laddove il servizio venga offerto per il tramite di collaboratori esterni (consulenti, mediatori, ecc.), oltre al monitoraggio sul comportamento degli stessi dovranno essere verificate l’adeguatezza e la completezza dei dati e delle informazioni acquisiti ai fini della valutazione e segnalazione delle operatività sospette.
Se il finanziamento prevede il rilascio di garanzie, dovrà prestarsi particolare attenzione alla provenienza dei beni offerti in pegno, soprattutto se non è agevole individuarne la titolarità in capo al soggetto, o peggio ancora se la garanzia sia stata rilasciata da soggetti “di dubbio profilo”, anche esteri, ovvero non facilmente identificabili.
Da ultimo, nell’ambito di prestazioni consulenziali o di operazioni mobiliari/immobiliari apparentemente inusuali o incoerenti, intermediari e professionisti dovranno monitorare in modo specifico i rapporti sui quali confluiscono fondi riferibili al PNRR e, più specificamente, i flussi finanziari a beneficio di PEP (persone politicamente esposte) o di soggetti notoriamente collegati alle stesse.
A margine di quanto sinteticamente esposto, si evidenzia che la necessità di una maggiore collaborazione attiva da parte delle pubbliche amministrazioni nell’applicazione concreta della normativa antiriciclaggio è da tempo auspicata dalle autorità di vigilanza. In un suo intervento del 2015, quindi ben prima del PNRR, il Direttore della UIF constatava come nei settori assoggettati ad obblighi di prevenzione per i quali non è prevista una esplicita azione di autorità dedicata «si è generato un “cono d’ombra” sulla collaborazione, testimoniato da un numero molto modesto di segnalazioni, tanto più inaccettabile quanto più significativo è il peso di tali settori in attività economiche esposte al rischio di riciclaggio».
In effetti è evidente che comparti come quello degli appalti pubblici o dei finanziamenti comunitari sono fortemente attrattivi per la criminalità e, conseguentemente, la pubblica amministrazione può rivestire un ruolo di fondamentale importanza nella prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Ancora oggi, tuttavia, il comparto pubblico non ha compreso appieno il proprio possibile ruolo in questo ambito, il che evidenzia una vulnerabilità di non poco conto. In tal senso, è auspicabile che il recente intervento dell’UIF possa sortire un effetto incentivante, stimolando una maggiore compliance alla normativa antiriciclaggio da parte delle pubbliche amministrazioni, con ricadute positive sul sistema economico e, più in generale, sulla legalità.
Fonte: UIF, Comunicato 31 maggio 2022
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