venerdì 10/06/2022 • 15:10
L'Organismo Italiano di Contabilità approva gli emendamenti all'OIC 28 – Patrimonio netto, all'OIC 9 – Svalutazioni e all'OIC 12 - Composizione e schemi del bilancio. Le modifiche si applicano alle società cooperative OIC adopter e disciplinano alcuni istituti tipici delle cooperative, primo fra tutti i ristorni.
redazione Memento
L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato gli emendamenti ai principi contabili nazionali necessari a disciplinare alcuni istituti tipici delle società cooperative. Dato il novero limitato delle modifiche, già sottoposte a consultazione, OIC ha preferito intervenire con emendamenti ai principi generali piuttosto che emanare un principio contabile ad hoc. I ristorni Nel merito, la novità principale è legata al trattamento contabile dei ristorni. Il ristorno è un istituto tipico delle società cooperative e rappresenta l'attribuzione ai soci del vantaggio mutualistico realizzato tramite lo scambio tra soci e cooperativa. I ristorni, di fatto, sono rimborsi o liquidazioni differite delle prestazioni mutualistiche. Sono cioè , somme di denaro distribuite alla fine di ogni esercizio proporzionate non al capitale investito ma ai rapporti di lavoro, di acquisto, ecc. che il socio intrattiene in un determinato periodo con la cooperativa. Normalmente , il corrispettivo di questi rapporti viene valutato ai valori di mercato e , solo alla fine dell'esercizio, sulla base degli utili conseguiti , ogni socio otterrà un parziale rimborso dei prezzi pagati o una ulteriore remunerazione del lavoro prestato. La contabilizzazione dei ristorni L'assenza di una specifica previsione normativa per la contabilizzazione dei ristorni ha generato divergenze nella prassi. Alcune società cooperative contabilizzano i ristorni come costi (o rettifiche di ricavi) dell'esercizio in cui avviene lo scambio mutualistico; altre, invece, contabilizzano i ristorni nell'esercizio in cui l'assemblea delibera la ripartizione del ristorno ai soci come una distribuzione di utili. Su questo tema, l'OIC ha optato per una soluzione principle-based e cioè: i ristorni, di cui all'art. 2545 sexies c.c., sono iscritti tra i debiti , quando lo statuto e/o il regolamento, di cui all'art. 2521 c.c., prevedono che esiste un'obbligazione alla data di chiusura dell'esercizio, in capo alla società, alla ripartizione dei ristorni. L'esistenza dell'obbligazione va verificata in relazione alle condizioni previste nello statuto e/o regolamento. La contropartita del debito è imputata a conto economico in base alla tipologia del ristorno come rettifica di ricavo o come costo in base alla sua natura; quando , invece, lo statuto e/o il regolamento delle società cooperative non prevedono un'obbligazione alla ripartizione dei ristorni ai soci, i ristorni sono contabilizzati secondo le modalità previste per la distribuzione dell'utile nel momento in cui, in conseguenza della delibera assunta dall'assemblea dei soci, sorge l'obbligo in capo alla società alla ripartizione dei ristorni. Gli altri emendamenti Gli altri punti affrontati negli emendamenti riguardano: la classificazione nel capitale sociale delle società cooperative delle azioni dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa previste dalla Legge 59/1992 (OIC 28); le modalità di impairment test per le cooperative che tengono conto delle limitazioni normative in tema di distribuzione dei dividendi e delle riserve (OIC 9); le specifiche indicazioni da inserire in nota integrativa ex artt. 2513 e 2545-sexies del codice civile (OIC 12). Sul punto l'OIC ha ritenuto di confermare la prassi già consolidata che vede le società cooperative rientranti nella categoria delle micro-imprese e che non redigono la nota integrativa, fornire le informazioni in calce allo stato patrimoniale . Fonte: OIC “Emendamenti ai principi contabili nazionali – Specificità delle società cooperative”
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