mercoledì 15/06/2022 • 11:55
È possibile modificare la scelta di utilizzo del credito IVA, a condizione che il rimborso non sia stato ancora eseguito, presentando una dichiarazione integrativa non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui è stata presentata la dichiarazione e indicando il credito risultante dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata l'integrativa stessa.
redazione Memento
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 328 del 9 giugno 2022, si è occupata della richiesta di un contribuente che, nell'ambito della propria attività edilizia, si è dedicato alla ristrutturazione di un fabbricato di interesse storico/artistico, maturando, nel 2013, un credito IVA chiesto a rimborso con dichiarazione annuale IVA nel 2014. Relativamente alla domanda di rimborso, il contribuente ha dato riscontro solo nel 2020, rispetto alla richiesta di documentazione integrativa dell'Agenzia delle Entrate del 2016, a causa di alcuni carichi iscritti a ruolo confluiti in alcune cartelle di pagamento che avrebbero precluso l'erogazione del rimborso. Considerata la possibilità di vendita dell'immobile, il contribuente ha intenzione di variare la scelta formulata nella dichiarazione IVA 2014 chiedendo all'Agenzia delle Entrate la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa. A tal proposito, si ricorda che il tempo a disposizione per presentare la dichiarazione integrativa IVA coincide con i termini ordinari di decadenza dal potere di accertamento dell'Amministrazione Finanziaria (di cui all'art. 57 c. 1 DPR 633/72), non potendosi “sfruttare” a tal fine il differimento dei termini per l'accertamento previsto in caso di richiesta di documenti da parte dell'Ufficio a fronte della richiesta di rimborso dell'eccedenza IVA detraibile risultante dalla dichiarazione annuale. Nel dettaglio, se tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell'Ufficio e quella della loro consegna intercorre un periodo superiore a quindici giorni, il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si è formata l'eccedenza detraibile chiesta a rimborso, è differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna. Tale differimento rappresenta uno "strumento di controllo", volto ad evitare strumentalizzazioni che potrebbero ravvisarsi nell'ipotesi in cui il contribuente pretestuosamente "temporeggi" nell'ottemperare alla richiesta dell'Ufficio di presentazione della documentazione necessaria ai fini dell'erogazione dei rimborsi IVA, con l'obiettivo di far decorrere i termini per l'accertamento. Si tratta, dunque, di una misura posta a presidio dei poteri dell'Ufficio, la cui applicazione discende dall'adozione di una condotta del contribuente scorretta o omissiva, da cui pertanto non può derivare un beneficio a suo favore, qual è l'allungamento dei termini di presentazione della dichiarazione integrativa. Ne consegue che il differimento in questione non può essere riconosciuto al contribuente che ha fornito riscontro alla richiesta di documentazione integrativa inoltrata dall'AE il 1° aprile 2016, solo in data 3 luglio 2020. Fonte: Agenzia delle Entrate, Risposta del 9 giugno 2022 n. 328
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