La Legge di Bilancio 2022 ha introdotto modifiche alla disciplina della rivalutazione e riallineamento dei valori fiscali prevista dalla Legge di Bilancio 2021. In particolare, con riferimento ad avviamento e altre immobilizzazioni immateriali(precisamente attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell’art. 103 TUIR, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o valore), la legge ha previsto le seguenti possibilità: a) modifica del periodo di ammortamento fiscale dei maggiori valori precedentemente riallineati (da 18 a 50 anni); b) pagamento di un’imposta sostitutiva con un’aliquota incrementale e mantenimento del periodo di ammortamento fiscale dei maggiori valori precedentemente riallineati; c) revoca dell’opzione di rivalutazione o riallineamento.
Il documento interpretativo 10 dell’OIC
In tale contesto, l’Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato il documento interpretativo n. 10 (“Aspetti contabili delle norme fiscali introdotte in tema di rivalutazione e riallineamento”) che disciplina gli effetti contabili delle modifiche intervenute in materia di rivalutazione e riallineamento per effetto delle norme introdotte dalla Legge di bilancio 2022.
Più in particolare, OIC ha definito il trattamento contabile dei seguenti scenari:
il caso di una società che concordi di estendere a50 anniil periodo di ammortamento fiscale delle immobilizzazioni immateriali;
il caso in cui si eserciti la facoltà di mantenere a18 anniil periodo di ammortamento fiscale versando un’imposta sostitutiva integrativa;
il caso di revoca dell’affrancamento fiscale.
Specificamente, il documento interpretativo 10 stabilisce che:
nel caso in cui la società opti per la possibilità di mantenere i maggiori valori riconosciuti fiscalmente, ammortizzando su un arco temporale di 50 anni, si dovrà iscrivere la fiscalità differita attiva sulla quota parte dell’ammortamento che transita a conto economico ma non deducibile. Tuttavia, considerando un orizzonte temporale così ampio, potrebbe risultare difficile valutare e sostenere la ragionevole certezza del recupero delle imposte anticipate (IRES e IRAP), come richiesto dall’OIC 25;
nel caso in cui la società rinunci in tutto o in parte alla rivalutazione / riallineamento, si procederà con l’iscrizione del credito tributario (per la sostitutiva) e della fiscalità differita con contropartita la Riserva di rivalutazione;
nel caso infine, la società decida di mantenere la deducibilità del maggior costo in 18 anni, con integrazione dell’imposta sostitutiva, dal punto di vista contabile si avrà l’integrazione del debito tributario per l’imposta sostitutiva da imputare alla riserva iscritta a suo tempo, con conseguente riduzione del patrimonio netto. Nel caso di riallineamento dell’avviamento, l’ammontare del debito per imposta sostitutiva integrativa è rilevato ad incremento della voce “Attività per imposta sostitutiva da riallineamento” prevista dal paragrafo 80 dell’OIC 25. Ai sensi del medesimo paragrafo, è contabilizzata la quota di costo dell’imposta sostitutiva di competenza dell’esercizio.
Aspetti fiscali
Per quanto riguarda gli aspetti fiscali, dal 2021 il maggior valore attribuito a marchi (rivalutati o riallineati) e avviamento (riallineato) è deducibile, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, in misura non superiore, per ciascun anno, a 1/50 (invece di 1/18, che è il limite ordinario previsto dall'art. 103 DPR 917/86). Le società che vogliono continuare a dedurre il maggior valore in diciottesimi, devono versare un'imposta sostitutiva nelle seguenti misure, al netto di quella pari al 3% già versata: - sulla parte del maggior valore fino a € 5 milioni, 12%; - sulla parte che eccede € 5 milioni e fino a € 10 milioni, 14%; - sulla parte che eccede € 10 milioni, 16%. Il versamento va effettuato in massimo due rate di pari importo: la prima entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo all'anno successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, si tratta del 30 giugno 2022); la seconda entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all'anno successivo.