venerdì 10/06/2022 • 11:00
L’INPS fornisce alcune indicazioni per la corretta compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2022-PF” (riservato agli autonomi e agli iscritti alla Gestione separata) con riferimento all’esonero parziale dalla contribuzione per il 2021 e alla sospensione dei versamenti per malattia o infortunio.
redazione Memento
Il Quadro RR del modello “Redditi 2022-PF” deve essere compilato dai soggetti iscritti alle Gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e del terziario e dai lavoratori autonomi che determinano il reddito di arte e professione e sono iscritti alla Gestione separata, per la determinazione dei contributi dovuti all'INPS. Artigiani e commercianti La sez. I di tale Quadro è dedicata agli artigiani e commercianti, con le particolarità indicate in tabella: Reddito imponibile Deve essere preso in considerazione il totale dei redditi d'impresa conseguiti nel 2021, al netto delle eventuali perdite dei periodi d'imposta precedenti a seconda delle diverse percentuali scomputate dal reddito dell'anno. Gli elementi che costituiscono la base imponibile per il calcolo della contribuzione dovuta, dichiarati eventualmente nei quadri RF (impresa in contabilità ordinaria), RG (impresa in regime di contabilità semplificata) e RH (redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate) sono i seguenti: RF63 – (RF98 + RF100, col.1+ col. 2) + [RG31 – (RG33+RG35, col. 1 +col.2)] + [somma algebrica (colonne 4 da RH1 a RH4 con codice 1 e 5 indicato in colonna 2 e colonne 4 da RH5 a RH6) – RH12 col. 1- RH12 col. 2] + RS37 colonna 15. Esonero contributivo parziale (art. 1, c. 20-22 bis, L. 178/2020) I beneficiari della misura, tenuti al versamento della contribuzione sul reddito minimale, devono compilare, tra l'altro, le seguenti colonne: - colonna 11: contributi IVS dovuti sul reddito minimale al lordo dell'importo concesso a titolo di esonero; - colonna 12: contributo per le prestazioni di maternità fissato nella misura di € 0,62 mensili; - colonna 13: importi relativi alle quote associative o ad eventuali oneri accessori; - colonna 14: totale dei contributi versati sul reddito minimale; - colonna 15: ammontare complessivo dei contributi previdenziali dovuti sul reddito minimale compensati senza l'utilizzo del Mod. F24, con crediti non risultanti dalla precedente dichiarazione, ma riconosciuti dall'INPS su richiesta dell'assicurato; - colonna 23: importo del beneficio dell'esonero comunicato dall'INPS tramite Cassetto previdenziale; - colonna 24: reddito eccedente il minimale fino al massimale annuo per l'anno 2022 (Circ. INPS 8 febbraio 2022 n. 22). Iscritti alla Gestione Separata INPS La sez. II deve essere compilata dai soggetti che dichiarano redditi da lavoro autonomo, sono iscritti e sono tenuti al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata INPS, con le specificità indicate nella tabella sottostante: Reddito imponibile La base imponibile sulla quale calcolare la contribuzione dovuta è rappresentata dalla totalità dei redditi prodotti quale reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, compreso quello prodotto in forma associata e/o quello prodotto in “regime forfettario”, se adottato dal professionista Calcolo del contributo dovuto Poiché al calcolo del contributo dovuto alla Gestione separata possono concorrere anche altri redditi percepiti dal professionista e soggetti alla stessa Cassa o ad altre Casse previdenziali obbligatorie, è necessario individuare la base imponibile previdenziale sulla quale calcolare i contributi da versare onde evitare dei versamenti indebiti. Determinata la base imponibile, verrà calcolato il contributo dovuto applicando l'aliquota (24% e/o 25,72%) a seconda se il soggetto sia coperto o meno da altra previdenza obbligatoria. Al contributo dovuto vanno sottratti gli acconti versati nel corso dell'anno 2021. Calcolo acconto anno di imposta 2022 il contributo dovuto in acconto per l'anno di imposta 2022 è calcolato applicando alla base imponibile l'aliquota del 26,23%, fino al raggiungimento del massimale annuo pari a € 105.014,00, sempre che nel corso dell'anno non sia stato già raggiunto per l'avvenuta percezione di altre tipologie di reddito per le quali vige l'obbligo contributivo in Gestione separata Sospensione dei versamenti contributivi per malattia o infortunio grave La sospensione interessa sia il saldo che gli acconti dovuti nel periodo dell'evento. Gli importi sospesi devono essere indicati nel rigo RR5 Esonero contributivo parziale (art. 1, c. 20-22 bis, L. 178/2020) Nel rigo RR9 il contribuente deve: - in colonna 1 attestare di essere stato beneficiario di esonero parziale dei contributi previdenziali; - in colonna 2 riportare l'importo del contributo concesso a titolo di esonero e visualizzabile nel Cassetto previdenziale Termini di versamento Per entrambe le categorie di lavoratori i contributi dovuti devono essere versati entro il: - 30 giugno 2022 o il 22 agosto 2022 – per chi si avvale della possibilità di rateazione - per i versamenti a saldo per l'anno di imposta 2021 e primo acconto per l'anno 2022; - 30 novembre 2022 per il secondo acconto 2022. La compensazione La compensazione tramite modello F24 potrà avvenire solo con somme versate in eccesso riferite alla contribuzione richiesta con l'emissione dei modelli di pagamento avvenuta nel 2021. Fonte: Circ. INPS 9 giugno 2022 n. 66
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