giovedì 09/06/2022 • 17:35
In tema di aliquote di accisa sui carburanti, l’Agenzia delle Dogane fornisce indicazioni che valgono fino al prossimo 8 luglio 2022. Gli esercenti depositi commerciali devono trasmettere al competente Ufficio delle Dogane, entro il 15 luglio 2022, i dati dei quantitativi fisici dei carburanti.
redazione Memento
Con la Circolare in oggetto, l’Agenzia delle Dogane conferma la vigenza delle seguenti aliquote di accisa anche per il periodo che va dal 3 maggio 2022 al prossimo 8 luglio: benzina, € 478,40 per mille litri; oli da gas o gasolio usato come carburante, € 367,40 per mille litri; gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante, € 182,61 per mille chilogrammi. Inoltre, per il medesimo periodo, è ricompreso nella rideterminazione temporanea anche l’aliquota di accisa per il gas naturale usato per autotrazione da € 0,00331 per metro cubo a € 0 per metro cubo. Le Dogane precisano che si dovrà tener conto di tale aliquota in sede di liquidazione dell'accisa nelle fatturazioni relative ai quantitativi di gas naturale per uso autotrazione forniti nel predetto arco temporale. Quanto agli adempimenti, l’Agenzia precisa che gli esercenti depositi commerciali nonché impianti di distribuzione stradale di carburanti devono trasmettere al competente Ufficio delle Dogane, entro il 15 luglio 2022, i dati dei quantitativi fisici dei carburanti le cui aliquote sono state da ultimo rideterminate giacenti nei serbatoi alla fine della giornata dell’8 luglio 2022. La trasmissione deve avvenire tramite PEC o per via telematica, seguendo le istruzioni operative emanate con la Circ. AD 23 marzo 2022 n. 11/D secondo la quale gli esercenti depositi commerciali, indipendentemente dalla frequenza di invio dei dati di contabilità ad essi applicabile in funzione della capacità, devono effettuare un invio straordinario contenente, per ciascun prodotto interessato alla riduzione di aliquota, i dati di giacenza in base alle predette disposizioni nonché i record relativi alla chiusura inventariale svolta in autonomia dall'esercente. Si ricorda che una volta concluso il periodo di specifica efficacia, cessa l’adempimento previsto per i titolari dei depositi fiscali e per gli esercenti dei depositi commerciali, in virtù del quale i predetti soggetti erano tenuti a riportare nel DAS (Documento Amministrativo Semplificato Telematico) l’aliquota di accisa applicata ai quantitativi dei prodotti energetici indicati. Fonte: Agenzia delle Dogane, Circolare 8 giugno 2022 n. 23/D
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