giovedì 09/06/2022 • 16:43
È stato istituito il codice tributo per procedere alla compensazione, tramite F24, del credito d’imposta a favore delle imprese di produzione dei videogiochi. Il credito spetta ai produttori di videogiochi in misura pari al 25% del costo eleggibile di produzione di videogiochi riconosciuti di nazionalità italiana, fino all'ammontare massimo annuo di € 1.000.000 per ciascuna impresa di produzione o per ciascun gruppo di imprese.
redazione Memento
Ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta a favore delle imprese di produzione dei videogiochi, si deve utilizzare il neo-istituito codice tributo: “6977” denominato “credito d'imposta a favore delle imprese di produzione dei videogiochi – art. 15 L. 220/2016”. Riconosciuto nell'ambito dei crediti d'imposta a favore delle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva (art. 15 L. 220/2016 ), il bonus per i produttori di videogiochi è disciplinato dal DM 12 maggio 2021. Il Fisco, in fase di elaborazione dei Modelli F24 presentati, verifica che i contribuenti siano presenti nell'elenco dei beneficiari trasmesso dalla Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della cultura, e che l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non ecceda l'importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dalla stessa Direzione. Si ricorda che il credito spetta ai produttori di videogiochi in misura pari al 25% del costo eleggibile di produzione (v. tabella B allegata al DM) di videogiochi riconosciuti di nazionalità italiana, fino all'ammontare massimo annuo di € 1.000.000 per ciascuna impresa di produzione o per ciascun gruppo di imprese. Sono ammessi i produttori di videogiochi: a) che hanno sede legale nello Spazio economico europeo; b) che, al momento dell'utilizzo del beneficio, sono soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale o per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l'opera audiovisiva cui sono correlati i benefici; c) che hanno un capitale sociale minimo interamente versato e un patrimonio netto non inferiori, ciascuno, a € 10.000, sia nel caso di imprese costituite sotto forma di società di capitale sia nel caso di imprese individuali di produzione o costituite sotto forma di società di persone; d) che sono diversi da associazioni culturali e fondazioni senza scopo di lucro; e) che sono in possesso di classificazione ATECO 62 o 58.2. Il credito spetta a condizione che un importo non inferiore al credito d'imposta riconosciuto sia speso nello Spazio economico europeo. Il credito d'imposta e le altre misure di sostegno pubblico non possono superare, complessivamente, la misura del 50% del costo eleggibile del videogioco. Il credito d'imposta matura ed è utilizzabile a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui si verificano congiuntamente le seguenti condizioni: a) la DG Cinema e Audiovisivo ha pubblicato l'elenco dei videogiochi valutati positivamente dalla commissione esaminatrice e il relativo riconoscimento del credito d'imposta teorico spettante; b) le spese di produzione sono sostenute secondo il principio di competenza; c) è avvenuto l'effettivo pagamento delle spese di cui alla lettera b). Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF/IRES e IRAP, non rileva ai fini del rapporto di cui agli art. 96 e 109 c. 5 TUIR ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Fonte: Agenzia delle Entrate, Risoluzione 8 giugno 2022 n. 26/E
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