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  • Sanzioni alla Russia

giovedì 09/06/2022 • 12:41

Impresa Blocco all'import

Sanzioni alla Russia. Al via il sesto pacchetto di restrizioni

Blocco all'import di petrolio russo e divieto di consulenza fiscale verso soggetti russi, sono queste le principali novità stabilite nel “sesto pacchetto” di sanzioni dell'Unione Europea verso la Russia. Il Reg. UE 879/2022, in particolare, ha introdotto la limitazione all'import in Unione europea di petrolio russo, con numerose distinzioni a seconda dei Paesi UE coinvolti, ma ha anche ampliato la lista dei prodotti “quasi dual-use”, vietando l'export di diversi prodotti chimici e ha stabilito un nuovo divieto di fornire assistenza contabile, fiscale e amministrativa gestionale verso persone fisiche o giuridiche stabilite in Russia.

di Sara Armella - Avvocato

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  • Tempo di lettura 6 min.
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Il blocco dell'import di petrolio

La misura restrittiva maggiormente discussa all'interno del “sesto pacchetto” riguarda l'importazione del petrolio di origine russa. A partire dal 4 giugno, è vietato per i soggetti europei concludere contratti di fornitura aventi ad oggetto prodotti petroliferi, sia greggi che raffinati, indicati nell'all. XXV del Reg. UE 833/2014. Fino al 5 dicembre 2022 è, tuttavia, ancora possibile per gli operatori continuare a importare petrolio greggio russo in adempimento a contratti conclusi in precedenza al 4 giugno 2022, oppure eseguire operazioni di importazione di tali prodotti che siano una tantum, a condizione che l'esecuzione del nuovo contratto sia notificata alla Commissione UE entro 10 giorni dalla conclusione dell'accordo.

In caso di importazioni di petrolio raffinato, invece, il termine ultimo per effettuare l'importazione è il 5 febbraio 2023. Entro tale data, pertanto, è ancora possibile concludere le importazioni una tantum di combustibili raffinati ed eseguire contratti di fornitura relativi a tali beni, conclusi precedentemente al 4 giugno 2022.

In ogni caso, per l'esecuzione di tali contratti in essere, inerenti sia il petrolio greggio che quello raffinato, è obbligatorio notificare alla Commissione UE l'accordo concluso entro il 24 giugno 2022.  

Non sono oggetto delle misure restrittive, invece, le importazioni di petrolio greggio proveniente dagli oleodotti diretti verso l'Unione europea, le quali saranno perfezionabili fino a una successiva pronuncia del Consiglio UE.

Occorre evidenziare come tale esenzione riguardi esclusivamente l'Ungheria, la Slovacchia, la Repubblica Ceca, la Croazia, la Polonia, la Germania e i Paesi Baltici, i quali sono gli unici Paesi UE che dispongono di oleodotti direttamente collegati con la Federazione Russa.

Nel caso in cui uno di tali Stati non abbia nessuno sbocco sul mare e l'importazione del petrolio greggio tramite oleodotto sia per qualsiasi motivo interrotta, tale Paese potrà eccezionalmente derogare il divieto generico di import, acquistando il combustibile anche per via terrestre, al di fuori delle deroghe ordinarie e di quelle specificamente disposte per ogni singolo Paese.

La Commissione UE ha, infatti, previsto ulteriori esenzioni specifiche, stabilendo differenti tempistiche per l'introduzione del blocco all'import di petrolio per Bulgaria, Repubblica Ceca e Croazia, la quale, per esempio, potrà continuare ad importare combustibili russi fino al 31 dicembre 2023.

Le triangolazioni

Sotto un profilo operativo, la Commissione UE ha espressamente specificato che sono oggetto del divieto esclusivamente i prodotti russi, non essendo prevista nessuna restrizione per i prodotti petroliferi provenienti da Paesi terzi che si limitino a transitare nel territorio della Federazione russa.

Una triangolazione in Russia di prodotti provenienti da altri Paesi extra-UE è quindi un'operazione pienamente legittima ai sensi della normativa UE in esame.

Al contrario, a causa delle numerose deroghe disposte verso alcuni Paesi UE, il Reg. UE 879/2022 prende espressamente in considerazione le triangolazioni intra-UE, vietando che i prodotti russi importati tramite oleodotto, o fruendo delle ulteriori esenzioni specificamente disposte verso taluni Stati membri, siano successivamente esportati verso altri Paesi dell'Unione europea, aggirando così le sanzioni previste.

Allo stesso modo, è espressamente vietato, per gli operatori stabiliti negli Stati di destinazione degli oleodotti, vendere ad altri Paesi membri UE il petrolio raffinato, ottenuto tramite lavorazione di petrolio greggio russo importato fruendo delle deroghe stabilite.

Sotto tale profilo, Commissione UE ha istituito uno specifico meccanismo informativo sui quantitativi importati dai diversi Paesi esenti dal divieto, al fine di vigilare sull'effettiva assenza di triangolazioni abusive all'interno dell'UE.

Le altre misure introdotte nel “sesto pacchetto”

Il “sesto pacchetto” di sanzioni alla Russia comprende anche alcune modifiche delle misure restrittive precedentemente stabilite, nonché l'introduzione di nuovi divieti nella prestazione di servizi a controparti russe.

In particolare, è stato previsto un generale divieto di prestare verso il governo russo o persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia, qualsiasi attività, sia in forma diretta che indiretta, di assistenza contabile, di auditing, tributaria o di revisione dei conti, nonché attività amministrativa o di pubbliche relazioni. Sono, tuttavia, fatte salve le obbligazioni derivanti da un contratto concluso in precedenza al 4 giugno 2022, purché siano adempiute entro il 5 luglio 2022.

Occorre, inoltre, evidenziare come sia in ogni caso possibile fornire i servizi strettamente necessari per l'esercizio del diritto di difesa in un procedimento giudiziario o fornire la propria attività nei confronti di soggetti russi controllati da società stabilite in uno Stato membro. Sono quindi fatte salve le operazioni di consulenza fiscale prestate verso le imprese stabilite in Russia controllate da soggetti europei.

Di particolare importanza è, inoltre, l'aggiunta tra i prodotti “quasi dual-use”, ritenuti come strategici per la crescita militare russa, di numerosi prodotti chimici, come, per esempio, il benzile, l'arsenico, il nitrometano o l'isopropanolo, ora esplicitamente elencati nell'all. VII del Reg. UE 833/2014. Tali prodotti non sono, pertanto, più liberamente esportabili in Russia.

L'elenco delle banche escluse dal circuito di messaggistica interbancaria internazionale SWIFT è stato inoltre integrato con diversi istituti di credito, così come sono state aggiunte nuove persone fisiche tra i divieti soggettivi, ampliando la black list dei soggetti vicini al governo della Federazione russa rispetto ai quali è vietato ogni collegamento, nonché nuovi divieti di prestazione di servizi bancari e finanziari verso soggetti russi.

Fonte: Consiglio UE, Regolamento 31 luglio 2014 n. 833

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