giovedì 09/06/2022 • 12:00
A tutela dei propri dipendenti, le cooperative di lavoro che attivano un piano di crisi aziendale, per la durata dello stesso, devono quantificare l’obbligazione contributiva sulla base di un imponibile corrispondente alle somme effettivamente corrisposte ai lavoratori, nel rispetto del minimale contributivo giornaliero annualmente rivalutato. È necessario, però, che la crisi a cui va incontro la società sia così grave e straordinaria da compromettere la continuità aziendale.
redazione Memento
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L'INPS ha fornito chiarimenti in ordine alla corretta individuazione dell'obbligo contributivo in capo alle società cooperative in caso di deliberazione, da parte delle stesse, di un “piano di crisi aziendale”.
È necessario premettere che, nella posizione complessa del socio lavoratore della cooperativa, convivono sia l'area del diritto societario che quella del diritto del lavoro, con possibilità di interferenze e condizionamenti delle rispettive discipline, le quali necessitano, pertanto, di un coordinamento e di un contemperamento reciproco, tenendo sempre presente il carattere di specialità e di complessità dell'intera disciplina.
Le caratteristiche del piano di crisi aziendale
Al fine di evitare possibili abusi a danno dei soci lavoratori, la deliberazione del “piano di crisi aziendale” deve contenere elementi adeguati e sufficienti tali da esplicitare:
- l'effettività dello stato di crisi aziendale che richiede gli interventi straordinari consentiti dalla legge;
- la temporaneità dello stato di crisi e dei relativi interventi;
- uno stretto nesso di causalità tra lo stato di crisi aziendale e l'applicabilità ai soci lavoratori degli interventi in esame.
Le “crisi” cui fanno riferimento le disposizioni in trattazione si caratterizzano per la particolare gravità e straordinarietà che potrebbero compromettere la continuità aziendale.
Obblighi contributivi della cooperativa in crisi
La Legge (art. 6 L. 142/2021) prevede che il regolamento interno delle società cooperative debba, in ogni caso, contenere “l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali” e “la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi”, con il divieto, per l'intera durata del piano, di distribuire eventuali utili, nonché la possibilità di prevedere “forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie”, fatto salvo “il rispetto del solo trattamento economico minimo”.
In relazione agli aspetti di carattere previdenziale, inoltre, la Legge stabilisce che “ai fini della contribuzione previdenziale ed assicurativa si fa riferimento alle normative vigenti previste per le diverse tipologie di rapporti di lavoro adottabili dal regolamento delle società cooperative”.
Nell'ipotesi speciale, prevista in via di eccezione, allorché si verifichino le condizioni previste dalla legge, per il periodo di durata del piano di crisi opera il minimale di retribuzione giornaliera (art. 1, c. 2, DL 338/89 conv. in L. 389/89).
Pertanto, l'obbligazione contributiva va quantificata sulla base di un imponibile corrispondente alle somme effettivamente corrisposte ai lavoratori, nel rispetto del minimale contributivo giornaliero.
Fonte: Mess. INPS 8 giugno 2022, n. 2350
All. 1 Mess. 8 giugno 2022, n. 2350
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