mercoledì 08/06/2022 • 12:10
Il ministero del Lavoro ha fornito indicazioni in materia di apprendistato di primo livello per favorire l'applicazione uniforme del contratto su tutto il territorio nazionale, lasciando inalterata la facoltà per le Regioni e Province autonome - per gli aspetti regolatori di propria competenza - di fissare ulteriori requisiti in materia.
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Il ministero del Lavoro, con la circolare del 6 giugno n. 12, ha fornito specifiche indicazioni in riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 81/2015 e del DI 12 ottobre 2015 in materia di apprendistato di primo livello, anche in considerazione delle recenti Raccomandazioni del Consiglio dell’Unione Europea che hanno affidato a tale istituto un ruolo strategico per il rafforzamento dei “sistemi di alternanza scuola-lavoro”, ispirati all’approccio work-based.
L'apprendistato in Italia
L'apprendistato è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione giovanile, disciplinato dal D.Lgs. 81/2015.
Come noto si articola in tre tipologie:
Peraltro, a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai fini della qualificazione o riqualificazione professionale, è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, anche i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale (art. 22 ter D.Lgs. 148/2015), oltre ai lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione.
I principali benefici per le aziende che assumono con il contratto di apprendistato sono:
Si ricorda, peraltro, che l'apprendista non rileva ai fini del raggiungimento dei limiti numerici presi in considerazione da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di specifiche normative o istituti.
Inoltre, con specifico riferimento ai contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell'anno 2022, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze fino a 9 addetti uno sgravio contributivo del 100% con riferimento alla contribuzione per i periodi maturati nei primi 3 anni di contratto.
Sul tema, peraltro, giova evidenziare che secondo i dati dell'ultimo Rapporto di monitoraggio nazionale - a cura dell'Istituto per l'Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP) - nell'anno formativo 2019/2020, il 96,9% dei contratti di apprendistato stipulati in Italia sono di tipo professionalizzante (c.d. apprendistato di secondo livello) e solo il 2,7% appartiene al primo livello.
Finalità, durata e formazione
Il contratto di apprendistato di primo livello è rivolto a soggetti che hanno compiuto i 15 anni di età, sino al compimento dei 25 anni, iscritti ed inseriti all'interno di un percorso scolastico e/o formativo.
La finalità del contratto è il conseguimento di un titolo di studio della formazione secondaria di secondo grado, tramite un percorso formativo “duale” che si realizza in parte presso un'istituzione formativa che eroga la “formazione esterna” e in parte presso un'impresa che eroga la “formazione interna”.
Elemento essenziale del contratto è la formazione, quale strumento prioritario per sviluppare l'acquisizione di competenze dei soggetti coinvolti, al fine di favorire il loro inserimento nel mercato del lavoro.
Si ricorda che è il Protocollo formativo rappresenta un documento propedeutico alla sottoscrizione del contratto di lavoro e contiene compiti e responsabilità dell'istituzione formativa e dell'impresa, relativamente all'esecuzione del piano formativo dell'apprendista.
Con particolare riferimento alla formazione, nonché alla valutazione e alla certificazione delle competenze, inoltre, il ministero ha ribadito il ruolo cruciale della funzione tutoriale messa in atto sia dall'istituzione formativa sia dal datore di lavoro, a garanzia della trasparenza dell'attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite dall'apprendista al termine del periodo di apprendistato, anche in caso di risoluzione anticipata.
In proposito, è altresì importante evidenziare che, nel rispetto delle durate, minima e massime, stabilite dal D.Lgs. 81/2015 e dal DM 12 ottobre 2015, al fine di determinare il termine del periodo formativo in apprendistato, si deve individuare - quale termine conclusivo - anche ai fini dell'accertamento ispettivo, la pubblicazione degli esiti dell'esame finale, sostenuto dall'apprendista.
Il doppio status dello studente/lavoratore e le garanzie assicurative
Nel contratto di apprendistato di primo livello, l'apprendista assume il doppio status di studente/lavoratore, in quanto effettua - tramite un'esperienza diretta di lavoro - un percorso formativo integrato che si realizza, in parte, presso l'istituzione formativa e, in parte, presso l'impresa.
Pertanto, il ministero del Lavoro, in conformità alle disposizioni del DM 12 ottobre 2015, ha precisato che la dimensione “formativa” e la dimensione “lavorativa” del contratto non devono considerarsi alternative tra loro, bensì complementari nel costituire nel loro insieme lo status dell'apprendista:
In ragione di tale condizione, ne discende che per lo svolgimento dell'attività lavorativa, è corrisposta all'apprendista la retribuzione e la relativa contribuzione, come previsto dagli accordi interconfederali e/o contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché tutte le tutele previste dalle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria.
In riferimento, inoltre, alla tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro, il Dicastero ha precisato che rappresenta un onere a carico del datore di lavoro per il periodo in cui l'apprendista lavora in impresa e per la sola parte in cui viene versata la contribuzione da parte del datore di lavoro medesimo e per il periodo in formazione interna svolto presso l'impresa, mentre è a carico dell'istituzione formativa per i periodi in cui l'apprendista svolge formazione esterna, in qualità di studente (art. 4, c. 1 n. 5), DPR 1124/65).
Apprendistati transregionali
Si evidenzia, infine, che per ciò che concerne la possibilità di assunzione dell'apprendista da parte di un datore di lavoro con sede legale e/o operativa situata in una Regione diversa da quella dell'istituzione formativa che eroga la formazione esterna, poiché non si rileva un dettato normativo che vieti tale facoltà, dal punto di vista degli accertamenti ispettivi la transregionalità non è ostativa ai fini dei controlli, in quanto non ci sono limiti territoriali per l'operato dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).
Resta fermo che per gli aspetti riferiti alla formazione, la disciplina regionale di riferimento è quella della sede dell'istituzione formativa in cui viene erogato il percorso.
Fonte: Circ. Min. Lav. 6 giugno 2022 n. 12
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Marcella de Trizio
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