Dallo scorso 6 giugno e fino al prossimo 20 giugno 2022 le discoteche e le sale da ballo rimaste “chiuse”, nel rispetto delle norme anti-contagio, potranno accedere al contributo a fondo perduto.
Si tratta del nuovo “aiuto” previsto dall’art. 1, comma 1, del decreto Sostegni-ter (Dl 4/2022) grazie al rifinanziamento - pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022 - del Fondo a “sostegno delle attività economiche chiuse” istituito a suo tempo dal decreto Sostegni-bis (Dl n. 73/2021).
Il “nuovo” cfp discoteche è accessibile da quei soggetti, titolari di partita IVA, che alla data del 27 gennaio 2022 esercitano in modo prevalente un’attività con codice Ateco 2007 “93.29.10” – vale a dire discoteche, sale da ballo, night club e simili - e che, alla medesima data, erano “chiuse” in osservanza delle disposizioni per il contenimento della pandemia, previste dall’articolo 6, comma 2, del DL 221/2021. Ricordiamo, difatti, che tali norme disponevano la sospensione delle attività che si svolgono nelle sale da ballo, discoteche e locali assimilati durante il periodo che andava dal 25 dicembre 2021 sino al 10 febbraio 2022.
Per richiedere il cfp discoteche si avrà tempo sino al 20 giugno e si dovrà presentare specifica domanda mediante l’invio telematico o la procedura web presente nel sito dell’Agenzia. Il Provvedimento di riferimento per tale adempimento è stato approvato lo scorso 18 maggio dall’AdE (Prot. n.171638/2022) e contiene il modello di istanza, con le relative istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche; nonché la definizione delle modalità e dei termini per accedere al nuovo contributo. Per l’individuazione dei beneficiari, l’ammontare del contributo e le relative modalità di erogazione restano in ogni caso valide le disposizioni contenute nel decreto interministeriale del 9 settembre 2021.
Tutto, dunque, è pronto. Presentando validamente l’istanza si potrà ricevere direttamente nel proprio conto corrente fino a un massimo di 25 mila euro per beneficiario.
I BENEFICIARI DEL CFP DISCOTECHE
La platea dei beneficiari del cfp discoteche è costituita da chi esercita in modo prevalente l’attività individuata dal codice ATECO 2007 “93.29.10 – Discoteche, sale da ballo, night-club e simili” - che alla data del 27 gennaio 2022 risultava chiusa in conseguenza delle norme anti-Covid.
Il contributo in esame spetta più specificatamente ai soggetti aventi i requisiti riportati nella seguente infografica.
Il requisito della partita iva attiva non si applica agli eredi e ai soggetti che hanno posto in essere operazione di trasformazione aziendale con confluenza, i quali hanno attivato la partita IVA il 27 gennaio 2022, o successivamente, per continuare l’attività del de cuius o del soggetto cessato, titolare di partita IVA a tale data.
Il contributo a fondo perduto è fruibile dalle imprese con un ammontare di ricavi, riferito al 2019, non superiore a 2 milioni di euro che hanno subito un calo di fatturato nel 2021 almeno del 30% rispetto al 2019.
Il contributo non può essere richiesto da:
- enti pubblici (articolo 74 del TUIR);
- intermediari finanziari e società di partecipazione (articolo 162-bis del TUIR);
- soggetti già in difficoltà al 31/12/2019 (art. 2, punto 18, regolamento GBER), fatta salva la deroga disposta per le microimprese e le piccole imprese ai sensi del punto 23, lettera c), dalla Sez. 3.1 «Aiuti di importo limitato» della comunicazione della Commissione UE del 19 marzo 2020.
COME CALCOLARE IL CFP DISCOTECHE
L’AdE calcola l’ammontare del contributo ripartendo, in egual misura tra tutte le imprese richiedenti e ammissibili al beneficio le risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 1, del DL 4/2022.
Il contributo non può in ogni caso superare
l’importo di 25 mila euro per ciascun beneficiario, nel rispetto delle condizioni e dei limiti della regolamentazione UE del Temporary Framework.
Il cfp discoteche riconosciuto è pari al minore tra:
l’importo calcolato a seguito della predetta ripartizione
il plafond residuo di aiuti ancora fruibili, rispetto al massimale previsto dalla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final.
Tale importo va indicato dal soggetto richiedente nel modello di istanza e, precisamente, nel riquadro presente in corrispondenza della lettera B del modello.
Il contributo così calcolato, al netto dell’importo da restituire, indicato nei riquadri presenti nel modello in corrispondenza della lettera A, rappresenta il contributo che sarà erogato al richiedente.
Il contributo a fondo perduto è erogato nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", come modificata dalla Comunicazione del 18 novembre 2021 C(2021) 8442, ed è ascrivibile alla sezione 3.1 della predetta Comunicazione.
COME RICHIEDERE IL CFP DISCOTECHE
Per accedere al cfp discoteche gli interessati dovranno presentare telematicamente domanda al massimo entro il prossimo 20 giugno 2022 mediante:
la procedura web nel portale “Fatture e corrispettivi” del sito web dell’Agenzia;
il software di compilazione e il successivo invio attraverso il Desktop telematico.
L’invio può essere effettuato direttamente dal richiedente o
anche da un intermediario delegato.
Dal 6 giugno e fino al 20 giugno 2022 è anche possibile:
presentare una nuova Istanza, in caso di errore, in sostituzione dell’Istanza precedentemente trasmessa
ovvero
rinuncia all’Istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo.
Alla presentazione dell’Istanza è rilasciata una prima ricevuta per la “presa in carico” ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.
L’importo del contributo riconosciuto è comunicato nell’area riservata del sito “Fatture e Corrispettivi”, sezione “Contributo a fondo perduto - Consultazione esito”.
L’erogazione del contributo è effettuata con accredito sul conto corrente, identificato dall’IBAN indicato nell’Istanza.
Successivamente all’erogazione, l’AdE procederà al controllo dei dati dichiarati ai sensi degli articoli 31 e seguenti del DPR 600/1973.
IL CONTENUTO DELL’ISTANZA
L’istanza del cfp discoteche e sale da ballo deve contenere:
il codice fiscale del soggetto richiedente, del soggetto deceduto di cui l’erede richiedente continua l’attività, del rappresentante legale o del tutore firmatario dell’istanza, dell’intermediario delegato alla trasmissione e la partita iva del soggetto cessato in caso di trasformazioni aziendali;
i dati relativi alla sussistenza dei requisiti;
l’IBAN del conto corrente intestato al soggetto richiedente il contributo;
la data di sottoscrizione e la firma dell’istanza.
L’istanza dovrà contenere anche le dichiarazioni – rese ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000 – in relazione:
- al non superamento dei limiti degli aiuti di Stato rispetto a quelli ricevuti fino al momento della presentazione dell’istanza dal richiedente e, nel caso in cui il soggetto si trovi in una relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica, dagli altri soggetti con cui si trova nella suddetta situazione di controllo;
- alla sussistenza degli ulteriori requisiti definiti dalla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final del Temporary Framework.
Nell’istanza deve essere indicato l’ammontare di aiuti ancora fruibili, senza che si verifichi il superamento dei limiti previsti dalla sezione 3.1 della citata Comunicazione della Commissione europea; nonché la dichiarazione di eventuali importi da restituire in relazione agli aiuti elencati all’articolo 1 c.13 DL 41/2021 per il superamento dei massimali, come da Provv. n.143438/2022.
Inoltre, nel caso in cui il soggetto richiedente ha dichiarato nell’istanza che fa parte di un'impresa unica, si indicano nel quadro A i codici fiscali dei soggetti appartenenti alla stessa.