mercoledì 08/06/2022 • 08:54
Il MEF ha informato che dal 30 maggio 2022 è possibile compilare il modello relativo alla dichiarazione dell'imposta di soggiorno per le annualità 2020 e 2021 (Com. Stampa MEF 31 maggio 2022).
La normativa In materia di imposta di soggiorno, l'art. 4 D.Lgs. 23/2011 dispone che i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a € 5 per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali. Si ricorda che l'art. 46 c. 1-bis DL 124/2019 dispone che nei comuni capoluogo di provincia che abbiano avuto presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti, l'imposta di soggiorno può essere applicata fino all'importo massimo di € 10 a notte rispetto al vigente limite massimo di € 5. Si ricorda altresì che l’art. 1 c. 1129 L. 145/2018 ha stabilito che anche il comune di Venezia è autorizzato ad applicare, per l'accesso, con qualsiasi vettore, alla Città antica e alle altre isole minori della laguna, il contributo di sbarco di cui al comma 3-bis dello stesso art. 4 D.Lgs. 23/2011, alternativamente all'imposta di soggiorno entrambi fino all'importo massimo € 10 per notte di soggiorno. Inoltre, l'art. 14 c. 16 lett. e) DL 78/2010 ha consentito a Roma Capitale, tra le misure volte a garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria, di istituire un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino all'importo massimo di € 10 per notte di soggiorno. Ai sensi del comma 1-ter del citato art. 4, responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno è il gestore della struttura ricettiva così come è obbligato a versare il contributo di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi. Inoltre lo stesso gestore è obbligato alla presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. Sotto il profilo sanzionatorio, sempre il c. 1-ter dispone che per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200% dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'art.13 D.Lgs. 471/97, ossia la sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione è ridotta alla metà. Resta salva l'applicazione dell'art. 13 D.Lgs. 472/97 (ravvedimento operoso), con la conseguenza che per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La normativa attinente alle strutture ricettizie si applica anche alla disciplina delle locazioni brevi di cui all’art. 4 DL 50/2017, vale a dire i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni. In questo caso, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile anch’esso non solo del pagamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, ma anche della presentazione della dichiarazione. La dichiarazione Con il DM 29 aprile 2022 sono stati approvati il modello di dichiarazione e le relative istruzioni riguardanti l’imposta di soggiorno incassata negli anni di imposta 2020 e 2021. Dal prossimo 7 giugno 2022, come precisato nel comunicato stampa, è previsto, nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate, un servizio che consente agli utenti di predisporre e inviare interattivamente la dichiarazione relativa agli anni di imposta 2020 e 2021. Una volta che l’utente ha effettuato l’accesso, trova il servizio all’interno della scheda “Servizi”, nella categoria “dichiarazioni”. Le istruzioni chiariscono che la dichiarazione in esame può essere presentata oltre che dal gestore della struttura ricettiva anche da soggetti diversi quali, per esempio, il rappresentante, il curatore fallimentare, l’erede e così via. Inoltre la dichiarazione può essere trasmessa, per conto del richiedente, da parte di un intermediario delegato al servizio del “Cassetto fiscale” dell’Agenzia delle entrate o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”. Si tratta: degli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro; dei soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria; delle associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'art. 32 c. 1 lett. a), b) e c) D.Lgs. 241/97, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche; dei centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati; degli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. È possibile presentare una dichiarazione multipla. A tal proposito il dichiarante deve scegliere come “Tipologia di dichiarazione” la lettera M, corrispondente appunto a una “Dichiarazione multipla”, nel caso in cui si tratti di una dichiarazione costituita da invii multipli. Tale opzione deve essere effettuata nel caso in cui non sia possibile rappresentare integralmente la propria posizione su un unico modello ed è quindi necessario procedere all’invio di più dichiarazioni. A fronte di un primo invio, in cui si compilerà il campo relativo alla tipologia di dichiarazione con la lettera “N”, nuova dichiarazione, o “S”, dichiarazione sostitutiva, gli invii successivi dovranno recare nel campo in questione la lettera “M” in tutti i casi. Con riguardo al riquadro “Versamenti”, le istruzioni puntualizzano che il campo “Estremi del/dei versamento/i”, non deve essere obbligatoriamente compilato. Inoltre, nel caso in cui il dichiarante compila una dichiarazione multipla, detto riquadro sarà compilato solo nell’ultimo invio e i dati dovranno essere complessivamente riferiti anche a quelli relativi agli invii precedentemente effettuati. Infine, la dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica, tenendo presente che quella relativa agli anni d’imposta 2020 e 2021 deve essere trasmessa entro il 30 giugno 2022. Osservazioni Giova evidenziare che l’art. 5 quinquies DL 146/2021 fornisce un’interpretazione autentica al suddetto comma 1-ter dell’art. 4. Quest’ultimo articolo è stato modificato dall'art. 180 c. 3 DL 34/2020 con il quale è stato inserito nell’art. 4 il comma 1-ter sopra richiamato, con entrata in vigore a partire dal 19 maggio 2020. In pratica, senza l’introduzione di detto comma e prima della predetta data, l’imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno erano privi di disciplina sanzionatoria. Il senso e la portata della novella mira proprio a disciplinare il periodo pregresso, nel senso che si applica, anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020, la norma che attribuisce al gestore della struttura ricettiva la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, con applicazione della relativa disciplina sanzionatoria ivi prevista. La mancanza di una disciplina sanzionatoria aveva creato dubbi tanto che più volte è intervenuta la Suprema Corte, dato che il mancato versamento dell’imposta di soggiorno configurava ipotesi di peculato. Sul punto la Cass. pen. 28 ottobre 2020 n. 36317 ha statuito che la nuova disciplina del decreto Rilancio (DL 34/2020) non comporta abolitio criminis sui fatti pregressi. Ne consegue che deve escludersi che la modifica del quadro di riferimento normativo di natura extrapenale che regola il versamento dell'imposta di soggiorno abbia comportato un fenomeno di abolitio criminis delle condotte di peculato commesse in precedenza al 19 maggio 2020. Ancora, per i fatti commessi anteriormente a detta data, integra il delitto di peculato la condotta posta in essere dal gestore di una struttura ricettiva che si appropri delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno omettendo di riversarle al comune (Cass. pen. 28 settembre 2020 n. 30227).
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