mercoledì 08/06/2022 • 09:14
Dal 9 giugno 2022 le dichiarazioni doganali di importazione IM saranno sostituite dai tracciati H1-H7. L'Agenzia delle dogane si adegua così al modello di dati stabilito a livello unionale EUCDM (European Union Customs Data Model), aggiornando il sistema nazionale di importazione. Numerose le novità per gli operatori: cambia la forma delle bollette doganali e scompare il Dv1.
Ascolta la news 5:03
Semplificare le procedure doganali, facilitare il commercio internazionale e rafforzare la lotta alle frodi attraverso procedure doganali semplici, rapide e uniformi: è questo l'obiettivo dei nuovi tracciati per le dichiarazioni doganali di importazione.
Com'è noto, entro il 31 dicembre 2022 tutti gli Stati membri UE dovranno dotarsi di sistemi elettronici che sostituiscano i precedenti mezzi non informatici (art. 278 Reg. UE 952/2013, c.d. Cdu, come modificato dal Reg. UE 2019/632). Il Codice doganale dell'Unione europea prevede, infatti, che tutti gli scambi di informazioni con le autorità doganali e l'archiviazione dei dati richiesti dalla Dogana siano effettuati attraverso modalità informatizzate (art. 6, Cdu).
Allineandosi a quanto previsto dall'Unione europea, con la circolare 6 giugno 2022, n. 22/D, l'Agenzia delle dogane ha aggiornato il sistema nazionale di importazione, dando applicazione al modello di dati definito a livello unionale, denominato EUCDM (European Union Customs Data Model). Le novità, adottate nell'ambito del processo di reingegnerizzazione del sistema informativo Aida 2.0, riguardano le dichiarazioni doganali presentate in procedura ordinaria. Per le dichiarazioni semplificate saranno, invece, necessari ulteriori aggiornamenti.
H1-H5: le nuove dichiarazioni di importazione
Con la circolare 6 giugno 2022, n. 22/D, l'Agenzia delle dogane ha fornito alcune importanti precisazioni sui nuovi tracciati H1-H5 che, a partire dal 9 giugno 2022, sostituiranno il messaggio IM. Le dichiarazioni H riguardano, in particolare:
Con riferimento al tracciato H7, relativo allo sdoganamento di beni di modico valore, l'Agenzia delle dogane ha già fornito alcune importanti precisazioni con le circolari 3 maggio 2022, n. 15/D e 7 maggio 2022, n. 18/D.
I chiarimenti dell'Agenzia delle dogane sulle modalità di compilazione
Con la circolare in commento, l'Agenzia delle dogane definisce alcuni aspetti significativi, relativi alle modalità di compilazione dei campi dei tracciati H1-H5, con riguardo ai soggetti che intervengono nella presentazione della dichiarazione, ai regimi doganali e agli Incoterms.
Come già precisato nella circolare 15/D, occorre, distinguere tra importatore, dichiarante e rappresentante doganale. L'importatore è la persona, fisica o giuridica, che acquista la merce, mentre il dichiarante è colui che presenta la dichiarazione in Dogana. Tali figure possono coincidere se l'importatore decide di agire autonomamente, senza avvalersi di un soggetto terzo. Nella prassi, tuttavia, il tecnicismo delle procedure doganali richiede che l'acquirente si avvalga di un intermediario, come un corriere espresso, un operatore postale o un rappresentante doganale, che agirà come dichiarante.
Occorre ricordare che il rappresentante doganale è definito dal Cdu come colui che gestisce le procedure doganali e si rapporta direttamente con la Dogana, nell'interesse non proprio, ma di un'altra persona (art. 5, par. 6, Cdu). Se nella rappresentanza diretta, il delegato agisce in nome e per conto del proprio cliente, in caso di rappresentanza indiretta, il rappresentante agisce per conto dell'importatore, ma in nome proprio, con conseguenti implicazioni in ordine alla responsabilità dell'operazione.
Inoltre, come previsto dall'art. 19 Cdu, se un soggetto non dichiara di agire in qualità di rappresentante, si ritiene che agisca in nome proprio e per conto proprio, assumendo, di conseguenza, l'esclusiva responsabilità, anche fiscale, dell'operazione. Tali importanti implicazioni rendono necessaria una particolare attenzione nella compilazione dei campi della dichiarazione H7.
Il tracciato H2 e le novità per i depositi doganali
Un altro aspetto preso in considerazione dalla circolare è quello dell'indicazione della massa nella dichiarazione di vincolo al regime del deposito doganale. Nella dichiarazione H2 gli operatori dovranno indicare la massa lorda dei prodotti introdotti nel deposito, desumibile dai documenti di trasporto e non la massa netta. Tale precisazione si è resa necessaria a seguito delle numerose criticità sollevate dagli operatori durante la fase di sperimentazione.
Superamento dei Dv1, svincolo della merce e controlli doganali
Un'ulteriore novità riguarda la dichiarazione degli elementi del valore. Dal 9 giugno 2022, infatti, il formulario Dv1 non sarà più utilizzabile. Le indicazioni relative al valore doganale saranno riportate in una serie di data element, relativi a venditore, acquirente, dichiarante, condizioni di consegna, importo fatturato, prezzo dell'articolo, spese di trasporto a destinazione finale e valore statistico.
Da segnalare che attraverso i nuovi tracciati, lo svincolo dei prodotti potrà avvenire sia per intera dichiarazione che per singolo articolo. Con la circolare in commento, l'Agenzia delle dogane esamina, inoltre, i diversi tipi di controllo, in linea o a posteriori, che possono interessare le dichiarazioni doganali H e le sanzioni eventualmente applicabili. Ulteriori indicazioni riguardano il pagamento e la liquidazione dei diritti doganali.
Gestione dei documenti: dichiarazioni doganali totalmente informatizzate
Tra le novità riportate dalla circolare 6 giugno 2022, n. 22/D, si segnala che la dichiarazione doganale di importazione, firmata digitalmente, sarà trasmessa al Sistema informativo dell'Agenzia delle dogane in formato digitale. In attuazione di quanto previsto dal Cdu, non è previsto l'utilizzo di un formulario cartaceo per la presentazione della dichiarazione doganale di importazione. Gli operatori, inoltre, non potranno stampare la dichiarazione, ma potranno accedere a tre diversi documenti:
Da segnalare, infine, che la circolare introduce anche una procedura di fall back, da attivare in caso di indisponibilità del sistema informatico doganale. Tale meccanismo, utilizzabile soltanto in caso di particolare urgenza (per esempio quando i prodotti importati siano deperibili o nell'ipotesi di operazioni urgenti di farmaci e dispositivi medici), non sostituisce gli adempimenti dichiarativi ordinari, che dovranno essere comunque eseguiti alla ripresa del funzionamento del sistema informatico.
FONTE: Agenzia delle Dogane, circolare 6 giugno 2022, n. 22/D
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.