La normativa di riferimento è contenuta nella Legge 6 9/92, nella Legge 53/90, e soprattutto nel DPR 361/57.
Quest'ultima disposizione , nota anche come Testo Unico delle leggi elettorali, ha previsto che tutti i lavoratori dipendenti nominati componenti della sezione elettorale, compresi i rappresentanti di lista o di gruppo, hanno diritto di assentarsi dal lavoro per il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio (art. 119, comma 1, DPR 361/57).
I giorni di assenza dal lavoro compresi in tale periodo sono considerati a tutti gli effetti giorni di attività lavorativa.
Le operazioni di voto riguardano le elezioni politiche, amministrative, europee ed i referendum nazionali e regionali.
Lavoratori interessati
I soggetti interessati sono quindi i lavoratori dipendenti , con contratto a tempo indeterminato o determinato, chiamati a svolgere le seguenti funzioni:
scrutatori;
presidenti di seggio;
segretari;
rappresentanti dei partiti, di lista o di gruppo;
rappresentanti dei promotori di referendum
Analogo diritto spetta ai lavoratori chiamati a svolgere altre funzioni a vario titolo nelle operazioni elettorali (ad esempio vigilanza).
Diritti e obblighi del lavoratore
Il lavoratore , per la durata delle operazioni di voto e di scrutinio ha diritto di assentarsi per l'intera giornata lavorativa conservando la normale retribuzione .
Se l' assenza si verifica in giornate festive o comunque non lavorative , egli ha diritto ad una retribuzione aggiuntiva in base al la contrattazione di riferimento (1/26 o diverso divisore contrattuale) oppure ad una giornata di riposo compensativo per ogni giornata trascorsa al seggio.
Nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, i l lavoratore ha l'onere di informare preventivamente il proprio datore di lavoro presentando copia del certificato di convocazione degli uffici elettorali del Comune e, al termine, consegnare copia della documentazione che attesti le funzioni svolte, firmata dal presidente del seggio , da cui risultino le giornate di effettiva presenza e gli orari di apertura e chiusura del seggio.
Le giornate di presenza al seggio
Per la domenica , giornata di votazioni, il lavoratore ha diritto ad una giornata di riposo ovvero ad una giornata di retribuzione.
Se anche il lunedì è giornata di votazioni , il lavoratore ha diritto alla normale retribuzione giornaliera.
Dopo le operazioni di voto iniziano quelle di scrutinio che possono concludersi entro la mezzanotte ovvero prolungarsi al martedì. In questi casi al lavoratore spetta la retribuzione normale giornaliera, ovvero una giornata di riposo compensativo o due giornate se le operazioni si protraggono al martedì.
I lavoratori chiamati a svolgere funzioni presso i seggi elettorali hanno diritto al riposo , percependo la normale retribuzione:
nei 2 giorni successivi alle operazioni elettorali, se il sabato non è lavorativo;
nel giorno successivo, se il sabato è lavorativo
Ipotesi
Trattamento
Giornate trascorse al seggio coincidenti con l'orario lavorativo
Normale retribuzione
Giorni festivi o domenica e giorni non lavorativi (sabato nel caso di settimana corta)
Altrettante giornate di riposo compensativo o quote aggiuntive di retribuzione
Scrutinio oltre la mezzanotte del lunedì (anche se per poche ore)
Assenza retribuita per l'intera giornata del martedì
Obblighi e divieti del datore di lavoro
L'attività prestata ai seggi è equiparata ad attività lavorativa (art. 119, comma 2, DPR 361/57) pertanto al datore di lavoro non è consentito richiedere prestazioni lavorative nei giorni coincidenti con le operazioni elettorali , neanche nel caso in cui l'orario di lavoro fosse compatibile con le predette operazioni.
La legge non precisa a chi spetta la scelta tra riposi compensativi e quote di retribuzione aggiuntiva, pertanto è consigliabile che lavoratore e datore di lavoro concordino tale scelta , tenendo conto delle esigenze organizzative e produttive dell'azienda . La rinuncia al riposo deve comunque essere validamente accettata dal lavoratore.
L'equiparazione dell'attività prestata ai seggi con quella lavorativa , comporta che il riposo compensativo debba essere goduto con immediatezza , cioè subito dopo la fine delle operazioni al seggio ( nel giorno o nei due giorni successivi ) salvo diverso accordo con il datore di lavoro (Corte Cost. n. 452/1991).
Giornate al seggio
Riposi compensativi
Orario settimanale distribuito su 5 giorni ( lunedì– venerdì)
Sabato (*) , domenica (*) e lunedì
2 giornate immediatamente successive (martedì e mercoledì), salvo diversi accordi
Orario settimanale distribuito su 6 giorni ( lunedì – sabato)
Sabato, domenica (*) e lunedì
1 giornata immediatamente successiva (martedì), salvo diversi accordi
(*) giorni festivi o non lavorativi
Calcolo della retribuzione
In base al criterio di paga adottato, il datore di lavoro deve distinguere tra modalità fissa mensilizzata o ad ore. Nel primo caso, nel calcolo non vengono decurtate le giornate lavorative in cui il lavoratore è stato impegnato al seggio, mentre per le giornate non lavorative calcolerà le quote di retribuzione giornaliera.
Se la modalità di calcolo della paga è ad ore, per le giornate non lavorative il calcolo va eseguito come se il lavoratore avesse una paga fissa mensile, mentre per le ore previste come lavorative, ma occupate al seggio , si calcolano le normali competenze spettanti.
Se il lavoratore opta per il riposo compensativo per le giornate non lavorative, percepirà la retribuzione corrispondente alle giornate lavorative ovvero quella normale mensile nel caso di paga fissa .
La retribuzione corrisposta per le giornate passate al seggio elettorale è assunta come imponibile fiscale e previdenziale con le stesse modalità previste per la prestazione lavorativa ordinaria.
Gli onorari a carico della Pubblica Amministrazione erogati ai componenti degli uffici elettorali n on sono invece soggetti a contributi previdenziali né ad imposizione fiscale in quanto hanno la natura di rimborso spese .
Operazioni preliminari e prosecuzione dello scrutinio
Le operazioni preliminari al seggio iniziano generalmente alle ore 16.00 del sabato per terminare dopo poche ore. Per questa giornata al lavoratore spetta un giorno di riposo oppure una giornata intera di retribuzione normale.
La retribuzione segue lo stesso criterio (quota giornaliera) per le giornate dedicate alle operazioni di scrutinio che si protraggano anche oltre le ore 24.00 del lunedì (ad esempio scrutinio protratto nelle ore notturne tra il lunedì e il martedì).
Qualora l'attività prestata per lo svolgimento delle operazioni elettorali copra una sola parte della giornata, il lavoratore si considera legittimamente assente per tutta la giornata lavorativa che pertanto deve essere interamente retribuita.
Giornate al seggio
Settimana corta
(orario lavorativo dal lunedì a venerdì)
Settimana lunga
(orario lavorativo dal lunedì al sabato)
Sabato (operazioni preliminari)
Quota di retribuzione aggiuntiva giornaliera o riposo compensativo
Retribuzione ordinaria
Domenica (operazioni elettorali)
Quota di retribuzione aggiuntiva giornaliera o riposo compensativo
Quota di retribuzione aggiuntiva giornaliera o riposo compensativo
Lunedì (operazioni elettorali e scrutinio)
Retribuzione ordinaria
Retribuzione ordinaria
Martedì (prosecuzione scrutinio)
Retribuzione ordinaria
Retribuzione ordinaria