L'Istante è titolare dal 1° settembre 2026 di una pensione di natura pubblica erogata da INPS, ex gestione INPDAP, per servizio svolto presso il Ministero. Il contribuente, residente in Libano, iscritto AIRE e con doppia cittadinanza italiana e libanese, chiede all'Agenzia delle Entrate se, alla luce della Convenzione Italia‑Libano contro le doppie imposizioni, la pensione pubblica debba essere tassata solo in Libano o anche in Italia, in particolare invocando l’art. 19, par. 2, lett. b), che attribuisce allo Stato di residenza la potestà impositiva esclusiva in presenza di determinate condizioni.
Ai sensi dell’art. 3 c. 1 TUIR, i non residenti sono tassati solo sui redditi prodotti nel territorio dello Stato. L’art. 23 c. 2 lett. a) TUIR considera prodotte in Italia le pensioni corrisposte dallo Stato, da soggetti residenti o da stabili organizzazioni in Italia, per cui la pensione INPS dell’Istante è reddito imponibile in Italia. Tale reddito rientra tra i redditi di lavoro dipendente (pensioni) ex art. 49 c. 2 lett. a) TUIR. Tuttavia, tali regole interne devono essere coordinate con il Trattato, che prevale in caso di conflitto.
L’art. 19, par. 2, lett. a), della Convenzione stabilisce che le pensioni corrisposte da uno Stato, sue suddivisioni o enti locali per servizi resi a tali soggetti pubblici sono imponibili soltanto nello Stato erogatore. Ciò vale per le “pensioni pubbliche”.
La lett. b) introduce un’eccezione: la tassazione esclusiva spetta allo Stato di residenza se il percettore è residente in tale Stato e ne ha la nazionalità, “senza avere la nazionalità dello Stato dal quale proviene la pensione”. Poiché l’Istante è residente in Libano ma ha sia cittadinanza libanese sia italiana, non soddisfa la condizione negativa (assenza della nazionalità italiana), quindi non opera la deroga della lett. b).
Sul tema, l'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della Convenzione definisce «nazionali» le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente. Come chiarito dalla Risp. AE 23 settembre 2026 n. 177, il paragrafo 8 del Commentario all'articolo 3 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni (c.d. ''Modello OCSE'') specifica che ''la definizione del termine «nazionale» include, in relazione a uno Stato contraente, il possesso in capo a un individuo della ''nazionalità'' o anche della ''cittadinanza'' di quello Stato contraente''.
Alla luce di ciò, secondo l'Agenzia delle Entrate il trattamento pensionistico corrisposto all'Istante, residente fiscalmente in Libano e con cittadinanza anche libanese, oltre che italiana, in relazione a servizi precedentemente resi alle dipendenze dello Stato italiano o di una sua suddivisione politica o amministrativa, o di un suo ente locale, sia da assoggettare alla regola generale prevista dall'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), della Convenzione, con conseguente attribuzione della potestà impositiva esclusiva all'Italia.
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Persona fisica di nazionalità tedesca, titolare di pensione estera, da soggetto estero pubblico, ha trasferito la residenza in Italia nel 2023, per fruire della tassazione con imposta sostitutiva del 7% (art. 24 DPR 917/..
Federico Gavioli
- Dottore commercialista, revisore legale dei conti e giornalista pubblicistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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