È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 4 novembre 2026 il DM 7 ottobre 2026 del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che interviene sulla disciplina nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli (OP) e delle loro associazioni (AOP), adeguandola alle più recenti novità della PAC 2023‑2027.
Il decreto modifica il DM 27 settembre 2023 n. 525633, già ritoccato nell’ottobre 2024, per recepire le innovazioni introdotte dal Reg. UE 2025/2649, dal Reg. UE 2026/1739 e dal Reg. UE 2026/177, che rafforzano il ruolo degli agricoltori nella filiera e ridefiniscono taluni interventi settoriali.
Il decreto introduce innanzitutto, tra le definizioni generali, quelle di “giovane agricoltore” e “nuovo agricoltore”, richiamando espressamente le condizioni previste nel Piano strategico della PAC alle sezioni 4.1.5 e 4.1.6, con l’obiettivo di agganciare in modo puntuale le misure di sostegno alle categorie prioritarie individuate a livello europeo e nazionale.
Sul piano operativo, viene riconosciuta alle OP e alle AOP la possibilità, in casi eccezionali e documentati, di attuare gli interventi contenuti nelle modifiche dei programmi operativi già in corso d’anno, sotto la propria responsabilità e previa comunicazione alla Regione competente, quando ciò sia giustificato dal generalizzato aumento dei prezzi; la Regione autorizza poi tali interventi nel decreto di approvazione della modifica, dando conto delle necessità addotte.
Contestualmente, il decreto elimina alcuni richiami al regolamento delegato relativi alla collaborazione con enti caritativi e ridefinisce tecnicamente il perimetro di talune percentuali di aiuto, precisando che il limite dello 0,5% e gli obiettivi dell’art. 46 Reg. UE 2021/2115 riguardano specifiche lettere e che gli obiettivi da d) a i) e k) possono riferirsi tanto a prodotti freschi quanto trasformati, mentre le restanti lettere restano circoscritte ai soli prodotti freschi.
Di particolare rilievo è l’aumento, dal 50% al 70%, dell’intensità del sostegno dell’Unione per le spese connesse agli obiettivi ambientali e climatici di cui alle lett. a), b) e c) dell’art. 46 Reg. UE 2021/2115, quando si tratti di investimenti materiali o immateriali realizzati da giovani o nuovi agricoltori che aderiscono per la prima volta a una OP riconosciuta, nel loro primo programma operativo o nei tre anni successivi all’adesione. Ulteriore maggiorazione al 70% è prevista per i programmi operativi di OP e AOP colpiti in un dato anno da condizioni climatiche avverse, calamità naturali, fitopatie o infestazioni, qualora le perdite superino il 30% della produzione media annua del triennio (o sulla media triennale dei cinque anni precedenti, esclusi il valore massimo e minimo).
Il decreto rafforza, infine, gli strumenti di gestione del rischio, ampliando le spese ammissibili a sostegno dei fondi di mutualizzazione, inclusi i costi di costituzione, i contributi annuali, i versamenti destinati alla ricostituzione del fondo dopo il pagamento delle compensazioni e il capitale iniziale.
Fonte: DM 7 ottobre 2026 (GU 4 novembre 2026 n. 257)
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