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Il 29 settembre 2026 il Governo ha trasmesso alla Commissione europea la richiesta di pagamento della decima e ultima rata del Piano, pari a 28,4 miliardi di euro e legata a 156 obiettivi, di cui 43 milestone e 113 target. Il termine del 31 agosto 2026, fissato dalla Commissione per il conseguimento dei traguardi, non è stato prorogato e ogni attività successiva non può più essere valutata ai fini del pagamento.

La valutazione europea dovrà concludersi in tempo per consentire l'erogazione entro il 31 dicembre 2026, data oltre la quale il regolamento (UE) 2021/241 non ammette pagamenti. Per chi lavora sui progetti, però, la scadenza che conta adesso è un'altra. Commissione, Corte dei conti europea, OLAF e Procura europea conservano i propri poteri di verifica per cinque anni dal pagamento del saldo, quindi almeno fino al 31 dicembre 2031, salvo termini più lunghi previsti dai singoli decreti di concessione. Il dispositivo ha introdotto un modello nel quale l'Unione remunera risultati e non rimborsa spese. Questa architettura ha indotto molti operatori a ritenere che, raggiunto il target, la partita fosse chiusa. In realtà la logica performance-based governa il rapporto tra Stato membro e Commissione, mentre nel rapporto interno il soggetto attuatore resta pienamente responsabile della regolarità della spesa, della prevenzione dei conflitti di interesse, dell'individuazione del titolare effettivo e del rispetto del divieto di doppio finanziamento, presidi imposti dall'articolo 22 del regolamento. Il punto è decisivo perché una irregolarità grave accertata a distanza di anni può tradursi in una riduzione del contributo europeo, applicata secondo la metodologia che la Commissione ha definito nel 2023 per la sospensione parziale dei pagamenti.

A quel punto lo Stato si rivale sui soggetti responsabili, come previsto dall'articolo 8 del D.L. n. 77/2021, che affida alle amministrazioni titolari il recupero delle somme indebitamente erogate. Con la fine del Piano viene meno anche la finestra di sei mesi per sanare i traguardi non riconosciuti, sicché l'errore non è più rimediabile sul piano europeo e ricade interamente sul piano nazionale.

Rendicontazione finale su ReGiS e fascicolo di progetto

Le linee guida diffuse ad aprile dalla Struttura di missione e dalla Ragioneria generale hanno chiesto il caricamento su ReGiS dei certificati di ultimazione entro cinque giorni dalla loro emissione e della documentazione per i controlli entro quindici giorni. Chiusa questa fase, occorre verificare che il fascicolo sia davvero in grado di reggere un audit condotto da chi non conosce il progetto. Le verifiche più utili in questa fase sono quattro:

  • la riconciliazione tra dati caricati su ReGiS, registrazioni contabili con codifica dedicata e movimenti finanziari tracciati con CUP;
  • la completezza dell'evidence package di ciascun target, con certificati, verbali, attestazioni DNSH e dichiarazioni sul titolare effettivo;
  • il controllo incrociato con altre agevolazioni ricevute sulle medesime voci di costo, per escludere sovrapposizioni;
  • la conservazione digitale conforme al Codice dell'amministrazione digitale, che garantisce autenticità e reperibilità dei documenti informatici originali.

Una lacuna documentale che riguarda un fatto avvenuto prima del 31 agosto resta in genere integrabile, mentre un'attività conclusa dopo quella data rende la relativa spesa non ammissibile. Il sistema dei controlli resta articolato su più livelli. Alle verifiche delle amministrazioni titolari si affiancano l'organismo indipendente di audit istituito presso la Ragioneria generale dello Stato, il controllo della Corte dei conti e, sul versante europeo, gli audit della Commissione e della Corte dei conti europea, che si avvalgono anche dello strumento di data mining ARACHNE per individuare indicatori di rischio. Quando arriva un rilievo, la qualità delle controdeduzioni dipende quasi interamente da ciò che è stato archiviato al momento giusto. Una risposta efficace distingue la carenza meramente formale dall'irregolarità sostanziale, ricostruisce la pista di controllo con documenti di data certa e, nei casi dubbi, propone una rettifica circoscritta prima che l'errore venga proiettato sull'intera popolazione di spesa.

Cosa cambia per professionisti e imprese beneficiarie

Per le imprese destinatarie di misure a regia il riferimento resta il decreto di concessione, che disciplina termini di conservazione, cause di revoca e riduzioni proporzionali. Per enti locali e professionisti che li assistono si apre una stagione nella quale il valore aggiunto non sta più nella corsa al target ma nella capacità di presidiare nel tempo la pista di controllo. Chi saprà trasformare il fascicolo di progetto in un archivio ordinato, riconciliato e consultabile ridurrà in misura significativa il rischio di rettifiche e recuperi negli anni che separano il 2026 dal 2031.

Il volume "La rendicontazione nei finanziamenti" a cura di Maurizio Maraglino Misciagna offre una guida operativa alla rendicontazione dei finanziamenti pubblici, dai fondi strutturali europei al PNRR, dagli incentivi nazionali ai programmi a gestione diretta e ai crediti d’imposta per ricerca, innovazione e transizione 4.0 e 5.0.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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