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Quali imprese possono utilizzarlo

Con il Mess. 23 ottobre 2026 n. 3422, l’INPS, dopo aver confermato l’attivazione dello Smart Task “Limiti impresa impiantistica artigiana”, specifica inoltre che, dal 23 ottobre 2026, tutte le imprese artigiane che svolgono l’attività economica riconducibile ai seguenti Codici Statistici Contributivi (CSC):

  • 4.13.06;
  • 4.13.07;
  • 4.13.08;

possono compilare la dichiarazione di responsabilità per comunicare che l’attività di installazione di impianti non è svolta in via prevalente nell’ambito delle costruzioni edili, in modo da:

  • individuare il limite dimensionale applicabile (art. 4 c.1 lett. a L. 443/85), e
  • aggiornare le caratteristiche contributive della matricola.

Lo “Smart Task” può essere utilizzato in qualsiasi momento della vita aziendale per aggiornare la dichiarazione di responsabilità a seguito di intervenuti mutamenti dell’attività esercitata, con conseguente aggiornamento delle caratteristiche contributive legate ai limiti dimensionali applicabili.

Attività impiantistiche su immobili esistenti

La novità, dunque, riguarda le imprese artigiane che svolgono attività impiantistiche non prevalentemente nell’ambito delle costruzioni edili, ma su immobili civili o industriali già esistenti.

Per quanto riguarda l’ambito di esercizio dell’attività, l'impresa artigiana che esercita in via prevalente la propria attività di natura impiantistica - sia essa di riparazione, di sostituzione, di manutenzione o di ristrutturazione - in immobili industriali o civili già esistenti, non svolgendo di fatto attività nell’ambito delle costruzioni edili, può rientrare nei limiti dimensionali (art. 4 c.1 lett. a L. 443/85).

L’INPS precisa, tuttavia, che non rientra nella fattispecie di “immobile già esistente” la demolizione integrale e la successiva ricostruzione dello stesso.

Prevalenza dell’attività 

L’INPS precisa, inoltre, che, ai fini dell’individuazione dell’elemento della prevalenza, rientra nella nozione di “impresa che non svolge attività di installazione di impianti in via prevalente nell’ambito della costruzione di edifici” l’impresa artigiana il cui fatturato deriva almeno per il 51% da attività impiantistiche di riparazione, di sostituzione, di manutenzione o di adeguamento di impianti realizzate in immobili civili o industriali già esistenti.

Fonte: Mess. INPS 23 ottobre 2026 n. 3422

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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- Consulente del lavoro - Studio Furfaro e Founder FL&Associati

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