La riduzione del 50% dell’IMU spetta per fabbricati “dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati”, a condizione che l'inagibilità sia accertata dal comune o autocertificata dal contribuente.
In sostanza, l'inagibilità o inabitabilità deve essere accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che deve allegare idonea documentazione alla dichiarazione, avendo comunque la facoltà, in alternativa, di presentare una dichiarazione sostitutiva.
La riduzione in questione deve essere riconosciuta anche in mancanza di una richiesta da parte del contribuente, a condizione che lo stato di inagibilità sia conosciuto dall'ente comunale, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra soggetto impositore e contribuente, di cui è espressione anche la regola secondo la quale a quest'ultimo non può essere richiesta la prova di fatti già documentalmente noti all'amministrazione, dovendosi valorizzare il dato fattuale della conoscenza, da parte dell'ente locale, della condizione di inagibilità o inutilizzabilità rispetto agli adempimenti formali previsti dalla legge.
Per escludere la necessità di un accertamento dell'ufficio o di una dichiarazione sostitutiva del contribuente, dunque, deve emergere, in capo all'amministrazione, una vera e propria conoscenza delle condizioni degli immobili, che deve essere qualificata, di carattere documentale, basata su informazioni già in suo possesso, anche se per finalità extratributarie, che possa far ritenere acquisito un grado di percezione e di cognizione dello stato di fatto in termini comparabili ad un accertamento o ad una rappresentazione rilevante proveniente dallo stesso contribuente.
Ai fini dell'applicazione della riduzione in questione devono considerarsi inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati esclusivamente i fabbricati per i quali manchino i requisiti di cui all'art. 24 c. 1 DPR 380/2001 e, quindi, gli immobili che presentino un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente, ecc.) o un'obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione, ordinaria o straordinaria.
La Commissione Tributaria Regionale della Campania ha ritenuto che non fosse stata dimostrata, con riferimento all’annualità di imposta 2014, l’inagibilità o l’inutilizzabilità dei beni, non certo predicabile in virtù della richiesta di autorizzazione all’emissione di fumi nell’atmosfera, non avendo la società contribuente neppure comprovato di avere rappresentato all’amministrazione lo stato in cui si trovava il cespite, in tal modo non incorrendo in alcuna violazione o falsa applicazione di legge, in quanto, facendo leva su un accertamento di fatto insindacabile in questa sede, ha ricondotto l’insussistenza dei presupposti per fruire della riduzione alla mancanza di quelle condizioni di inagibilità o inutilizzabilità a tal fine necessarie.
Secondo la giurisprudenza non è possibile pervenire in ragione del giudicato esterno che si sarebbe formato sull'inagibilità o inutilizzabilità dell'immobile e, più in generale, sul diritto a fruire della riduzione in virtù delle seguenti sentenze:
La soluzione
Per ottenere su un fabbricato la riduzione del 50% dell’IMU occorre:
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Paola Aglietta
- Dottore Commercialista e Revisore Legale in TorinoRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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