L’INPS comunica l’apertura del servizio per la presentazione delle domande relative al Nuovo bonus mamme 2026, (art. 1, c. 207, L. 199/2025), sul quale l’Istituto ha già fornito le prime indicazioni con apposita Circolare (Circ. INPS 16 ottobre 2026 n. 106).
Il beneficio consiste in un’integrazione al reddito pari a € 60 mensili per ciascun mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo nel corso del 2026. L’importo può essere riconosciuto per un massimo di 12 mensilità, fino quindi a € 720 complessivi.
Come presentare la domanda
La domanda può essere presentata direttamente attraverso il sito dell’INPS, seguendo il percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per genitori” > “Vedi tutti i servizi” > “Nuovo Bonus mamme 2026”.
Per compilare la richiesta occorre autenticarsi con la propria identità digitale – SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3, CNS o eIDAS – e accedere al “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.
In alternativa, la domanda può essere inoltrata tramite il Contact Center Multicanale, chiamando il numero verde 803.164 da rete fissa o il numero 06 164.164 da rete mobile, oppure rivolgendosi agli Istituti di patronato.
Domanda entro il 31 dicembre 2026
Il termine ordinario per presentare la domanda è il 31 dicembre 2026.
È prevista, tuttavia, una specifica deroga per le lavoratrici che perfezionano il requisito nel mese di dicembre 2026: in questo caso la domanda può essere presentata entro il 31 gennaio 2027.
Una volta trasmessa la richiesta, attraverso lo stesso servizio è possibile consultare le ricevute e la documentazione prodotta dal sistema, verificare lo stato di lavorazione della pratica e modificare le informazioni relative alle modalità di pagamento.
Quando viene pagato il bonus
Al termine dell’istruttoria, l’INPS può adottare un provvedimento di accoglimento, di accoglimento parziale – limitato ad alcune delle mensilità richieste – oppure di rigetto. L’esito è consultabile direttamente nel servizio utilizzato per presentare la domanda.
Le mensilità spettanti per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 sono corrisposte in un’unica soluzione nel mese di dicembre 2026, insieme alla mensilità riferita allo stesso mese, se l’istruttoria viene conclusa in tempo utile.
L’esame delle richieste prende avvio in base alla data di presentazione della domanda. Se l’istruttoria non può essere completata in tempo per il pagamento di dicembre, le somme riconosciute vengono corrisposte, dopo la definizione della pratica, a decorrere da gennaio 2027.
Riesame in caso di rigetto o accoglimento parziale
In caso di rigetto della domanda o di accoglimento soltanto parziale, la lavoratrice può presentare una richiesta di riesame per le mensilità che non sono state riconosciute.
La richiesta deve essere inoltrata esclusivamente online, utilizzando l’apposita funzione disponibile nello stesso servizio di presentazione della domanda. La lavoratrice può fornire chiarimenti e allegare la documentazione utile a superare le motivazioni indicate dall’INPS nel provvedimento.
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