Il DL 185/2026, in vigore dal 17 ottobre 2026, interviene con misure urgenti a sostegno dei lavoratori dell'ex ILVA: una nuova integrazione al reddito per l’indotto, l’integrazione della CIGS dei dipendenti di Acciaierie d’Italia e un incentivo per le imprese che assumono a tempo indeterminato lavoratori di Acciaierie d’Italia e ILVA.
Integrazione al reddito per i lavoratori
Nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2026 e il 30 giugno 2027, l’INPS riconosce un’integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, ai lavoratori subordinati di datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività a causa della sospensione o riduzione dell’attività di imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale. La misura riguarda anche i dipendenti di Adi Servizi Marittimi S.r.l. in amministrazione straordinaria.
L’importo dell'integrazione è pari a quello previsto per le integrazioni salariali (art. 3 D.Lgs. 148/2015).
Il collegamento tra la crisi dell’impresa committente e la sospensione o riduzione dell’attività dell’impresa dell’indotto deve risultare dalla monocommittenza oppure dall’influsso gestionale prevalente della committente. Quest’ultimo ricorre quando i corrispettivi fatturati alla committente nel biennio precedente al 1° settembre 2026 hanno superato il 50% del fatturato complessivo dell’impresa destinataria delle commesse. È inoltre richiesta una certificazione dei commissari straordinari sull’effettiva sussistenza e consistenza dei rapporti contrattuali.
La domanda deve essere trasmessa telematicamente dal datore di lavoro all’INPS, indicando i lavoratori interessati e i periodi di sospensione o riduzione dell’attività. Il datore deve inoltre informare le rappresentanze sindacali sulle cause, sulla durata prevedibile della sospensione o riduzione dell’orario e sul numero dei lavoratori coinvolti.
Il trattamento è incompatibile con gli altri trattamenti di integrazione salariale previsti dal D.Lgs. 148/2015, ma i periodi utilizzati non sono conteggiati nelle relative durate massime. Non è dovuto il contributo addizionale e l’integrazione viene corrisposta direttamente dall’INPS.
SIISL, formazione e offerte di lavoro
I beneficiari sono iscritti d’ufficio al SIISL e devono sottoscrivere curriculum vitae, patto di attivazione digitale e patto di servizio.
Il lavoratore decade dal trattamento se, senza giustificato motivo, rifiuta un corso di formazione o riqualificazione, non lo frequenta regolarmente oppure non accetta un’offerta congrua di lavoro. L’offerta deve prevedere un livello retributivo contrattuale non inferiore di oltre il 20% rispetto a quello delle mansioni di provenienza. Queste condizioni operano se l’attività lavorativa o formativa si svolge entro 50 Km dalla residenza del lavoratore oppure in un luogo raggiungibile mediamente entro 80 minuti con i mezzi pubblici.
Integrazione della CIGS per Acciaierie d’Italia
Per i dipendenti degli stabilimenti produttivi di Acciaierie d’Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria interessati dalla CIGS negli anni 2026 e 2027, il decreto autorizza una spesa fino a € 15.000.000 per il 2026 e € 30.000.000 per il 2027, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche.
Anche questi lavoratori vengono iscritti d’ufficio al SIISL e sono soggetti agli obblighi di attivazione, formazione e accettazione dell’offerta congrua previsti dal decreto.
Gli stessi lavoratori possono inoltre essere impiegati in attività di pubblica utilità, attraverso specifiche convenzioni con le amministrazioni pubbliche del territorio.
Esonero contributivo e contributo per chi assume
Il decreto punta anche alla ricollocazione dei lavoratori di Acciaierie d’Italia e ILVA in amministrazione straordinaria.
Ai datori di lavoro privati che, dal 1° novembre 2026 al 31 dicembre 2027, assumono questi lavoratori con contratto subordinato a tempo indeterminato viene riconosciuto, per un massimo di 24 mesi, l’esonero totale dei contributi previdenziali a carico del datore, esclusi premi e contributi INAIL.
L’agevolazione può arrivare a € 8.000 annui per lavoratore, riparametrati e applicati su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Per beneficiare dell'esonero il datore di lavoro deve, tra l’altro:
Sono escluse dall’agevolazione determinate imprese collegate alle società in amministrazione straordinaria e i soggetti che ne acquisiscono i complessi aziendali o rami d’azienda. L’incentivo non è cumulabile con altri esoneri o incentivi all’assunzione e non si applica al lavoro domestico e all’apprendistato.
All’esonero contributivo si aggiunge un contributo di € 20.000 per ciascun lavoratore assunto.
In caso di part-time, il contributo è ridotto proporzionalmente e spetta soltanto se l’orario non è inferiore al 50% dell’orario normale. L’INPS eroga il contributo in due quote di pari importo, rispettivamente dopo 6 e 24 mesi dall’assunzione, previa verifica della permanenza del rapporto.
La cessazione del rapporto prima dei 48 mesi determina, nelle ipotesi individuate dal decreto, la revoca del contributo e il recupero delle somme già erogate. Le dimissioni del lavoratore, invece, non comportano la revoca dell’agevolazione.
Fonte: D.L. 16 ottobre 2026, n. 185 (G.U. n. 241 del 16-10-2026)
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