La Risp. AE 15 ottobre 2026 n. 184 riguarda l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 7% ex art. 24‑ter TUIR a una persona fisica che trasferisce la residenza in Italia e percepisce rendite periodiche da un piano pensionistico statunitense Individual Retirement Account (IRA), ereditato dal padre.
L’istante, oggi residente all’estero, è subentrata mortis causa nella titolarità dell’IRA e, da allora, riceve distribuzioni annuali a titolo di rendita dal piano, alimentato in passato con versamenti volontari del de cuius durante l’attività lavorativa negli USA.
L’art. 24‑ter TUIR consente alle persone fisiche titolari di redditi da pensione di cui all’art. 49 c. 2 lett. a) TUIR, erogati da soggetti esteri, che trasferiscono la residenza in specifici Comuni del Mezzogiorno o in taluni Comuni colpiti da eventi sismici, di assoggettare a imposta sostitutiva del 7% tutti i redditi di fonte estera per 9 periodi d’imposta.
È richiesto che il contribuente non sia stato fiscalmente residente in Italia nei 5 anni precedenti e provenga da Paesi con accordi di cooperazione amministrativa con l’Italia.
L’Agenzia richiama circolare n. 21/E del 2020 e precedenti interpelli, chiarendo che rientrano tra le “pensioni di ogni genere” anche emolumenti dovuti dopo la cessazione dell’attività lavorativa, comprese prestazioni in capitale o rendita, purché erogate da soggetti esteri.
Richiama inoltre la risposta n. 290/2025: i trattamenti da fondi pensione esteri percepiti dagli eredi mantengono la natura di redditi di pensione ex art. 49 c. 2 lett. a) TUIR, tassabili in capo agli eredi con le stesse regole che sarebbero state applicate al de cuius.
Per analogia con la risposta di cui sopra, l’Agenzia afferma che le rendite periodiche derivanti dall’IRA statunitense, alimentato da versamenti volontari del padre e poi trasferito mortis causa all’istante, costituiscono “pensioni di ogni genere” ai sensi dell’art. 49 c. 2 lett. a) TUIR.
Pertanto, tali redditi soddisfano il requisito oggettivo dell’art. 24‑ter e l’istante potrà accedere al regime del 7%, a partire dal periodo d’imposta di trasferimento della residenza in Italia (nel caso di specie, 2027), se e nella misura in cui risultino rispettate tutte le altre condizioni soggettive e territoriali previste dalla norma.
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