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  • Tempo di lettura 7 min.

L’INPS ha previsto la gestione delle domande di rimborso, relative alle somme indebitamente versate, tramite un unico punto di accesso per tutte le gestioni previdenziali dell’Istituto, anche qualora l’indebito emerga a seguito di un accertamento.

Con Messaggio 13 ottobre 2026 n. 3247, l’Istituto comunica che possono accedere al rimborso delle somme indebitamente versate i titolari di posizione contributiva presso la Gestione separata per le richieste di rimborso di seguito indicate:

  • contribuenti autonomi che producono redditi;
  • soggetti committenti, per la quota a loro carico (due terzi del contributo versato), in caso di superamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile o per versamenti duplicati, somme indebitamente versate per l’applicazione di un’aliquota inferiore a quella denunciata e successivamente variata, errori di versamento o casi analoghi;
  • lavoratori parasubordinati, per la quota a loro carico (un terzo del contributo versato), in caso di superamento del massimale annuo.

Il servizio può essere utilizzato direttamente dal contribuente o dagli intermediari abilitati o individuati come intermediari di fiducia dai soggetti interessati.

Come accedere al nuovo servizio

Ai fini della presentazione dell’istanza, il contribuente o l’intermediario deve accedere al “Cassetto previdenziale del contribuente” mediante la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3, CNS o eIDAS) e selezionare “Altri Servizi” > “Domanda Rimborso Unico”. 

La barra di navigazione permette di consultare le istanze già trasmesse e di avviare la compilazione di una nuova domanda.

Nella fase iniziale, la funzionalità consente di presentare le domande di rimborso relative alle somme disponibili presso la Gestione separata.

Mediante il nuovo punto di accesso, anche il lavoratore parasubordinato può richiedere il rimborso della quota contributiva a proprio carico versata indebitamente oltre il massimale annuo. 

A seguito dell’attivazione della nuova funzionalità, i precedenti canali di trasmissione delle domande, distinti per soggetti committenti, liberi professionisti e lavoratori parasubordinati, non sono più disponibili.

Gestione internet per i contribuenti e i loro intermediari

Attraverso il servizio “Domanda Rimborso Unico”, il contribuente e l’intermediario delegato possono:

  • compilare e inviare un’istanza di rimborso per i contributi versati in eccedenza;
  • consultare le domande presentate e riprendere la compilazione di quelle salvate in bozza;
  • verificare lo stato di lavorazione.

Compilazione di una nuova domanda

Il servizio è stato progettato per essere utilizzato per tutte le gestioni previdenziali dell’Istituto, ma la prima fase di attivazione è riservata alla Gestione separata e prevede differenti tipologie di utenti e causali di rimborso.

In particolare, le tipologie di utenti sono le seguenti:

  • professionisti;
  • soggetti committenti;
  • lavoratori parasubordinati. 

Per le citate tipologie sono disponibili tre macro-causali:

  • Gestione Separata – Committenti per superamento del massimale;
  • Gestione Separata – Parasubordinati;
  • Altro.

Come funziona il nuovo servizio?

Accedendo dal “Cassetto previdenziale del contribuente” la procedura identifica la tipologia di utente e configura la domanda in modo coerente.

Qualora un soggetto acceda come lavoratore parasubordinato senza che risultino contributi nella Gestione separata, il sistema segnala l’anomalia. Analogamente, l’accesso come “committente per superamento del massimale” in assenza di somme disponibili determina una segnalazione di incongruenza. 

Particolare importanza rivestono le domande riconducibili alle causali “Gestione Separata - Committenti per superamento del massimale” e “Gestione Separata - Parasubordinati”, in considerazione delle indicazioni contenute nel messaggio n. 1561 del 19 maggio 2025, con il quale l’Istituto ha disposto l’invio di un’apposita comunicazione ai lavoratori parasubordinati che, nell’anno di riferimento, abbiano superato il massimale annuo della base contributiva e pensionabile. Nell’anno seguente, concluse le verifiche di merito, inclusa quella sull’aliquota applicata, analoga comunicazione è trasmessa a ciascun soggetto committente per la quota di competenza. 

L’avviso informa i destinatari dell’eventuale contribuzione indebitamente versata e suscettibile di rimborso. Ciascun soggetto committente può richiedere, per ogni lavoratore parasubordinato interessato, la restituzione della quota eccedente di propria competenza selezionando “Gestione Separata – Committenti per superamento del massimale”.

Il lavoratore parasubordinato può, invece, richiedere il rimborso complessivo delle quote a proprio carico versate dai diversi soggetti committenti oltre il massimale annuo. 

Di seguito vengono riportate le tipologie di rimborso:

  • rimborso per versamento errato;
  • rimborso del credito risultante dalla dichiarazione dei redditi e non utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione cui si riferisce il rimborso;
  • rimborso per superamento del massimale annuo;
  • rimborso per contribuzione dovuta a un’altra Cassa professionale.

Fonte: Mess. INPS 13 ottobre 2026 n. 3247

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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