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La Legge (art. 4 L. 443/85) individua i limiti dimensionali del personale dipendente che l’impresa artigiana può occupare, superati i quali l’impresa perde la natura di impresa artigiana e deve essere classificata nel settore Industria.

Nello specifico, per le imprese di costruzioni edili il limite massimo consentito per il mantenimento della natura di impresa artigiana è di 10 dipendenti; il numero massimo di dipendenti può essere elevato a 14 a condizione che i lavoratori aggiuntivi siano apprendisti.

Ai fini del calcolo dei limiti dimensionali applicabili alle imprese di costruzioni edili, riconduce nel settore edile – comprendente altresì attività affini all’edilizia e alla finitura dell’edilizia – anche imprese che non esercitano l’attività di costruzioni in senso stretto; pertanto, nell’ambito dell’attività di costruzione edile sono ricomprese anche le attività di completamento, di rifinitura, ecc., delle costruzioni edili stesse.

Alle imprese in argomento deve essere applicato il limite dimensionale sopraesposto.

Ne deriva che anche alle imprese classificate con i CSC da 4.13.02 a 4.13.08 deve essere attribuito il CA “5G”, avente il significato di “Impresa di costruzione edile con limite di 10 dipendenti, di cui non più di 5 apprendisti, limite elevabile a 14 dipendenti, qualora le unità lavorative aggiuntive siano apprendisti”.

Una specifica per le imprese in prevalenza non edilizie

Le imprese classificate con i CSC 4.13.06, 4.13.07 e 4.13.08 contraddistinte dal CA “5G” che non svolgono attività di installazione di impianti in via prevalente nell’ambito della costruzione di edifici, non essendo obbligate all'iscrizione alla Cassa Edile, non sono soggette al limite dimensionale esposto finora ma devono rispettare quello delle lavorazioni non in serie (art. 4, c. 1 lett. a, L. 443/85), quindi 18 lavoratori occupati al massimo (compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9), elevabile a 22, a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

Indicazioni per i datori di lavoro

I datori di lavoro che esercitano attività impiantistica non riconducibile in via prevalente alla costruzione di edifici già in possesso di una matricola contributiva contraddistinta dal CA “5G”, a partire dal 23 ottobre 2026 possono trasmettere apposita dichiarazione di responsabilità in ordine alle caratteristiche dell’attività esercitata, utilizzando, all’interno della sezione “Contatti” del “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, lo “Smart Task” denominato “Limiti impresa impiantistica artigiana” e indicando come data decorrenza variazione il 01/07/2026 o la data dalla quale decorrono gli effetti della dichiarazione, se successiva.

A seguito della dichiarazione di responsabilità, alla matricola aziendale sarà attribuito il CA “4X” che dal 1° luglio 2026 ha assunto il nuovo significato di “Impresa di installazione impianti che non esercita in via prevalente l’attività nell’ambito delle costruzioni edili”; l’attribuzione del CA “4X” consentirà l’attribuzione del CA “5C” che comporta l’applicazione del limite dimensionale delle lavorazioni non in serie.

Esercizio di attività plurime

In ordine alle imprese che esercitano attività plurime, si ricorda che in ipotesi di apertura di più matricole, l’inquadramento nel settore Artigianato può essere riconosciuto solo alla matricola riferita all’attività economica esercitata in modo personale e professionale dal titolare dell’impresa o dalla maggioranza dei soci.

Ne consegue che l’eventuale ulteriore matricola deve essere classificata nel settore Industria o Terziario, sulla base dell’attività economica effettivamente esercitata; le Strutture territoriali dell’INPS devono provvedere a riclassificare nel settore di appartenenza le matricole erroneamente classificate nel settore Artigianato con decorrenza dalla data del provvedimento.

Fonte: Messaggio INPS 5 ottobre 2026 n. 3145

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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Luca Furfaro

- Consulente del lavoro - Studio Furfaro e Founder FL&Associati

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