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Il MIMIT ha pubblicato le risposte alle domande frequenti (FAQ) per fornire dei chiarimenti su questioni interpretative e applicative connesse al D.Lgs. 30/2026 di attuazione della Dir. UE 2024/825 sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde (c.d. greenwashing). Si ricorda che il D.Lgs. 30/2026 si applica dal 27 settembre 2026.

Avviso ed etichetta armonizzati

È possibile per il fabbricante fornire un’“etichetta” diversa da quella armonizzata che riporti un QR code (che rimanda al sito web del fabbricante) in cui sono riportate le condizioni di garanzia aggiuntive, oltre agli anni di garanzia? Il MIMIT chiarisce che, in considerazione del carattere volontario della garanzia commerciale di durabilità, una volta effettuata la scelta di offrire detta tipologia di garanzia commerciale (che copra l’intero bene, duri più di due anni e non comporti costi aggiuntivi per il consumatore), per pubblicizzarla debba essere utilizzata l’etichetta armonizzata.

Se il fabbricante decide di utilizzare l’etichetta armonizzata, dovrà rispettare il format messo a disposizione dalla Commissione europea, fatti salvi i campi espressamente previsti per la personalizzazione relativi al brand, al modello e al numero degli anni per i quali è offerta la garanzia commerciale di durabilità.

L'avviso armonizzato è un avviso nel punto vendita che dovrebbe essere visualizzato in modo ben visibile, ad esempio accanto alla cassa o, in caso di vendita online, posto come promemoria generale sul sito web del commerciante che vende i beni.

L’esposizione dell’etichetta armonizzata, invece, è richiesta ai commercianti, laddove il produttore offra tali garanzie commerciali di durabilità e metta le informazioni a disposizione del commerciante. L'etichetta armonizzata, ad esempio, potrebbe essere posizionata direttamente sulla confezione del bene o accanto all'immagine del bene in caso di vendita online.

Asserzioni ambientali 

L’uso di termini quali “verde” o “blu” nel nome di un marchio, di una società o di un prodotto, o l’uso di tali colori, non dovrebbe costituire automaticamente un’indicazione ambientale se, nel contesto commerciale di riferimento, tali termini o colori non siano tali da indurre il consumatore medio a ritenere che il marchio, il prodotto o la società offrano un beneficio ambientale. Tuttavia, se termini quali “verde”, “blu”, “eco”, “naturale” o “clima neutro” vengono utilizzati in un nome di marchio o di prodotto in modo tale da suscitare un’associazione ambientale nel consumatore medio, anche in assenza di qualsiasi altra pubblicità esplicita sui benefici ambientali, tale uso può costituire un’indicazione ambientale. In tal caso, l’operatore commerciale dovrebbe specificare l’indicazione ambientale in termini chiari e ben visibili sullo stesso supporto. Se tale specificazione non viene fornita, l’indicazione è considerata un’indicazione ambientale generica e deve rispettare i requisiti corrispondenti, e l’operatore commerciale deve dimostrare l’eccellente prestazione ambientale riconosciuta pertinente all’indicazione fornita.

Prodotti già immessi in commercio

Tra le soluzioni concretamente percorribili per correggere o coprire il claim è possibile considerare l’apposizione di etichette adesive o, ad esempio, cartelli nei pressi degli scaffali o nel caso di vendite on-line, appositi box o pop-up.

Per existing products devono intendersi non soltanto i prodotti già immessi sul mercato prima del 27 settembre 2026, ma anche i prodotti già fabbricati e confezionati entro tale data, ancorché destinati ad essere commercializzati successivamente.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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