Tassazione esclusiva in Svizzera per le pensioni pubbliche con doppia cittadinanza
Con la Risp. AE 23 settembre 2026 n. 177, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile ai trattamenti pensionistici di fonte svizzera percepiti da contribuenti residenti in Italia e in possesso di doppia cittadinanza italiana e svizzera.
Il caso esaminato riguarda un ex dipendente del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS). Il contribuente, in procinto di trasferire la propria residenza fiscale in Italia, riceve una prestazione previdenziale erogata dalla Cassa pensioni federale PUBLICA.
La prevalenza del diritto convenzionale
In via generale, la normativa interna italiana prevede che i residenti fiscali siano soggetti a tassazione IRPEF per tutti i redditi posseduti, compresi quelli di pensione assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Tuttavia, nel diritto tributario italiano trova piena applicazione il principio di prevalenza delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.
Per determinare la potestà impositiva corretta occorre fare riferimento al Trattato stipulato tra Italia e Svizzera, con particolare attenzione alle norme che regolano le prestazioni della pubblica amministrazione.
Requisiti per la tassazione nello Stato erogatore
L'analisi dell'amministrazione finanziaria evidenzia che il regime di tassazione esclusiva nello Stato di provenienza della pensione si applica al ricorrere di tre condizioni fondamentali:
l'emolumento deve essere erogato da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un ente autonomo di diritto pubblico;
la prestazione deve rappresentare il corrispettivo per servizi resi allo Stato o a suoi enti pubblici;
il beneficiario deve possedere la nazionalità dello Stato da cui proviene il reddito.
Nel caso di specie, la Cassa PUBLICA è riconosciuta come un istituto di diritto pubblico dotato di personalità giuridica dedicato alla previdenza del personale della Confederazione. Di conseguenza, l'attività lavorativa svolta presso il DDPS rientra a tutti gli effetti nell'ambito del pubblico impiego.
Irrilevanza della doppia cittadinanza
Il punto centrale del chiarimento riguarda la rilevanza della doppia nazionalità. Il testo convenzionale limita i requisiti richiedendo in modo positivo che il contribuente possieda la cittadinanza dello Stato erogatore, senza prevedere eccezioni o deroghe nel caso in cui sia presente anche la cittadinanza dello Stato di residenza.
Poiché il contribuente possiede la cittadinanza svizzera, oltre a quella italiana, si ritiene soddisfatta la condizione prescritta dalla Convenzione. La pensione deve quindi essere qualificata come pensione pubblica e resta assoggettata a imposizione esclusiva in Svizzera, con totale esclusione dall'imponibile IRPEF in Italia.
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Federico Gavioli
- Dottore commercialista, revisore legale dei conti e giornalista pubblicistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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