Comunicazione trimestrale del regime transfrontaliero di franchigia
I soggetti passivi stabiliti in Italia, ammessi al regime transfrontaliero di franchigia nel territorio di altri Stati UE che abbiano adottato tale regime, sono tenuti, per ciascun trimestre civile dell’anno, a comunicare il valore totale delle cessioni e delle prestazioni effettuate nel territorio dello Stato e il valore delle predette operazioni effettuate in altro Stato UE, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione. L’obbligo di invio della comunicazione ricorre anche in assenza di operazioni nel trimestre di riferimento.
La comunicazione andrà trasmessa entro il 30 aprile, se riferita al primo trimestre dell’anno; entro il 31 luglio, se relativa al secondo trimestre; 31 ottobre se inerente il 3° trimestre e 31 gennaio dell’anno successivo se riguarda il quarto ed ultimo trimestre.
Si prenda l’esempio per l’anno 2026.
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Trimestre di riferimento 2026 |
Scadenza invio comunicazione |
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Gennaio – Feb... |
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Claudia Iozzo
- Dottore commercialistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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