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Con il Provv. AE 22 settembre 2026 n. 259305 sono state introdotte le regole e i termini di utilizzo del nuovo servizio online denominato "Vi.diCo. Web - Visto di conformità".

La novità rientra nel quadro del rafforzamento dei servizi digitali e della promozione della compliance fiscale, offrendo uno strumento centralizzato per la trasmissione telematica delle comunicazioni necessarie a esercitare la facoltà di rilascio del visto di conformità.

Che cos'è il servizio Vi.diCo.Web e come funziona

Il nuovo applicativo web, integrato nell'area riservata del portale dell'Agenzia delle Entrate, guida passo dopo passo i professionisti abilitati nella compilazione guidata e invio telematico delle comunicazioni.

Il sistema è pensato per sostituire le vecchie procedure frammentate, consentendo l'inoltro diretto alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente sulla base del domicilio fiscale dell'intermediario.

Oltre alla prima trasmissione dell'istanza per l'abilitazione, Vi.diCo.Web gestisce l'intero ciclo di vita dell'iscrizione:

  • invio di integrazioni documentali a supporto delle comunicazioni già inviate;

  • comunicazione delle variazioni dei dati, degli elementi informativi o degli allegati precedentemente inviati;

  • notifica di rinuncia alla facoltà di apporre il visto di conformità da parte del professionista iscritto;

  • monitoraggio in tempo reale dello stato di lavorazione e della presa in carico della pratica da parte degli uffici;

  • consultazione dell'elenco informatizzato dei professionisti abilitati.

Chi sono i soggetti interessati e come si accede

L'utilizzo del servizio è destinato ai professionisti abilitati all'assistenza fiscale (tra cui commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro e altri intermediari di cui all'art. 35 c. 3 D.Lgs. 241/97).

L'accesso alla piattaforma avviene tramite la propria identità digitale SPID, CIE o CNS nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate. È garantito anche l'accesso tramite le tradizionali credenziali Entratel o Fisconline rilasciate dall'amministrazione per i soggetti abilitati.

Al momento della presentazione della comunicazione, il professionista è tenuto a inserire le proprie dichiarazioni sostitutive, le informazioni inerenti alle polizze assicurative a garanzia dei rischi professionali e le indicazioni sulle eventuali strutture di servizio e società di trasmissioni di cui intende avvalersi.

Scadenze e periodo transitorio

Il provvedimento definisce una roadmap di implementazione progressiva per consentire agli studi e agli intermediari di adeguarsi ai nuovi flussi:

  • pubblicazione dell'avviso di avvio: la data esatta a partire dalla quale il servizio sarà attivo e accessibile sarà resa nota con un apposito avviso sul sito dell'Agenzia delle Entrate;

  • termine per le variazioni: tutte le modifiche o variazioni rispetto ai dati e ai documenti già trasmessi dovranno essere comunicate tassativamente entro trenta giorni dal loro verificarsi;

  • obbligatorietà esclusiva: a partire dall'11 gennaio 2027, il servizio online Vi.diCo.Web diventerà l'unico canale consentito per l'invio delle comunicazioni, delle variazioni e delle rinunce, superando definitivamente qualsiasi modalità analogica o via PEC.

Alla ricezione dell'istanza, il sistema rilascia una ricevuta di attestazione con numero di protocollazione ufficiale emessa dalla Direzione Regionale competente.

Fonte: Provv. AE 22 settembre 2026 n. 259305

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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