Premessa
L’art. 10 del D.Lgs. 148/2026 (c.d. Decreto Omnibus) ha introdotto il regime del riporto delle perdite fiscali estere definitive, e ha individuato le condizioni che devono sussistere affinché una società residente in Italia, quale società incorporante o risultante da una fusione transnazionale, possa utilizzare le perdite fiscali finali (i.e final losses) di altra società partecipante all’operazione residente in uno Stato UE o aderente allo SEE con il quale l’Italia abbia stipulato un Accordo per lo scambio effettivo di informazioni.
La novella normativa
Per effetto della novella normativa possono essere computate a riduzione del reddito imponibile della società italiana le perdite fiscali rideterminate secondo la normativa tributaria italiana che siano qualificabili come definitive, ossia non più utilizzabili dalla società estera ovvero secondo la normativa dello Stato Membro; le società partecipanti alla fusione devono appartenere al medesimo gruppo sia nei periodi di imposta di formazione delle perdite fiscali sia in quello di efficacia della fusione transnazionale.
Più nello specifico, affinché le perdite fiscali finali di una società non residente possano essere computate in diminuzione dal reddito imponibile della società italiana risultante dalla fusione o incorporant...
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