Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2026 all'IVASS (Istituto di vigilanza sulle assicurazioni) dai soggetti di cui all'art. 335 c. 1 D.Lgs. 209/2005 è stabilito dal DM 2 settembre del MEF, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 14 settembre 2026, nella misura di seguito indicata:
- 0,49 per mille dei premi incassati nel 2025 a carico delle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in Italia e delle sedi secondarie delle imprese di assicurazione e riassicurazione extracomunitarie stabilite in Italia;
- 0,12 per mille dei premi incassati in Italia nel 2025 a carico delle imprese di assicurazione europee operanti in Italia in regime di stabilimento e in libera prestazione di servizi.
Il contributo di vigilanza per l'anno 2026 è corrisposto all'IVASS:
a) dalle rappresentanze situate in Italia delle imprese europee che operano in Italia in regime di stabilimento, sulla base dei premi raccolti nel territorio italiano;
b) dalle case madri delle imprese europee che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi, sia direttamente dal proprio paese di origine che tramite rappresentanze situate in altri paesi europei, con riguardo ai premi complessivamente raccolti nel territorio italiano.
Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza, i premi incassati nell'esercizio 2025 dalle imprese di assicurazione e riassicurazione sono depurati degli oneri digestione, quantificati, in relazione all'aliquota fissata con provvedimento dell'IVASS del 6 dicembre 2024 n. 153, in misura pari al 4,50% dei predetti premi.
Il contributo di vigilanza per l'anno 2026 è versato direttamente all'IVASS, nei termini di cui all'art. 335 c. 5 D.Lgs. 209/2005 e secondo le modalità di cui al provvedimento dell'IVASS n. 39 del 4 dicembre 2015, ulteriormente modificato dal provvedimento IVASS del 23 luglio 2019 n. 87, e al provvedimento dell'IVASS n. 113 del 6 ottobre 2021.
Le imprese di riassicurazione pura europee operanti in Italia in regime di stabilimento iscritte nell'elenco III in appendice all'albo delle imprese sono escluse dal pagamento del contributo di vigilanza.
Fonte: DM 2 settembre 2026 (GU 14 settembre 2026 n. 213)
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